Cass. pen., sez. IV lav., sentenza 22/06/2018, n. 29080

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV lav., sentenza 22/06/2018, n. 29080
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29080
Data del deposito : 22 giugno 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: B M nato il 28/03/1961 a GIARRE avverso la sentenza del 21/06/2016 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere M B Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore F Z che ha concluso per rigetto E presente l'avvocato P S del foro di CATANIA in difesa della parte civile S.D. SICILIA DISCOUNTS S.R.L. che insiste per la conferma della sentenza impugnata come da conclusioni scritte che deposita unitamente alla nota spese, alla procura speciale, alla visura ordinaria società di capitale e al verbale del consiglio di amministrazione del 5 maggio 2017. E' presente l'avvocato S S del foro di CATANIA in difesa di B M che insiste per l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Catania con sentenza emessa in data 21/6/2016, in riforma della pronuncia del Tribunale di Catania, ha dichiarato B M responsabile del reato di furto pluriaggravato, condannandolo alla pena di anni tre di reclusione ed euro 800,00 di multa ed applicando la interdizione dai Pubblici Uffici per anni cinque. All'imputato era contestato il delitto di furto pluriaggravato, in concorso con altri dipendenti della ditta di trasporti "Nuova Tiner Transport", per essersi impossessato di notevoli quantitativi di merce (un pallet di latte;
un pallet di Coca cola;
un pallet di pasta di semola;
due pallet di birra) che sottraeva dal deposito della ditta S.D. Discount di A R, con impiego di mezzo fraudolento, consistito nel manipolare il sistema informatico di assegnazione delle merci da destinare ad un Discount di Caltagirone, in modo da inserire merce in quantità superiore rispetto a quella oggetto dell'ordine dell'acquirente, con l'ulteriore aggravante di avere agito con abuso del rapporto di prestazione d'opera. La Corte d'appello ribaltava il verdetto assolutorio di primo grado. Ciò sulla base del riascolto del legale rappresentante della ditta Discount, A R, persona offesa, che dichiarava di avere ricevuto la confessione dell'imputato;
sulla base di una perizia effettuata sullo scritto prodotto dalla persona offesa, contenente dichiarazioni ammissorie del B ed in virtù della deposizione resa dal teste Coco A innanzi al giudice monocratico, che forniva ragguagli sulle mansioni svolte dall'imputato, affermando che il ricorrente aveva la possibilità di organizzare i trasporti e di scegliere la tipologia di camion da impiegare per il recapito della merce.

2. Il B ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo di difensore, deducendo i seguenti motivi di ricorso. Primo motivo: violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) ed c), cod. proc. pen. La difesa rappresenta che l'odierno giudizio era scaturito dalla riapertura delle indagini disposta dal G.i.p. su impulso del P.M. La posizione dell'odierno ricorrente era stata originariamente archiviata. Successivamente, il P.M. aveva richiesto la riapertura delle indagini senza indicare nuove investigazioni da compiere. La ordinanza con cui il giudice aveva disposto la riapertura delle indagini risultava essere illegittima perché priva dei requisiti di legge. Inoltre, il P.M. in seguito al provvedimento autorizzativo del giudice non aveva effettuato alcun tipo di approfondimento investigativo. Da ciò deriverebbe, secondo la difesa, la nullità di tutti gli atti conseguenti e dei giudizi di merito. Secondo motivo: nullità della sentenza d'appello per difetto di devolutum nell'atto di impugnazione proposto dalla pubblica accusa;
violazione del diritto di difesa in merito al rigetto della prova contraria proposta dalla difesa a seguito di rinnovazione dibattimentale in appello;
nullità della sentenza ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) e c), cod. proc. pen., in riferimento all'art. 178, comma primo, lett. c) cod. proc. pen.;
nullità della sentenza ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) e c), cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 585 e 603 cod. proc. pen. La Corte d'appello, lamenta la difesa, ha provveduto alla riapertura dell'attività istruttoria con audizione della parte offesa, senza che tale richiesta sia mai stata avanzata dalla parte processuale che aveva proposto l'atto di appello. La escussione della parte offesa non avrebbe apportato alcun elemento nuovo rispetto a quanto era già emerso in primo grado. Inoltre, la Corte territoriale sarebbe incorsa in una evidente violazione del diritto di difesa rigettando la richiesta difensiva di escutere il teste R G in merito alle modalità di acquisizione dello scritto che ha formato oggetto di perizia grafica. La richiesta di escussione del teste sarebbe stata rigettata senza alcuna valida motivazione. Terzo motivo: nullità del giudizio di appello e della sentenza di appello per avere, la Corte territoriale, provveduto alla rinnovazione probatoria in appello attraverso la revoca dell'ordinanza dichiarativa dell'inutilizzabilità dello scritto poi oggetto di perizia grafologica, senza che la parte appellante abbia mai indicato l'ordinanza emessa dal primo giudice come oggetto specifico di impugnazione. Nullità della sentenza ex art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod.proc.pen. in riferimento agli artt. 585 e 603 cod.proc.pen. Afferma la difesa che gli atti di appello proposti avverso la pronuncia assolutoria, non contenevano alcuna censura in ordine all'ordinanza dichiarativa dell'inutilizzabilità del documento oggetto di perizia. Poichè il potere cognitivo dei Giudici di secondo grado sarebbe comunque circoscritto a quanto devoluto dalle parti nell'atto di impugnazione, la decisione adottata dalla Corte territoriale deve essere ritenuta ultra petitum. Se il P.M. avesse avanzato tale specifica richiesta nell'atto di impugnazione, la difesa dell'imputato avrebbe potuto argomentare adeguatamente sul punto, attraverso specifici motivi inseriti in un atto di impugnazione incidentale. Di contro, la decisione adottata dalla Corte territoriale non solo risultava essere esorbitante rispetto ai motivi di impugnazione ma incideva negativamente sul diritto di difesa e sul principio del contraddittorio fra le parti. Non avendo l'ordinanza formato oggetto di specifica impugnazione, sulla medesima si era formato un giudicato endo-procedimentale. Anche la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, attraverso l'assunzione della nuova testimonianza della persona offesa ed attraverso l'espletamento di una perizia grafologica, avrebbe imposto una specifica richiesta avanzata nei termini di cui all'art. 585 cod.proc.pen. Quarto motivo: nullità della sentenza d'appello per avere, i giudici, disposto la perizia grafologica su uno scritto non originale;
vizio di motivazione sotto il profilo della illogicità e contraddittorietà del ragionamento seguito dalla Corte territoriale che ha attribuito valenza probatoria ad una mera copia. Quinto motivo: vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 cod. pen. Sesto motivo: mancanza di motivazione ed illogicità di essa con riferimento alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 2 cod. pen. Settimo motivo: contraddittorietà della motivazione adottata ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche. Ottavo motivo: eccessività della pena, mancata concessione delle attenuanti generiche e dei benefici di legge.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi