Cass. pen., sez. II, sentenza 14/06/2022, n. 23219

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 14/06/2022, n. 23219
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23219
Data del deposito : 14 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LA NO nato a [...] 11 12/03/1973 avverso la sentenza del 11/32/2019 della CORTE DI APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale VALENTINA MANUELI, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e della sentenza del Tribunale di Roma in data 28/02/2013, con trasmissione degli atti a quest'ultimo per l'ulteriore corso. a seguito di trattazione con contraddittorio scritto ai sensi dell'art.23 co.8 D.L. n.137/20.

RITENUTO IN FATTO

1. NI AN impugna la sentenza in data 11/03/2019 della Corte di appello di Roma che ha riformato la sentenza in data 28/02/2013 del Tribunale di Roma, dichiarando non doversi procedere per la truffa contestata al capo B) perché estinta per prescrizione e rideterminando la pena inflitta per il residuo reato di riciclaggio contestato al capo B). Deduce: 1.1. "Violazione dell'art. 606, lett. c) in relazione agli artt. 178 lett. c), 179, 419 e 420-ter c.p.p. Omessa traduzione dell'imputato all'udienza preliminare sebbene detenuto agli arresti domiciliari per altro titolo. In ogni caso omesso rinvio dell'udienza preliminare per legittimo impedimento dell'imputato, Nullità 1 A„.dell'udienza preliminare per legittimo impedimento dell'imputato. Nullità dell'udienza preliminare e di tutti gli atti successivi". Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità dell'udienza preliminare in quanto non veniva disposta la traduzione di NI -ancorché ristretto agli arresti domiciliari- e, al contempo, per non avere disposto il rinvio della stessa udienza nonostante il legittimo impedimento. Precisa di avere sollevato la questione con l'atto di appello e che essa è stata erroneamente respinta dai giudici del gravame sul presupposto che

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