Cass. civ., sez. I, sentenza 28/11/2023, n. 32977
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiMassime • 1
In tema di fallimento degli imprenditori agricoli costituiti in forma societaria, l'art.2 del d.lgs. n. 99 del 2004, nel richiedere che i ricavi derivanti dalla locazione o dall'affitto di fabbricati ad uso abitativo o di terreni e relativi fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività rurale siano marginali (nell'ordine del 10% dell'ammontare dei ricavi complessivi), rappresenta una norma di carattere meramente fiscale, tesa a definire un regime tributario agevolato anche per l'impresa agricola esercitata in forma collettiva, con la conseguenza che l'individuazione dei requisiti da valutare per accertare la fallibilità o meno di una società agricola va operata in base alle norme del codice civile e della legge fallimentare, non a quelle statali o comunitarie di settore.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 15523/2020 Numero sezionale 3478/2023 Numero di raccolta generale 32977/2023 Data pubblicazione 28/11/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Oggetto: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: FALLIMENTO- MAGDA CRISTIANO Presidente SOCIETA' AGRICOLA LAURA TRICOMI Consigliere-Rel. Ud.28/06/2023 PU GUIDO MERCOLINO Consigliere LUIGI ABETE Consigliere PAOLA VELLA Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 15523/2020 R.G. proposto da: FATTORIE DEL MATESE SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA, in persona del legale rapp.p.t., elettivamente domiciliata in ROMA VIA ANTONIO CHINOTTO 1, presso lo studio dell'avvocato C B ([...]) che la rappresenta e difende, come da procura speciale in atti. -ricorrente-
contro
FALLIMENTO AZIENDA AGRICOLA TORCINO SPA, in persona del Curatore p.t., elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE DEI MELLINI 44, presso lo studio dell'avvocato Z A ([...]) rappresentato e difeso dall'avvocato R E V ([...]), come da procura speciale in atti. Numero registro generale 15523/2020 Numero sezionale 3478/2023 Numero di raccolta generale 32977/2023 -controricorrente- Data pubblicazione 28/11/2023 nonchè
contro
FALLIMENTO DELLE FATTORIE DEL MATESE SOCIETÀ AGRICOLA A RESPONSABILITÀ, in persona del Curatore p.t., domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato D'ATTORRE GIACOMO ([...]), come da procura speciale in atti. -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 53/2020 depositata il 07/05/2020. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/06/2023 dal Consigliere LAURA TRICOMI;
lette le conclusioni scritte e rassegnate dal P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale GIOVANNI BATTISTA NARDECCHIA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1.- La Corte d'appello di Napoli, con sentenza depositata il 7/5/2020, ha rigettato il reclamo ex art.18 legge fall. proposto da Fattorie del Matese società agricola a responsabilità limitata (di seguito, la società agricola) nei riguardi della sentenza del Tribunale di Santa Maria C.V. che ne aveva dichiarato il fallimento, avendo ritenuto che la società agricola Fattorie del Matese SRL non avesse svolto solo l'attività di silvicoltura, ma anche le tipiche attività di una società immobiliare, peraltro in misura prevalente rispetto alle attività agricole e connesse. La Corte di merito, dopo avere esposto che il legislatore, con la previsione contenuta nell'art. 2 del d.lgs. n. 99/2004, ha affiancato alla nozione di imprenditore agricolo quella di “società agricola”, prevedendo che non costituiscono distrazione dall'esercizio esclusivo dell'attività agricola la locazione, il comodato e l'affitto di fabbricati 2 di 13 Numero registro generale 15523/2020 Numero sezionale 3478/2023 Numero di raccolta generale 32977/2023 e terreni strumentali, sempreché i ricavi siano marginali rispetto a Data pubblicazione 28/11/2023 quelli derivanti dall'attività agricola esercitata (10% dei ricavi complessivi), ha evidenziato che la società agricola in questione aveva destinato a terzi il godimento di propri terreni e fabbricati in misura non marginale, ma assolutamente prevalente, tale da produrre redditi superiori al 10% dei ricavi complessivi maturati dalla stessa società agricola. Ha, quindi, aggiunto, così esponendo