Cass. civ., sez. I, sentenza 27/01/1986, n. 512
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Ai fini della dichiarazione dello stato di adottabilità, la formula dell'art. 15, comma primo, della sopravvenuta legge 4 maggio 1983 n. 184 - che, in relazione al presupposto della persistenza del difetto di assistenza materiale e morale del minore, richiede la "non disponibilità ad ovviarvi", in luogo della "impossibilità di ovviarvi" già prevista nel precedente testo sub art. 311/4 n. 2 cod. civ. - seppur ispirata all'intento di attribuire rilievo alla indisponibilità soggettiva, anziché soltanto alla impossibilità oggettiva, non può tuttavia essere intesa come indiscriminata attribuzione di Rilevanza alla mera affermazione di disponibilità, da parte del soggetto tenuto all'assistenza, che non sia anche accompagnata da elementi oggettivi o comunque giudizialmente controllabili, che rendano in concreto affidabile tale enunciazione di proposito. ( V 6564/83, mass n 431275).*