Cass. civ., sez. III, sentenza 06/05/2021, n. 12047
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Conformemente a quanto statuito dalla Corte di Giustizia UE (con sentenza del 30 gennaio 2020 in causa C-394/18), la revocatoria ordinaria dell'atto di scissione societaria è ammissibile, poiché mira ad ottenere l'inefficacia relativa di tale atto, così da renderlo inopponibile al solo creditore pregiudicato (al contrario di ciò che si verifica nell'opposizione dei creditori sociali prevista dall'art. 2503 c.c., che è finalizzata a farne valere l'invalidità), dovendosi ritenere che la tutela dei creditori, a fronte di atti societari, si estende sino a ricomprendervi, sia pure in via mediata, qualsiasi attribuzione patrimoniale, a sua volta, "indiretta" ivi contenuta.
Sul provvedimento
Testo completo
12047/2 1 AND ORIGINALE REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Oggetto: SCISSIONE SOCIETARIA - AZIONE Composta da REVOCATORIA - CONCORSO G T Presidente EST. - D S Consigliere - R.G.N. 9527/2018 L A S Consigliere - Cron. 12047 E S Consigliere - U.P. 04/12/2020 C G Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 9527/2018 R.G. proposto da: BENEDETTO VERSACI s.p.a., INCO s.p.a., G s.p.a., in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, tutte rappresentate e difese dall'Avv. Paolo Starvaggi, con domicilio eletto in Roma, Viale Parioli 63, int. 6, presso lo studio dell'Avv. G F;
- ricorrente contro 2020 2300 1 GIUFFRÉ M T (GFFMTR69C41H501Z) in proprio e nella qualità di erede di G G, elettivamente domiciliata in Roma, Via Tarvisio 2, presso lo studio dell'avv. P C, che la rappresenta e difende;
- controricorrente GIUFFRÉ G, M R, M T, P, M, M N;
- intimati -
GIUFFRE' M, M R, G, M T, M N, P, elettivamente domiciliati in Roma, Via Lungotevere Mellini 24, presso lo studio dell'avv. G G, che li rappresenta e difende unitamente all'avv. P C;
-ricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 35 del 2018 della Corte di appello di Messina, depositata il 23 gennaio 2018. Udita la relazione svolta in pubblica udienza del 4 dicembre 2020 dal Presidente, dott. G T;
Udito il P.G. e i difensori;
letta la sentenza impugnata;
letto il ricorso, il ricorso incidentale, i controricorsi e le memorie depositate ai sensi dell'art. 380-bis-1 cod. proc. civ.;
I FATTI 1. Le società Benedetto Versaci S.p.a., INCO S.p.a. e G S.p.a. ricorrono, sulla base di tre motivi, dinanzi a questa Corte per la cassazione della sentenza del 23 gennaio 2018 della Corte di Appello di Messina, che ha rigettato il gravame principale proposto dalle odierne ricorrenti avverso la sentenza del 22.2.2011 pronunciata dal Tribunale di Patti, e quello incidentale introdotto dalla famiglia Giuffrè G, M R, M T (nata a - Messina il 27 luglio 1931), M T (nata a Roma il 1° marzo 1969), P, M e M N.
1.1. La Corte territoriale, in particolare: - -a) Ha confermato nel respingere l'appello principale la declaratoria di inefficacia, ex art. 2901 cod. civ., nei confronti dei predetti Giuffrè, dell'atto notarile del 14 luglio 2004, con il quale era stata disposta la 2 scissione della società Benedetto Versaci, con conseguente assegnazione della maggior parte dei suoi immobili alle società INCO e G;
b) Ha respinto l'appello incidentale, confermando il rigetto della domanda di risarcimento danni avanzata dai Giuffrè.
2. Espongono le società odierne ricorrenti di essere state convenute in giudizio dai Giuffrè, attori in qualità di eredi di Caterina C, vedova Giuffrè, sul presupposto di avere diritto al pagamento dell'importo di € 4.111.982 in ragione di un credito spettante alla loro dante causa nei confronti della società Benedetto Versaci.
2.1. Il credito traeva origine dall'occupazione di terreni da parte della società convenuta, capogruppo di un R.T.I. cui era stata affidata l'esecuzione delle opere di urbanizzazione e attrezzature dell'agglomerato di Messina Sud- Larderia, appaltate dall'Agenzia per la Promozione del Mezzogiorno al Consorzio ASI di Messina.
3. Accertata e dichiarata dal Tribunale di Messina, con sentenza n. 2091 del 20 dicembre 2006, la fattispecie della "occupazione usurpativa" (decisione confermata, nelle more del giudizio ex art. 2901 cod. civ., dalla locale Corte d'Appello, che avrebbe esteso la condanna al risarcimento del danno anche al predetto Consorzio), gli eredi C, dopo aver invano promosso procedure esecutive presso terzi per la riscossione del proprio credito, avevano proposto domanda di revoca, ex art. 2901, dell'atto di scissione societaria.
3.1. In via subordinata, essi agirono nei confronti delle società INCA e G, chiedendone la condanna, in solido con la Benedetto Versaci s.p.a., al pagamento del predetto importo € 4.111.982, reiterando altresì la domanda risarcimento del danno.
4. Accolta dal primo giudice la domanda revocatoria con conseguente assorbimento delle istanze subordinate proposte nei confronti delle società INCA e G - e respinta quella di risarcimento dei danni nei confronti di tutte le convenute, la decisione fu impugnata, in via principale, dalle odierne ricorrenti, e in via incidentale, anche condizionata (quanto alla domanda ritenuta assorbita dal primo giudice), dagli eredi C-Giuffrè.
5. La Corte messinese rigettò l'appello principale, ritenne assorbito quello incidentale condizionato, respinse, infine, quello incidentale avente ad oggetto la richiesta di risarcimento danni. I MOTIVI DEI RICORSI PRINCIPALE E INCIDENTALE 3 1. Con il primo motivo del ricorso principale - proposto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. le ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 2901 cod. civ.
1.1. Viene censurata la sentenza d'appello per avere illegittimamente disatteso l'eccezione, tempestivamente formulata, con la quale si contestava l'esistenza dei presupposti per l'esperimento dell'actio pauliana.
1.2. Si evidenzia come il credito fatto valere dagli eredi Giuffrè fosse ancora sub iudice di tal che troverebbe applicazione quell'orientamento giurisprudenziale che esclude l'esperibilità dell'azione revocatoria a garanzia di un credito cd. "litigioso".
1.3. Si deduce che tale credito sarebbe stato integralmente soddisfatto dal Comune di Messina, che aveva corrisposto agli eredi Giuffrè la (maggior) somma di € 4.666.666, con conseguente estinzione del titolo giudiziario posto a fondamento dell'azione revocatoria: con norma sopravvenuta, difatti, la Finanziaria della Regione Siciliana del 12 maggio 2010, n. 11, all'art 113 aveva individuato nel Consorzio Asi il soggetto tenuto al risarcimento del danno in relazione a fattispecie ablatorie analoghe a quella realizzata in danno della signora C-Giuffrè.
1.4. Si osserva, infine, come, successivamente alla formazione del titolo giudiziale in contestazione, fosse intervenuto un lodo arbitrale che obbligava il Consorzio ASI a tenere indenne la Benedetto Versaci s.p.a. dalle pretese fatte valere dagli eredi Giuffrè - donde, nuovamente, il difetto di legittimazione passiva della società convenuta.
2. Con il secondo motivo - anch'esso proposto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. si lamenta la violazione degli artt. 2901 e 2503 cod. www civ.
2.1. Si censura la sentenza impugnata per aver rigettato il motivo di gravame con il quale veniva ribadita l'eccezione di incompatibilità della revocatoria ordinaria con l'istituto della scissione societaria sulla base della (erronea) affermazione secondo cui l'azione revocatoria risulterebbe diversa per petitum e causa petendi rispetto ai rimedi cosiddetti endo-societari, poiché a differenza di questi ultimi - essa non pone in discussione la validità dell'atto, ma soltanto la sua efficacia, e per di più limitatamente al solo creditore istante.
2.2. Si riafferma che le norme dettate in tema di scissione societaria prevedono un sistema di rimedi completo, in guisa di lex specialis rispetto alla norma generale di cui all'art. 2901 cod. civ. I rimedi endosocietari costituiscono un sistema tipico, quanto alla possibilità (subordinata al decorso di brevi termini decadenziali allo scopo di assicurare la certezza dei terzi in ordine alla 4 stabilità delle operazioni di riassetto societario) di opporsi alla scissione, ed a quella di far valere la responsabilità solidale e sussidiaria delle nuove compagini societarie nate dalla scissione.
2.3. Ad escludere la revocabilità dell'atto di scissione concorrerebbe altresì la decisiva circostanza che esso non integra gli estremi del negozio traslativo, ma si caratterizza in termini di mera operazione societaria a formazione progressiva, volta ottenere una nuova articolazione dell'ente: una vicenda, dunque, con effetto modificativo degli statuti delle società partecipanti, funzionale a determinare la riorganizzazione delle strutture societarie, senza alcun effetto estintivo dell'ente stesso e senza un effettivo trasferimento dei cespiti patrimoniali, allocati in maniera differente all'interno delle diverse strutture sociali. Di qui, la sua genetica irriducibilità e la sua funzionale estraneità alla nozione di atto dispositivo di cui all'art. 2901 cod. civ. -3. Con il terzo motivo – proposto ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 4) e 5), cod. proc. civ. si ipotizza, infine, la ulteriore violazione dell'art. 2901 cod. civ. - sotto il profilo della omessa (o carente) motivazione in ordine ai presupposti dell'azione revocatoria.
3.1. Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui si afferma che "/a condizione essenziale della tutela del creditore prevista dall'art. 2901 cod. civ. è il pregiudizio alle ragioni dello stesso, per la cui configurabilità non è necessario che sussista un danno concreto ed effettivo, essendo, invece, sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità", salvo, poi, riconoscere che la società Benedetto Versaci avesse, comunque, conservato un cospicuo patrimonio mobiliare, per l'esattezza pari a € 3.633.582,01, somma ritenuta superiore rispetto al credito vantato dagli eredi Giuffrè.
3.2. Del pari inesistente, infine, risulterebbe l'altrettanto necessario presupposto del consilium fraudis, volta che, se l'effettivo intento della Benedetto Versaci fosse stato quello di arrecare un pregiudizio alle potenziali aspettative degli eredi Giuffrè, la società non avrebbe atteso diversi anni dalla notifica del primo atto giudiziario per compiere la contestata scissione. Né, tantomeno, poteva attribuirsi rilievo sempre al fine di dimostrare la dolosa - preordinazione del pregiudizio delle ragioni creditorie dei Giuffrè - alla coincidenza delle figure dei soci delle tre società, circostanza di per se inidonea a costituire prova