Cass. civ., sez. II, sentenza 25/09/2003, n. 14228
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Testo completo
2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO RENTA AGRARIA.1 42 28 / 03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 1-ASSEGNATARIO. DECESSO Composta dagli Il mi sı Dott. Antonio VELLA Presidente R.G.N. 14253/00 28755 Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere Cron. Rep. 3796 Dott. Salvatore BOGNANNI Consigliere - Consigliere- Dott. Carlo CIOFFI Ud. 05/03/03 Dott. Vincenzo MAZZACANE - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI GI, DI CA, DI IZ, DI CE, ER AR, quali eredi di ER RI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEL CALICE 113, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI CLEMENTE, che li difende, giusta delega in atti;
ricorrenti -
contro
IL CA, ER NZ, ER CL, ER MO, ER AN AR, elettivamente domiciliati in ROMA VLE PARIOLI 95, 2003 presso lo studio dell'avvocato BIANCA AR EPIFANI, 387 -1- difesi dall'avvocato MARIO TANCA, giusta delega in atti;
controricorrenti nonchè
contro
ER SA, ENTE REGIONALE SVILUPPO AGRICOLO IN CAMPANIA;
intimati avverso il decreto della Corte d'Appello di SALERNO, depositato il 06/04/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/03/03 dal Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto per notaio Zecca dell'11.6.1955 l'Ente di Riforma Agraria assegnava a ZI AL un podere sito in Eboli, località Fiocche Nord, con antistante fabbricato, forno, porcile, pollaio, fienile e stalla. Con scrittura privata del 25.4.1972 si conveniva tra ZI AL ed i figli AR, SA, TA ed AR, che il primo assegnava alle figlie AR e TA delle quote del predetto terreno con fabbricati dietro pagamento di un sia in denaro che in natura, - canone annuale sarebbe divenuta stabilendo che TA AL responsabile verso l'Ente Regione. TA AL costruiva sulla parte assegnatale corpo di fabbrica principale, una porcilaia ed un un pollaio, trasformando inoltre il terreno da - seminatorio irriguo a frutteto specializzato misto. In data 24.5.1974 ZI AL lasciava ご con testamento al figlio AR l'intero podere a lui concesSO dall'Ente Regione e, a seguito della sua morte, avvenuta il 19.7.1977, e della pubblicazione del suddetto testamento, l'Ente Regione Sviluppo Agricolo Campania (SA) deliberava il subingresso di AR AL al 3 proprio genitore in base alla legge n.379/1967, ed in data 11.6.1984 deliberava in seguito l'annotazione della decadenza del riservato dominio. Con atto di citazione dell'8.11.1988 AR, TA AL convenivano in giudizio SA e dinanzi al Tribunale di Salerno il fratello AR * e, premesso che quest'ultimo aveva loro negato l'ingresso nella parte del fondo ad essi assegnata con la scrittura privata del 24.5.1972, chiedevano disporsi la riduzione delle disposizioni latestamentarie del 24.5.1974 e, in subordine, divisione del fondo come prevista nella richiamata scrittura. Si costituiva in giudizio AR AL chiedendo il rigetto della domanda. Con sentenza n.741 del 1996 successivamente passata in giudicato l'adito Tribunale, premesso che ZI AL al momento della morte era assegnatario e non già proprietario del fondo, e che quindi l'SA aveva legittimamente disposto il subingresso nell'assegnazione, stabiliva che la scrittura privata del 24.5.1974 era affetta da nullità in base all'art.18 della L.230/1950. Con atto di citazione notificato il 14- 4 15/2/1997 SE, NE, IZ e EL DI quali eredi di TA AL nonché AR convenivano in giudizio dinanzi alAL 1'SA, RO IO, Tribunale di Salerno IO IO, SI ed AN AR AL quali eredi " di AR AL, nonché SA AL chiedendo dichiararsi il podere sopra richiamato affrancato dal riservato dominio ai sensi dell'art.10 della L.
3.4.1976 n.386, dichiararsi il subingresso nel rapporto di assegnazione di cui alla delibera SA del 7.11.1981 inesistente, dichiararsi cessato il gravante sul podere, vincolo di indivisibilità testamento pubblico di dichiararsi invalido il ZI AL del 24.5.1974, dichiararsi aperta la successione legittima di ZI AL e quella di ANmaria CA, coniuge del primo, deceduta il 20.5.1990, e dichiararsi ! devoluto a tutti gli eredi in comunione l'intero ereditario, dichiarare SA AL e gli asse eredi di AR AL obbligati alla stipula del contratto definitivo di divisione secondo quanto