Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/10/2022, n. 38007
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: B MA nato a ARZIGNANO il 19/10/1990 avverso la sentenza del 24/06/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere D D;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore M D N che ha concluso chiedendo tkt it 1,Ce1/1* ot,^4....4.11A-v. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Venezia, in accoglimento dell'impugnazione proposta dal Procuratore generale presso la medesima Corte avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Vicenza, ribadita la correttezza della qualificazione giuridica del fatto come formulata nel capo di imputazione originario - guida in stato di ebbrezza di cui art. 186, comma 2, lett. c), aggravato dalla provocazione di incidente stradale e dall'ora notturna (in Villaverla, il 28/05/2017) - ha dichiarato B M colpevole del reato ascrittogli, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia, con revoca della patente di guida. 2. Avverso la sentenza di appello ricorre il difensore dell'imputato che solleva due motivi. 2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge in relazione agli artt. 111 Cost., 327- bis, comma 3, 391-octies e 438 cod. proc. pen. e 6 CEDU, in combinato disposto con gli artt. 442 e 121 cod. proc. pen. Non ritenendo acquisibile la consulenza tecnica di parte in ragione del rito prescelto, i Giudici di merito hanno violato il diritto della difesa ad un corretto contraddittorio.
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