Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/08/2021, n. 22081
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nte SENTENZA sul ricorso 20004-2015 proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati 2021 SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO;494 - ricorrente -contro G FERICO;- intimato - avverso la sentenza n. 232/2015 della CORTE D'APPELLO di T, depositata il 22/04/2015 R.G.N. 574/2014;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/02/2021 dal Consigliere Dott. R M;udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. S V,' che ha concluso per il rigetto del ricorso;udito l'Avvocato SERGIO PREDEN. R 20004/2015 INPS I Guardi F U;-:a del 3 plibraio 2021 FATTI DI CAUSA 1. La Corte d'appello di Torino, con sentenza del 22 aprile 2015, in accoglimento del gravame svolto avverso la decisione di primo grado, ha revocato il decreto opposto con il quale l'INPS aveva ingiunto il pagamento della somma di euro 39.649,44 asseritamente dovuta a titolo di ratei pensionistici irregolarmente percepiti, nel periodo febbraio 1990-giugno 1995, oltre somme aggiuntive e interessi legali. 2. Premetteva la Corte che l'azione civile di restituzione intentata dall'INPS nei confronti del G faceva seguito al procedimento penale promosso nei confronti del predetto con plurime contestazioni di reato in riferimento alla condotta perpetrata, con ausilio di terzi, con l'immissione negli archivi informatici dell'INPS di 65 contributi inveritieri da cui otteneva il trattamento pensionistico con decorrenza 1°.2.1990;il procedimento si concludeva con l'assoluzione, per alcuni reati, per carenza di dolo e, per altri, per insussistenza del fatto, con decisione definitivamente confermata in secondo grado. 3. Tanto premesso, la Corte di merito riteneva non prescritto il diritto alla ripetizione, decennale, trattandosi di crediti inerenti al periodo sopra indicato, valorizzando a tal fine, nel tempo, gli atti di intimazione rivolti al debitore, la costituzione di parte civile dell'INPS nel procedimento penale e nuovo atto interruttivo. 4. Sulla dibattuta questione della sussistenza o meno del dolo, al fine della ripetibilità dell'indebito pensionistico - escluso dal percettore che invocava il giudicato penale e, per converso, affermato dall'INPS che invocava il dolo civilistico - la Corte territoriale riteneva detta questione e, in particolare, il dolo del percettore esclusi per effetto della posizione assunta dall'INPS, in sede amministrativa, nel contestare l'indebito ed operare la decurtazione di un quarto, alla stregua della sanatoria prevista dalla legge n.448 del 2001. 5. La Corte del gravame applicava, quindi, la più favorevole sanatoria prevista dall'art. 1, comma 260, legge n.662 del 1996, trattandosi di indebito antecedente al 10 gennaio 1996, e ravvisava tutte le Rg 20004/2015 Rossana Mancino estensore condizioni normativamente prescritte per la predetta sanatoria, fra queste le condizioni reddituali sotto la soglia fissata dalla medesima normativa, in assenza di deduzioni di segno diverso dell'INPS;escludeva, infine, residuasse alcuna quota di indebito recuperabile alla stregua della disciplina successiva.
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