Cass. pen., sez. II, sentenza 18/04/2023, n. 16558
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BR AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/05/2021 della CORTE di APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 20 maggio 2021, confermava la condanna di ES RI per il reato previsto dall'art. 707 cod. pen. ritenendo non decorso il termine massimo di prescrizione, tenuto conto delle sospensioni ordinarie e di quella di sessantaquattro giorni relativa all'emergenza pandemica.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:
2.1. violazione di legge (artt. 157, 161 cod. pen) e vizio di motivazione: con due distinti motivi si deduceva che le sospensioni della prescrizione non sarebbero state legittimamente calcolate;
segnatamente: non avrebbe dovuto essere calcolata la sospensione di sessantaquattro giorni relativa all'emergenza pandemica, tenuto conto della pronuncia della Corte costituzionale n. 140 del 202i e non sarebbe legittima neanche la sospensione correlata alla richiesta della difesa effettuata all'udienza del 16 maggio 2016. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione: non sarebbe stata presa in considerazione l'istanza di revoca