Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/08/2024, n. 22139
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In tema di imposte dirette, i costi relativi alle immobilizzazioni materiali o immateriali sono ammortizzabili se riguardano beni consumabili che entrano nel patrimonio dell'imprenditore a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, non invece se riguardano beni di proprietà di terzi. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, poiché aveva ritenuto ammortizzabili i costi di costruzione del fabbricato adibito a sede della società contribuente, senza considerare che, essendo stato realizzato su terreno di proprietà comunale, in assenza di concessione a costruire o dell'acquisto del diritto di superficie, l'edificio non era mai entrato nel suo patrimonio, in virtù del principio dell'accessione).
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 10432/2017 Numero sezionale 620/2024 Numero di raccolta generale 22139/2024 Data pubblicazione 06/08/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Oggetto: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: TRIBUTI – GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI Presidente ACCERTAMENTO – TANIA HMELJAK Consigliere CONTRIBUTI AD AZIENDA LUCIO LUCIOTTI Consigliere TRASPORTI. GIACOMO MARIA NONNO Consigliere-Rel. Ud.29/04/2024 PU SALVATORE LI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 10432/2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -ricorrente- -controricorrente incidentale-
contro
ATM AZIENDA TRASPORTI MESSINA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA MERCEDE, 11, presso lo studio dell'avvocato R L (RGNLGU62A02F158C), rappresentata e difesa dall'avvocato C G (CCCGFL69L12G234V) -controricorrente- -ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA SICILIA SEZ.ST. MESSINA n. 3588/27/16 depositata il 18/10/2016. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 29/04/2024 dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO. Numero registro generale 10432/2017 Numero sezionale 620/2024 Udita la requisitoria del P.G., in persona del sostituto procuratore Numero di raccolta generale 22139/2024 generale dott. Alberto Cardino, che ha concluso per l'accoglimento Data pubblicazione 06/08/2024 del quinto motivo del ricorso principale e del ricorso incidentale. Sentiti l'avv. Gianfilippo Ceccio per la parte ricorrente e l'avv. Raffaella Ferrando per la parte controricorrente.
FATTI DI CAUSA
1. Con la sentenza n. 3588/27/16 del 18/10/2016, la Commissione tributaria regionale della Sicilia - Sezione staccata di Messina (di seguito CTR) rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate (di seguito AE) e accoglieva parzialmente l'appello proposto da Azienda di Trasporti di Messina - ATM (di seguito solo ATM) avverso la sentenza n. 3373/09/15 della Commissione tributaria provinciale di Messina (di seguito CTP), che aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dall'azienda contribuente nei confronti di un avviso di accertamento concernente IRES, IRAP, IVA e sanzioni relative all'anno d'imposta 2007. 1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata, l'atto impositivo era stato emesso in ragione di corrispettivi percepiti dal Comune di Messina a titolo di contributi per il ripianamento del debito dell'azienda e non dichiarati da parte di ATM, nonché in relazione a costi ritenuti non ammortizzabili.
1.2. La CTR accoglieva parzialmente l'appello del contribuente, respingendo quello di AE, evidenziando, per quanto ancora interessa in questa sede, che: a) i crediti di ATM verso il Comune di Messina a titolo di ripianamento del debito costituivano componenti positivi di reddito da imputare per competenza, tuttavia, non essendo mai stato stipulato il contratto di servizio e non risultando detti contributi mai quantificati, con l'indicazione di modalità e tempi di erogazione, gli stessi non potevano essere riconosciuti;
b) per quanto concerne le sanzioni IVA, il quadro normativo e giurisprudenziale non era chiaro, con conseguente incertezza e non 2 di 9 Numero registro generale 10432/2017 Numero sezionale 620/2024 applicabilità delle stesse;
c) i costi relativi a lavori effettuati presso Numero di raccolta generale 22139/2024 la società dovevano ritenersi ammortizzabili. Data pubblicazione 06/08/2024 2. Avverso la sentenza di appello AE proponeva ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, notificato in data 15/04/2017 a mezzo posta elettronica certificata (PEC). Anche ATM proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi, notificato a mezzo posta in data 18/04/2017 e ricevuto in data 21/04/2017. 3. ATM depositava, altresì, controricorso avverso il ricorso per cassazione proposto da AE e memoria ex art. 378 cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Va pregiudizialmente evidenziato che sono stati notificati due ricorsi principali avverso la medesima sentenza della CTR, sicché quello proposto da AE, precedentemente notificato, prende la qualifica di ricorso principale, mentre quello proposto da ATM prende la qualifica di ricorso incidentale.
2. Con il primo motivo di ricorso principale AE deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e dell'art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per avere la CTR reso motivazione inconsistente con riferimento ad un punto fondamentale della controversia, concernente l'effettiva corresponsione dei contributi in favore di ATM da parte del Comune di Messina.
2.1. Con il secondo motivo di ricorso principale si contesta, in relazione all'art. 360, primo comma,