Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/02/2017, n. 4774
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CONFORME A CASSAZIONE ASN 020908/2014 63251601
Sul provvedimento
Testo completo
1. Con sentenza n. 147 del 10 dicembre 2012 la Commissione tributaria regionale della Lombardia, decidendo in sede di rinvio operato da questa Corte con sentenza n. 14370 del 4 aprile 2011, di annullamento per vizio di motivazione della precedente sentenza emessa dalla medesima CTR, confermava la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano che aveva accolto il ricorso presentato dal contribuente - dirigente d'azienda avverso il silenzio rifiuto dell'Amministrazione finanziaria all'istanza di rimborso della somma di Euro 442.017,08 che il predetto riteneva essergli stata trattenuta in eccedenza dal sostituto d'imposta a fini IRPEF, sull'importo corrispostogli nella busta-paga di ottobre 1999, a titolo di controvalore monetario di un piano di stock option unilateralmente annullato dalla società da cui dipendeva.
La CTR lombarda riteneva fondata la pretesa del contribuente secondo cui l'importo conseguito andasse assoggettato, a fini IRPEF, non all'aliquota applicabile per i redditi da lavoro dipendente (in concreto del 45,50% ), ma a quella del 12,50% , prevista per i proventi conseguiti in sostituzione di altro reddito ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 6, comma 2, trattandosi di indennità sostitutiva del capital gain che sarebbe spettato al contribuente qualora la società non avesse annullato il piano di stock option.
2. Avverso tale decisione l'Agenzia dell'Entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo cui resiste l'intimato con controricorso.
Motivi della decisione
1. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, l'Agenzia delle entrate deduce, ai sensi dell'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3, la violazione dell'art. 48, commi 1 e 2, lett. g) e g-bis) TUIR ( D.P.R. n. 917 del 1986 ).
Sostiene che nel caso di specie - in cui il contribuente, dirigente d'azienda, pretende il rimborso della somma di Euro 442.017,08 che ritiene essergli stata trattenuta in eccedenza dal sostituto d'imposta a fini IRPEF sull'importo corrispostogli, in via transattiva, nella busta-paga di ottobre 1999 a titolo di controvalore monetario di un piano di stock option unilateralmente annullato dalla società - la Commissione di appello aveva erroneamente ritenuto applicabile l'agevolazione fiscale prevista dall'art. 48, comma 2, lett. g-bis) TUIR ( D.P.R. n. 917 del 1986 ), in base al quale "la differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente", che "sia almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell'offerta", non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente e, quindi, è esclusa dalla tassabilità come tale (nel caso in esame, con aliquota del 42.50% ), andando invece a costituire i c.d. "redditi diversi" soggetti a tassazione con aliquota sostitutiva del 12,50% . Precisa l'Agenzia ricorrente che, diversamente da quanto affermato dal giudice di appello, al contribuente era stato corrisposto un importo "non a titolo di retribuzione, bensì a titolo di indennità sostitutiva del capital gain" che il medesimo avrebbe ottenuto qualora non fosse intervenuta la cancellazione autoritativa del piano di stock option, come doveva desumersi anche dalla dicitura "liquidazione stock options" riportata sul cedolino della retribuzione relativa al mese di ottobre 1999, mentre invece quel compenso, "siccome percepito - in relazione al rapporto di lavoro" e, nella fattispecie, a titolo liberale" e non a seguito dell'esercizio del diritto di opzione, andava ricompreso tra i redditi di lavoro dipendente e quindi sottoposto "ad aliquota piena".
2. Il controricorrente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso sostenendo che l'Agenzia delle entrate in primo grado aveva impostato la propria difesa sull'assenza di prova dell'esercizio del diritto di opzione da parte del contribuente, senza contestare la domanda dal medesimo avanzata con l'originario ricorso circa il trattamento fiscale da applicare all'indennità sostitutiva del capital gain, in tal modo travisando con il ricorso in cassazione anche l'oggetto del contendere, ed aveva erroneamente fatto riferimento a normativa nella specie non applicabile e cioè all'art. 48, comma 2, lett. g) e g-bis) TUIR , vigente dal 1 gennaio 2000.
2.1. Le eccezioni sono infondate.
2.2. E' agevole infatti rilevare che il regime fiscale agevolativo rivendicato nel caso di specie dal contribuente è strettamente connesso alla prova dell'esercizio o meno del diritto di