una seconda ratio in merito alla ravvisata fallibilità della società agricola, che «non è contestabile che lo svolgimento in forma societaria della mera gestione a fini reddituali di estese superfici di terreni destinati ad attività agricole e dei fabbricati idi ragguardevoli dimensioni su di essi insistenti costituisca attività di carattere immobiliare. Essa, peraltro, è non soltanto commerciale, ma soprattutto è palesemente priva del carattere della connessione con quella della silvicoltura, nei rigorosi termini delineati dall'art.2135, secondo comma, cod.civ.» (fol. 10 della sent. imp.) La società agricola ha proposto ricorso per la cassazione di detta sentenza sulla base un mezzo, al quale hanno replicato con separati controricorsi il Fallimento Fattorie del Matese società agricola a responsabilità limitata e la creditrice istante Fallimento dell'Azienda Agricola Torcino SPA. Hanno depositato memorie il Fallimento Fattorie del Matese ed il Fallimento Azienda Agricola Torcino. Con ordinanza n.1541/2023 è stato disposto il rinvio a nuovo ruolo della causa per la trattazione del ricorso in pubblica udienza, ravvisandosi la prospettazione di una questione di diritto di particolare rilevanza. Il Procuratore Generale ha rassegnato le conclusioni, chiedendo l'accoglimento del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 3 di 13 Numero registro generale 15523/2020 Numero sezionale 3478/2023 Numero di raccolta generale 32977/2023 2.1.- Con l'unico motivo “Fattorie del Matese società agricola e Data pubblicazione 28/11/2023 r.l.”, senza contestare quanto accertato in fatto, deduce la errata, falsa applicazione ed interpretazione degli artt. 2135, secondo comma, cod.civ., 2 del d.lgs. n.99/2004 e 36 del d.l. n.179/2012, come conv. dalla legge n.221/2012;
lamenta, quindi, la mancata applicazione degli artt. 85 e 91 del d.P.R. n.917/1986 (TUIR) che dettano la nozione di reddito a fini fiscali. 2.2.- Il motivo propone una duplice critica fondata sui seguenti argomenti: 1) l'art. 2 del d. lgs. n.99/2004 non ha introdotto la nuova categoria dell'imprenditore agricolo costituito in forma societaria, ma è solo una norma di carattere fiscale, sicché il superamento del margine del 10% non costituisce il limite oltre il quale la società non può più considerarsi agricola;
2) l'attività di affitto di fondi rustici non è attività di impresa. Quanto al primo, a parere della ricorrente, l'art. 2 del d.lgs. n.99/2004 è una norma di carattere fiscale e non ha introdotto una nuova categoria dell'imprenditore agricolo costituito in forma societaria. Ne deduce che, ove l'imprenditore agricolo in forma societaria abbia svolto attività di locazione, comodato e affitto di fabbricati ad uso abitativo e di terreni - come previsto dall'art.2 del d.lgs. n.99/2004 -, superando il requisito della marginalità (in ragione del quale i ricavi rivenienti da queste attività non devono superare il 10% dell'ammontare dei ricavi complessivi), ciò dovrebbe comportare come conseguenza il venir meno del regime fiscale agevolato previsto dal TUIR, ma non la perdita della qualifica di società agricola. Quanto al secondo, la ricorrente sostiene che l'attività di affitto di fondi rustici e la riscossione dei canoni di locazione non sia attività di impresa e non sia idonea ad attribuire al soggetto che la svolge la qualità di imprenditore commerciale. 2.3.- All'esito dell'accoglimento, la ricorrente ha chiesto anche la riforma della collocazione delle spese di lite. 4 di 13 Numero registro generale 15523/2020 Numero sezionale 3478/2023 Numero di raccolta generale 32977/2023 3.1. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità Data pubblicazione 28/11/2023 del ricorso sollevata dalla difesa della Curatela del Fallimento Fattorie del Matese, fondata sulla considerazione che la ricorrente avrebbe impugnato soltanto la prima argomentazione posta a fondamento della decisione della Corte d'appello - ovvero quella per cui è necessario ai fini dell'esenzione dal fallimento che la destinazione a terzi dei terreni e fabbricati strumentali (ma anche di eventuali fabbricati abitativi) si riveli concretamente idonea a produrre redditi “marginali”, tali essendo quelli inferiori al 10 per cento dei ricavi complessivi maturati dalla società agricola