Cass. civ., sez. III, sentenza 05/08/2010, n. 18181
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Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI N L F - Presidente -
Dott. F M - Consigliere -
Dott. S A - Consigliere -
Dott. U G - Consigliere -
Dott. A A - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, Avv. S G P, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELA FREZZA 17, presso gli uffici dell'AVVOCATURA CENTRALE INPS, rappresentata e difesa dagli avvocati N M e T V giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
e contro
ASSITALIA FGVS, RELA RICCARDO, NUCCIARONE CECILIA NCCCCL69P65D811K, LOYD NAZIONALE IN LCA S.P.A. 02646150587, INA FGVS, CESARINI ROBERTO;
- intimati -
sul ricorso 7143-2006 proposto da:
NUCCIARONE CECILIA, CESARINI ROBERTO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE MAZZINI 88, presso lo studio dell'avvocato DE B M, che li rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;
- ricorrenti -
contro
LOYD NAZIONALE IN LCA S.P.A., in persona del Commissario Liquidatore Avv. N C, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GUIDO D'AREZZO 32, presso lo studio dell'avvocato MUNGARI MATTEO, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente -
e contro
INA FGVS, CONSAP S.P.A. FGVS, INPS, ASSITALIA FGVS, RELA RICCARDO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 449/2005 della CORTE D'APPELO di ROMA, SEZIONE TERZA CIVILE, emessa il 19/11/2004, depositata il 01/02/2005 R.G.N. 374/2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/06/2010 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;
udito l'Avvocato VINCENZO TRIOLO;
udito l'Avvocato PROVVIDENZA ORNELA PISA (per delega dell'Avv. MATTEO MUNGARI);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 5 dicembre 2000 il Tribunale di Roma, pronunziando sulla domanda di risarcimento proposta da C N e da Roberto C per il ristoro dei danni da essi subiti in un incidente stradale avvenuto il 13 aprile 1991, allorché, in Roma, erano stati investiti dalla autovettura di R R, domanda avanzata nei confronti di quest'ultimo, di Lloyd Nazionale s.p.a. in l.c.a., del Fondo di Garanzie per le Vittime della Strada, e di Assitalia, quale impresa da questo designata, nonché sulla domanda proposta dall'INPS, che era intervenuto in giudizio al fine di ottenere il rimborso di L. 4.923.668, erogate al C a titolo di indennità di malattia, così provvedeva: in applicazione dell'art. 2054 cod. civ., comma 2, condannava i convenuti a pagare alla N la somma di L. 31.984.569, e al C quella di L. 1.476.500, corrispondendo all'Inps la somma di L. 2.380.000, a parziale rimborso delle somme erogate a quest'ultimo dall'Istituto. Proponevano appello la N e il C, chiedendo che la sentenza impugnata venisse riformata con l'affermazione della esclusiva responsabilità del Rella nella causazione del sinistro. L'Inps, a sua volta, spiegava appello incidentale, chiedendo che, previa declaratoria della esclusiva responsabilità del Rella, lo stesso venisse condannato, in solido con Lloyd Nazionale s.p.a., con Assitalia e col Fondo di Garanzie per le Vittime della Strada al pagamento della somma di Euro 2.452,86 (pari a L. 4.923.668), e cioè dell'intero importo erogato al C per indennità di malattia. La Corte d'appello di Roma, in data 1 febbraio 2005, in parziale riforma della impugnata sentenza, condannava: a) R R, Lloyd Nazionale s.p.a. in l.c.a., e per essa Assitalia s.p.a., in solido tra loro, a pagare a titolo di risarcimento del danno morale la somma di Euro 5.506,22 a C N, e la somma di Euro 663,91 a Roberto C, b) l'Inps a restituire la somma di Euro 1.229,00 a Lloyd Nazionale s.p.a. in l.c.a., e per essa ad Assitalia s.p.a., specificando che la stessa doveva essere corrisposta al R R.
Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione l'Inps, articolando due motivi e notificando l'atto a C N, Roberto C, Lloyd Nazionale in l.c.a., Assitalia F.G.V.S., I.N.A. F.G.V.S. e R R.
Resistono con due distinti controricorsi C N e Roberto C, nonché Lloyd Nazionale s.p.a. in l.c.a., mentre nessuna attività difensiva hanno svolto gli altri intimati. C N e Roberto C hanno altresì proposto ricorso incidentale affidato a tre motivi.
MOTIVI DELA DECISIONE
1 Va preliminarmente disposta, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., la riunione dei ricorsi proposti dall'Inps e da N
C e da Roberto C avverso la stessa sentenza. 1.1 Col primo motivo l'Inps denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., nonché insufficienza e contraddittorieta della motivazione su un punto decisivo della controversia, ex art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5, per avere la Corte d'appello disconosciuto il diritto di surroga esercitato dall'Inps, al fine di ottenere dai civilmente responsabili del sinistro il rimborso della somma di Euro 2.542,86, erogata a C Roberto a titolo di indennità di malattia. Deduce che il C aveva contestato il diritto di surroga con riferimento al solo danno biologico, di modo che la Corte d'appello, negandolo in relazione al danno patrimoniale sofferto dall'assistito, aveva statuito ultra petitum. Aggiunge che il giudice d'appello lo aveva condannato alla restituzione alla Lloyds Nazionale in l.c.a. (e per essa all'Assitalia), della somma di Euro 1.229,00, benché l'Istituto non avesse affatto ottenuto il pagamento dell'indicato importo, in esecuzione della decisione di primo grado, dalle predette compagnie assicuratrici, e, soprattutto, benché le stesse non avessero avanzato alcuna domanda di ripetizione della somma.