Cass. civ., sez. II, sentenza 14/04/2022, n. 12206

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

La disposizione dell'art. 975,comma 1, c.c., secondo cui l'enfiteuta, quando cessa l'enfiteusi, ha diritto al rimborso dei miglioramenti apportati, nella misura dell'aumento di valore conseguito dal fondo per effetto dei miglioramenti stessi, quali risultino accertati al momento della riconsegna, trova applicazione solo ai miglioramenti che si collocano nell'ambito del rapporto di enfiteusi e che, essendo ancora esistenti alla data della riconsegna, si traducono in un valore economico direttamente o indirettamente riconducibile alla legittima attività dell'enfiteuta (o dei suoi danti causa), e non anche ai miglioramenti realizzati dopo la cessazione del rapporto nel tempo in cui l'enfiteuta abbia conservato di fatto il possesso materiale del bene, per i quali, invece, risultano applicabili i criteri generali previsti dall'art. 1150 c.c..

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 14/04/2022, n. 12206
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12206
Data del deposito : 14 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

12206-22 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE II SEZIONE CIVILE Enfiteusi avente ad oggetto Beni costruiti su suolo demaniale - Cessazione - Composta da Miglioramenti - Spettanza Condizioni. L G L - Presidente - U B - Consigliere R.G.N. 7673/2017 L O - Consigliere - Cron. 12206 PU - 10/02/2022 L V Consigliere - пере A M Consigliere Rel. Est. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 7673/2017 R.G. proposto da C M R e C A (A) rappresentate e difese dall'avvocato M M, nel cui studio in Palermo in via Brigata Verona n.6 sono elettivamente domiciliate;
– ricorrenti -

contro

Comune di Villabate, in persona del Sindaco pro tempore rappresentato e difeso nel giudizio di secondo grado dall'avvocato A S con studio in Palermo in Piazza Alberico Gentili n. 6;

- Intimato -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo, pubblicata il 12 29.2.2016;
1 317 2 2 rilevato che fissato all'udienza pubblica odierna, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina (successivamente prorogata) dettata dal sopravvenuto art. 23, comma 8-bis, del decreto- legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, senza l'intervento in presenza fisica del Procuratore Generale e dei difensori delle parti (sul punto Cass. n. 26480/2020);
udita la relazione svolta il 10 febbraio 2022 dal Consigliere dott.ssa A M;
viste le conclusioni del Procuratore Generale dott. A P con le quali è stato chiesto il rigetto del ricorso;

FATTI DI CAUSA

1. Dagli atti di causa emerge quanto segue. Con atto di citazione notificato il 20.06.2003, il Comune di Villabate, in persona del Sindaco pro tempore, convenne, in giudizio C M R e C A affinché fosse dichiarato che l'edificio, adibito a chiosco con soprastante palchetto musicale, sito in Villabate Piazza Francesco Aguglia e realizzato nel 1917 da Andrea Napoli (quale enfiteuta del terreno di proprietà comunale sul quale venne realizzato l'edificio), era parte del demanio pubblico ex art. 822 e 824 c.c. e, per l'effetto, chiese che venissero dichiarati nulli i due atti pubblici di vendita del detto bene stipulati nel tempo, per impossibilità giuridica dell'oggetto, nonché la restituzione dell'edificio con condanna al pagamento di una somma equa e compensativa da determinarsi per la detenzione ed il possesso fruttifero dell'edificio in oggetto dal 20.11.1971 (data di scadenza dell'enfiteusi).

2. Le ricorrenti si costituirono formulando domande riconvenzionali ed eccezioni dirette ad accertare la natura non demaniale del bene oggetto di causa;
in subordine e, gradatamente, formularono richiesta di affrancazione, intervenuto acquisto per usucapione, enfiteusi o superficie del chiosco, diritto a mantenere la costruzione, diritto ad un 2 corrispettivo per le migliorie apportate o condanna ad un indennizzo a titolo di arricchimento senza causa.

3.Il Tribunale di Palermo accolse la domanda del comune di Villabate dichiarando che l'ente attore fosse titolare della proprietà dell'edificio adibito a chiosco con soprastante palchetto, condannando le convenute alla restituzione dello stesso, e rigettò le domande intese al risarcimento del danno da illecita occupazione ed all'accertamento della nullità degli atti del 9.5.1932 e del 3.2.1956 con il quale il diritto di enfiteusi sull'area in cui l'edificio insisteva era stato trasferito dal Fallimento dell'originario titolare Andrea Napoli ad Adele Faicco e da quest'ultima ai coniugi Andrea Cottone e Nunzia Castello, danti causa delle odierne ricorrenti.

3. La predetta decisione, appellata da M R e Angelina Cottone, venne confermata dalla Corte d'appello di Palermo, con la sentenza impugnata.

4.La Corte d'appello di Palermo, facendo proprio l'iter motivazionale del giudice di prime cure, ritenne che l'edificio, ab origine, avesse natura demaniale. Nel dettaglio il giudice affermò che lo spiazzo di terreno sito in Villabate nel centro della Piazza Francesco Aguglia, che aveva formato oggetto del contratto di enfiteusi del 29 maggio 2017 avesse natura demaniale poiché integrato nel sistema viario, in aderenza a quanto previsto dalla legge 20 marzo 1865, n. 2248, art. 22, all. F., "se solo si considera la limitata estensione territoriale che il piccolo Comune di Villabate doveva avere all'inizio del secolo scorso e la peculiare finalità d'interesse pubblico cui lo spiazzo sarebbe stato destinato (costruzione di un chiosco per la vendita di bevande e tabacchi, con soprastante palco musicale da utilizzare in occasione delle feste religiose del paese), poco plausibile se perseguita in un'area diversa dal centro della cittadina". 3 5.Avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo ricorrono con 8 motivi M R e A C, il Comune è rimasto intimato. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo si censura la sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 822 e seguenti e dell'art. 22 e 23 della 1. n. 2248 del 1865, riguardo alla assunta demanialità dell'area. Secondo le ricorrenti la Corte d'appello avrebbe violato il dettato normativo laddove ha ritenuto che il terreno fosse demaniale solo per il fatto di essere in zona centrale e adiacente alla strada pubblica, e da questa immediatamente accessibile, essendo la presunzione di cui all'art. 22 innanzi citato superata da una serie di circostanze tra cui l'avvenuta alienazione dell'immobile, l'acquisizione dello stesso all'attivo del fallimento, l'essere stato oggetto di concessione del diritto reale di enfiteusi in favore di un privato per ben due volte.

1.2. Il motivo è, così come formulato, inammissibile atteso che, sotto l'indicata violazione di legge, M R Cottone e Angelina Cottone cercano di sollecitare, sostituendo a quelle della Corte d'appello le proprie valutazioni di merito, una diversa lettura del compendio probatorio da parte di questa Corte, inammissibile in questa sede.

2.Con il secondo motivo le ricorrenti censurano la sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 1566 in relazione all'art. 1565 del codice civile del 1865 in relazione

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi