Cass. pen., sez. II, sentenza 20/12/2019, n. 51569

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 20/12/2019, n. 51569
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 51569
Data del deposito : 20 dicembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RD EL PI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 27/06/2019 del Tribunale di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
sentite le conclusioni del PG PIETRO MOLINO che chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Sentito l'avv. Ferragonio che insiste nei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Bari sezione del riesame ha rigettato la richiesta ex art. 309 cod.proc.pen. presentata nell'interesse di LI PI AR e per l'effetto ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari del 23 maggio 2019, con la quale era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti dell'indagato, in quanto attinto da gravi indizi di colpevolezza per avere partecipato a due estorsioni aggravate in danno di altrettanti imprenditori del luogo, SE SS e RC MA PI poste in essere con metodo mafioso e al fine di agevolare un'associazione di tipo mafioso, denominata "Società Foggiana" qualificabile come "frangia della Sacra Corona Unita", nonchè del reato di detenzione di materiale esplodente da utilizzare per un atto intimidatorio.

2.Avverso il detto provvedimento ricorre il AR tramite il suo difensore deducendo:

2.1 Inosservanza ed erronea applicazione di legge penale in relazione all'articolo 192 cod.proc.pen., nonché mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione. Il ricorrente lamenta in particolare che dal tenore delle intercettazioni eseguite nell'abitacolo della vettura Fiat Multipla in uso a SE GN sono emerse alcune contraddizioni che l'ordinanza impugnata non ha risolto: in particolare la persona offesa SE SS riferisce che uno dei riscossori è un suo cliente di nome SE, (identificato in GN) che ha in uso una Fiat Punto, mentre è processuale che GN utilizzava una Multipla, sottoposta a intercettazione, e che la condotta estorsiva sarebbe stata registrata in diretta. Tale discrasia, pur evidenziata dalla difesa, non è stata oggetto di disamina. In modo analogo il tribunale non ha risolto la contraddizione esistente tra le dichiarazioni della persona offesa PI, che ha riconosciuto fotograficamente l'indagato come il soggetto che riscosse la tangente di 8000 euro la mattina del 25 febbraio 2019, e il tenore delle intercettazioni e, per cercare di conciliare due dati incompatibili, ha sostenuto che l'indagato riscosse la tangente di 7000 euro il giorno successivo. Deduce inoltre che gli indizi dovrebbero essere gravi precisi e concordanti e non possono consistere in congetture ma devono corrispondere a fatti certi.

2.2 Violazione di legge in relazione all'omessa valutazione delle memoria difensiva e delle allegazioni depositate in udienza.

2.3 Violazione di legge in relazione all'omessa valutazione della doglianza difensiva con cui si era censurata la qualificazione giuridica della condotta contestata come detenzione di materiale esplodente da ricomprendere nell'ambito dell'art. 678 cod pen. piuttosto che nella nozione di materiale esplosivo di cui all'art. 435 cod.pen., circoscritta agli esplosivi dotati di capacità micidiale e di rilevante potenzialità distruttiva.

2.4 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della ritenuta aggravante prevista dall'art. 416 bis.1 cod.pen., poiché il tribunale non ha fornito adeguata motivazione sul punto, affermando che non era stata sollevata specifica censura dalla difesa, a dispetto della natura pienamente devolutiva del riesame. Inoltre il tribunale ha ritenuto sussistente la detta aggravante nel suo profilo soggettivo di agevolazione dell'associazione mafiosa, senza indicare alcuno specifico elemento di prova a sostegno di questa affermazione e trascurando di considerare che la natura soggettiva dell'aggravante in parola che attiene ai motivi a delinquere, esclude ai sensi dell'art.