Cass. pen., sez. V, sentenza 09/06/2023, n. 25035

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 09/06/2023, n. 25035
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25035
Data del deposito : 9 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da SC LI BO, nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 22/06/2022 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Michele Romano;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Mastroberardino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
lette le richieste del difensore della parte civile ENI s.p.a., avv. Federico Maria Scaglia, che ha chiesto il rigetto del ricorso e ha fatto pervenire querela della persona offesa, conclusioni scritte e nota spese;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del 19 novembre 2019 del Tribunale di Pisa che aveva affermato la penale responsabilità di LI BO SC per il reato di concorso in tentato P furto aggravato dalla violenza sulle cose e dalla esposizione per necessità alla pubblica fede e per il reato di cui agli artt. 56 cod. pen. e 40 d.lgs. n. 504 del 1995 e lo aveva condannato, ritenuta la continuazione tra i reati, alla pena di giustizia, nonché al risarcimento del danno in favore della persona offesa ENI s.p.a., costituitasi parte civile, alla quale era anche assegnata una provvisionale. In particolare, al SC si contesta di avere, allo scopo di profitto, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di gasolio sottraendolo da un oleodotto di proprietà dell'ENI s.p.a. inserendo un manicotto nella conduttura previo danneggiamento della stessa, esposta alla pubblica fede, e nel collocare un furgone di proprietà dello stesso SC in prossimità dell'innesto per caricarvi e poi portare via il carburante, nonché di avere tentato di sottrarre al pagamento dell'accisa il carburante oggetto di sottrazione.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso LI BO SC, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando quattro motivi.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., quanto al capo della sentenza relativa al tentato furto, la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, decadenza o inammissibilità, in relazione alla mancanza di querela nel fascicolo processuale e al difetto di querela, anche in conseguenza della entrata in vigore della legge n. 134 del 2021. Sostiene il ricorrente che a seguito dell'entrata in vigore della legge sopra citata, il reato di tentato furto per il quale si procede deve ritenersi non più procedibile d'ufficio e, non essendo questa stata sporta e non essendo ND LL, dipendente dell'ENI s.p.a., legittimato a tal fine, in quanto privo di procura speciale, deve essere pronunciata sentenza che dichiari non doversi procedere per difetto di querela.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 62, 63, 191, 350, commi, 5, 6 e 7, cod. proc. pen. e 220 disp. att. cod. proc. pen. dell'art. 111 Cost. e 6 CEDU. Il ricorrente segnala che la decisione si fonda essenzialmente sulla deposizione del teste LV ST, appartenente all'Arma dei Carabinieri, che aveva riferito in ordine alle dichiarazioni confessorie rese dall'imputato alla polizia giudiziaria nel corso delle indagini in assenza del difensore e sostiene che tali dichiarazioni sono inutilizzabili ai sensi dell'art. 63, comma 1, cod. proc. pen. e dell'art. 350, commi 5, 6 e 7, cod. proc. pen. e che, dopo avere escluso tali prove dal novero di quelle utilizzabili per la decisione, il residuo materiale istruttorio non consente di affermare la sua penale responsabilità. Anche i sequestri erano avvenuti senza rispettare le garanzie difensive e senza avvisare il SC della sua facoltà di farsi assistere da un difensore di 2 pì fiducia o dell'esistenza di un procedimento penale a suo carico.

2.3. Con il terzo motivo deduce la nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio e della sentenza di primo grado all'imputato, in quanto effettuate presso il difensore domiciliatario sebbene la nomina fiduciaria allo stesso fosse stata revocata con la nomina di altro difensore. Sostiene il ricorrente che la revoca della nomina fiduciaria lascia intendere che anche il rapporto fiduciario sia venuto meno e che il difensore revocato non sarà più in grado di contattare l'imputato, il quale a sua volta non intenderà più avere alcun rapporto con il suo precedente difensore e, pertanto, l'imputato potrebbe non venire a conoscenza delle notifiche avvenute mediante consegna di atti al difensore domiciliatario revocato;
conseguentemente, nel caso di specie le notifiche avrebbero dovuto essere effettuate presso la residenza dell'imputato

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi