Cass. civ., sez. III, sentenza 05/08/2010, n. 18181

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 05/08/2010, n. 18181
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18181
Data del deposito : 5 agosto 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI N L F - Presidente -
Dott. F M - Consigliere -
Dott. S A - Consigliere -
Dott. U G - Consigliere -
Dott. A A - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, Avv. S G P, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELA FREZZA 17, presso gli uffici dell'AVVOCATURA CENTRALE INPS, rappresentata e difesa dagli avvocati N M e T V giusta delega in calce al ricorso;

- ricorrente -

e contro
ASSITALIA FGVS, RELA RICCARDO, NUCCIARONE CECILIA NCCCCL69P65D811K, LOYD NAZIONALE IN LCA S.P.A. 02646150587, INA FGVS, CESARINI ROBERTO;

- intimati -

sul ricorso 7143-2006 proposto da:
NUCCIARONE CECILIA, CESARINI ROBERTO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE MAZZINI 88, presso lo studio dell'avvocato DE B M, che li rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;

- ricorrenti -

contro
LOYD NAZIONALE IN LCA S.P.A., in persona del Commissario Liquidatore Avv. N C, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GUIDO D'AREZZO 32, presso lo studio dell'avvocato MUNGARI MATTEO, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente -

e contro
INA FGVS, CONSAP S.P.A. FGVS, INPS, ASSITALIA FGVS, RELA RICCARDO;

- intimati -

avverso la sentenza n. 449/2005 della CORTE D'APPELO di ROMA, SEZIONE TERZA CIVILE, emessa il 19/11/2004, depositata il 01/02/2005 R.G.N. 374/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/06/2010 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito l'Avvocato VINCENZO TRIOLO;

udito l'Avvocato PROVVIDENZA ORNELA PISA (per delega dell'Avv. MATTEO MUNGARI);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 5 dicembre 2000 il Tribunale di Roma, pronunziando sulla domanda di risarcimento proposta da C N e da Roberto C per il ristoro dei danni da essi subiti in un incidente stradale avvenuto il 13 aprile 1991, allorché, in Roma, erano stati investiti dalla autovettura di R R, domanda avanzata nei confronti di quest'ultimo, di Lloyd Nazionale s.p.a. in l.c.a., del Fondo di Garanzie per le Vittime della Strada, e di Assitalia, quale impresa da questo designata, nonché sulla domanda proposta dall'INPS, che era intervenuto in giudizio al fine di ottenere il rimborso di L. 4.923.668, erogate al C a titolo di indennità di malattia, così provvedeva: in applicazione dell'art. 2054 cod. civ., comma 2, condannava i convenuti a pagare alla N la somma di L. 31.984.569, e al C quella di L. 1.476.500, corrispondendo all'Inps la somma di L. 2.380.000, a parziale rimborso delle somme erogate a quest'ultimo dall'Istituto. Proponevano appello la N e il C, chiedendo che la sentenza impugnata venisse riformata con l'affermazione della esclusiva responsabilità del Rella nella causazione del sinistro. L'Inps, a sua volta, spiegava appello incidentale, chiedendo che, previa declaratoria della esclusiva responsabilità del Rella, lo stesso venisse condannato, in solido con Lloyd Nazionale s.p.a., con Assitalia e col Fondo di Garanzie per le Vittime della Strada al pagamento della somma di Euro 2.452,86 (pari a L. 4.923.668), e cioè dell'intero importo erogato al C per indennità di malattia. La Corte d'appello di Roma, in data 1 febbraio 2005, in parziale riforma della impugnata sentenza, condannava: a) R R, Lloyd Nazionale s.p.a. in l.c.a., e per essa Assitalia s.p.a., in solido tra loro, a pagare a titolo di risarcimento del danno morale la somma di Euro 5.506,22 a C N, e la somma di Euro 663,91 a Roberto C, b) l'Inps a restituire la somma di Euro 1.229,00 a Lloyd Nazionale s.p.a. in l.c.a., e per essa ad Assitalia s.p.a., specificando che la stessa doveva essere corrisposta al R R.
Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione l'Inps, articolando due motivi e notificando l'atto a C N, Roberto C, Lloyd Nazionale in l.c.a., Assitalia F.G.V.S., I.N.A. F.G.V.S. e R R.
Resistono con due distinti controricorsi C N e Roberto C, nonché Lloyd Nazionale s.p.a. in l.c.a., mentre nessuna attività difensiva hanno svolto gli altri intimati. C N e Roberto C hanno altresì proposto ricorso incidentale affidato a tre motivi.
MOTIVI DELA DECISIONE
1 Va preliminarmente disposta, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., la riunione dei ricorsi proposti dall'Inps e da N
C e da Roberto C avverso la stessa sentenza.

1.1 Col primo motivo l'Inps denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., nonché insufficienza e contraddittorieta della motivazione su un punto decisivo della controversia, ex art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5, per avere la Corte d'appello disconosciuto il diritto di surroga esercitato dall'Inps, al fine di

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