Cass. pen., sez. II, sentenza 18/04/2023, n. 16558

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 18/04/2023, n. 16558
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16558
Data del deposito : 18 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BRIAMO FRANCESCO nato a PALERMO il 29/03/1978 avverso la sentenza del 20/05/2021 della CORTE di APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere S R;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale L G ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 20 maggio 2021, confermava la condanna di F B per il reato previsto dall'art. 707 cod. pen. ritenendo non decorso il termine massimo di prescrizione, tenuto conto delle sospensioni ordinarie e di quella di sessantaquattro giorni relativa all'emergenza pandemica.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge (artt. 157, 161 cod. pen) e vizio di motivazione: con due distinti motivi si deduceva che le sospensioni della prescrizione non sarebbero state legittimamente calcolate;
segnatamente: non avrebbe dovuto essere calcolata la sospensione di sessantaquattro giorni relativa all'emergenza pandemica, tenuto conto della pronuncia della Corte costituzionale n. 140 del 202i e non sarebbe legittima neanche la sospensione correlata alla richiesta della difesa effettuata all'udienza del 16 maggio 2016. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione: non sarebbe stata presa in considerazione l'istanza di revoca dell'ordinanza di sospensione dei termini di prescrizione emessa all'udienza del 30 settembre 2019;
all'udienza il 27 gennaio 2020 il Tribunale non si pronunciava ma disponeva l'esame di un ulteriore teste.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi