Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/11/2003, n. 16618

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Il principio dell'omnicomprensività della retribuzione, adottato Dal secondo comma dell'art. 2120 cod. civ., nel testo novellato dalla legge n.297 del 1982, benché derogabile, comporta che se la prestazione di lavoro non è occasionale, la relativa retribuzione debba essere compresa nel trattamento di fine rapporto, salvo che la contrattazione collettiva - la cui interpretazione compete al giudice del merito e non è censurabile in cassazione se rispettosa delle regole di ermeneutica contrattuale e immune da vizi logici - apporti una eccezione a tale regola in modo chiaro e univoco. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto il diritto del dipendente di un istituto di vigilanza alla computabilità ai fini del calcolo del TFR dei compensi per il lavoro straordinario, festivo e per settimo giorno non destinato a riposo).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/11/2003, n. 16618
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16618
Data del deposito : 5 novembre 2003

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. S S - Presidente -
Dott. S A - rel. Consigliere -
Dott. M G - Consigliere -
Dott. S P - Consigliere -
Dott. C G - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
società I.V.P.I. - Istituti di Vigilanza Riuniti d'Italia S.r.l., elettivamente domiciliato in Roma, via Anastasio II n. 80, studio avv. A B, presso l'avv. C M che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

- ricorrente e controricorrente avverso ricorso incidentale - contro
V A, elettivamente domiciliato in Roma, via Flaminia 195, presso l'avv. S V che, unitamente all'avv. L P, lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

- controricorrente e ricorrente incidentale -
avverso la sent. n. 204/2000, decisa il 2 ottobre 2000 e pubblicata il 27 ottobre 2000, resa dalla Corte d'Appello di Bologna nel procedimento n. 283/2000 R.G.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14 maggio 2003 dal Relatore Cons. Dott. A S;

uditi gli avvocati A B per delega dell'avv. C M nell'interesse della società ricorrente e S V nell'interesse del controricorrente V A;

udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. M M, ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 14 febbraio 1998, V A conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Parma in funzione di Giudice del Lavoro la società I.V.R.I., Istituti di Vigilanza Riuniti d'Italia S.r.l., alle cui dipendenze aveva prestato servizio quale guardia giurata nel periodo 18 marzo 1987 - 15 dicembre 1995, al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto al conteggio nella base di calcolo del TFR dei compensi percepiti per lavoro straordinario, festivo e per settimo giorno non destinato al riposo, con ricalcolo del TFR e condanna della convenuta al pagamento della somma di L. 5.048.739.
Con sent. n. 61 del 25 gennaio - 8 febbraio 2000, il Tribunale di Parma, divenuto giudice di primo grado per effetto della normativa sopravvenuta, accoglieva la domanda.
Interponeva appello la datrice di lavoro e in esito il gravame veniva rigettato con sent. n. 204/2000, emessa in data 2 - 27 ottobre 2000 dalla Corte d'Appello di Bologna. La decisione, per quanto ancora rileva in questa sede, veniva così motivata.
Osservava la Corte territoriale che la contrattazione collettiva, nel porre a base per la determinazione della quota retributiva - sulla quale si calcola il TFR - solamente le somme erogate per gli specifici titoli ivi indicati (fra i quali non rientra il lavoro straordinario), ha voluto escludere il corrispettivo per detto lavoro non già "in toto", sibbene solo per la maggiorazione rispetto al compenso orario base. Osservava ancora che la nota in calce all'art. 95 del CCNL 16 dicembre 1990 va letta nel senso che l'esclusione del
lavoro straordinario opera solamente per la parte d'indennità dovuta sino al 31 maggio 1982, come ben si deduce dalla diversa formula usata nei contratti che si sono susseguiti.
Avverso la sentenza, che dalla copia autentica versata in atti da parte ricorrente risulta notificata in data 14 novembre 2000, propone ricorso per cassazione la società I.V.R.I., con atto notificato in data 8 gennaio 2001, sulla base di sette motivi.
V A resiste con controricorso notificato in data 7 febbraio 2001 e propone ricorso incidentale con un solo motivo. La società IVRI notifica in data 9 marzo 2001 controricorso avverso ricorso incidentale.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I due ricorsi, principale ed incidentale, vanno preliminarmente riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c. Quanto al ricorso principale, col primo motivo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. e seguenti, con riferimento agli artt. 12 CCNL 1987, 36 e 47 CCNL 1991, 38 e 49 CCNL 1995. Si denuncia altresì, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., il vizio di motivazione.
Si osserva che le parti, lungi dal voler contenere al minimo il ricorso al lavoro straordinario, hanno in realtà tenuto conto delle particolari caratteristiche del lavoro del settore, per sua natura discontinuo.
La censura non appare fondata.
Si premette che per il noto principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione la parte che denuncia l'erronea interpretazione di un atto di autonomia privata deve riportarlo integralmente, non essendo

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