Cass. civ., sez. I, sentenza 12/06/2020, n. 11348

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 12/06/2020, n. 11348
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11348
Data del deposito : 12 giugno 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Con ordinanza interlocutoria del 23 marzo 2017 la causa è stata rimessa in pubblica udienza. Il ricorrente ha depositato la memoria ex art. 378 cod. proc. civ..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E' stato dedotto dal ricorrente la violazione e falsa applicazione dell'art. 1453 cod. civ. in relazione all'art. 360 comma 1° n. 3 cod.proc. civ. e la contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ.. Deduce il ricorrente che la sentenza impugnata si è pronunciata in senso a sé favorevole in ordine alla violazione degli obblighi inforrnativi ed alla valutazione di adeguatezza, violazioni che erano state dallo stesso evidenziate anche con la la domanda di risarcimento del danno, come poteva evincersi dalle 11 e 12 dell'atto di appello. Né può sostenersi che la domanda di risarcimento presupponga necessariamente quella di risoluzione contrattuale, come emerge dall'art. 1453 comma 10 cod. civ., che consente di formulare la richiesta di risarcimento del danno anche in difetto di una domanda di risoluzione contrattuale.

2. Il motivo è fondato. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di giudicato sollevata dall'istituto di credito sul rilievo che la statuizione di rigetto del giudice di primo grado sulla domanda risarcitoria non avrebbe formato oggetto di un valido motivo d'appello. In particolare, secondo la Banca, l'Alessi si sarebbe limitato a riproporre le conclusioni già formulate in primo senza svolgere alcuna argomentazione a sostegno della richiesta di revisione della decisione del Tribunale sul punto: in sostanza, l'Alessi avrebbe omesso di illustrare il proprio motivo d'appello. Questo Collegio non condivide l'impostazione dell'istituto di credito. Da un attento esame delle argomentazioni svolte in appello dal ricorrente - riportate in ossequio al principio di autosufficienza nel ricorso per cassazione - emerge che il sig. Alessi non si era, in realtà, limitato ad una mera riproposizione in appello della domanda risarcitoria senza l'illustrazione del motivo.Se è pur vero che la violazione degli obblighi informativi era stata invocata, in via principale, dall'investitore allo scopo di ottenere la declaratoria di nullità degli ordini di investimento (e ciò in conformità all'orientamento di una parte dea giurisprudenza di merito prima geli intervento delle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 26724/2007), tuttavia, il ricorrente aveva espressamente sottoposto al vaglio devolutivo della Corte di appello anche la domanda di risarcimento del danno. Infatti, come emerge dal passaggio dell'atto di appello [alle pagg. 11 e 12: " viene sottoposta al vaglio devolutivo dell'Ecc.ma Corte la domanda di risarcimento del danno, stante le evidenziate plurime violazioni, rimarcandosi la conseguita prova del danno subìto dall'esponente (costituente oltretutto dato di comune esperienza) e nel nesso eziologico tra tali violazioni ed il danno: ove l'istituto avesse rispettato le previsioni di legge e regolamentari Consob alcuna operazione sarebbe stata posta in essere (perché impedita dalla Banca oppure perché non autorizzata dal cliente che si sarebbe ben guardato dal porre la sua approvazione sui disclaímer denuncianti il conflitto di interessi e la inadeguatezza. E poi appena il caso di rammentare che, proprio avuto riguardo alla pretesa risarcitoria, vale la regola che onera l'intermediario della prova della specifica diligenza sul proprio operato ex art. 24 T.U.F. "], l'appellante, oltre ad aver richiamato le considerazioni relative alle "evidenziate plurime violazioni" agli obblighi informativi, già svolte nella parte dell'atto di appello in cui aveva richiesto la declaratoria di nullità, ha illustrato il fondamento della domanda risarcitoria attraverso l'analisi degli altri presupposti, ovvero il danno ed il nesso eziologico tra "tali violazioni" (e quindi l'inadempimento) ed il danno, evidenziando che ove l'istituto avesse rispettato le previsioni di legge e regolamentari nell'adempimento degli obblighi informativi nessuna operazione sarebbe stata posta in essere. Non vi è dubbio quindi che il ricorrente abbia, in modo implicito, ma inequivocabile, illustrato il proprio motivo d'appello relativo alla domanda subordinata di risarcimento dei danno per inadernpimento contrattuale. Accertata l'infondatezza dell'eccezione di giudicato sollevata dalla Banca, è, invece, fondata la doglianza del ricorrente secondo cui la Corte d'Appello ha errato nel ritenere che la domanda di risarcimento del danno dovesse essere necessariamente correlata a quella di risoluzione contrattuale. In particolare, il legislatore, con l'inciso "salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno", contenuto nell'art. 1453 1° comma cod. civ., ha voluto evidenziare l'autonomia dell'azione di risarcimento del danno rispetto a quella di risoluzione contrattuale, con la conseguenza che ove - come nel caso di specie - la domanda di risarcimento del danno sia stata proposta, il giudice è tenuto ad esaminarla. Va data continuità, pertanto, al principio di diritto che questa Corte ha già affermato (Sez. 3, Sentenza n. 23820 del 2010) e secondo cui la domanda di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale può essere proposta congiuntamente o separatamente da quella di risoluzione, giacché l'art. 1453 cod. civ., facendo salvo in ogni caso il risarcimento del danno, esclude che l'azione risarcitoria presupponga il necessario esperimento dell'azione di risoluzione del contratto, con la conseguenza che non può ritenersi implicita nella proposizione della domanda risarcitoria quella, autonoma, di risoluzione del contratto. Deve pertanto essere cassata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Palermo, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.
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