Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/09/2016, n. 18121

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La mancanza nella copia notificata del ricorso per cassazione, il cui originale risulti tempestivamente depositato, di una o più pagine non comporta l'inammissibilità del ricorso, ma costituisce vizio della notifica sanabile, con efficacia "ex tunc", mediante nuova notifica di una copia integrale, su iniziativa dello stesso ricorrente o entro un termine fissato dalla Corte di cassazione, ovvero per effetto della costituzione dell'intimato, salva la possibile concessione a quest'ultimo di un termine per integrare le sue difese.

L'appello proposto davanti ad un giudice diverso, per territorio o grado, da quello indicato dall'art. 341 c.p.c. non determina l'inammissibilità dell'impugnazione, ma è idoneo ad instaurare un valido rapporto processuale, suscettibile di proseguire dinanzi al giudice competente attraverso il meccanismo della "translatio iudicii".

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/09/2016, n. 18121
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18121
Data del deposito : 14 settembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

18 12 1/13 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Notifica di ricorso per LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE cassazione mancante di SEZIONI UNITE CIVILI più pagine;
appello Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: proposto davanti a Dott. RENATO RORDORF Primo Pres.te f.f. giudica incompetente Dott. G AO Presidente Sezione - par territorio Dott. V RSI - Consigliere contrasto Dott. LINA MATERA Rel. Consigliere R.G. N. 4091/2014 - Consigliere - Cron. 18121 Dott. G TINO Consigliere - Rep. Dott. M IIS Ud. 07/06/2016 Dott. B VIO · Consigliere - PU Dott. L TIA Consigliere см ет Dott. PASQUALE D'ASCOLA Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 4091-2014 proposto da: IL BIRILLO S.A.S., in persona del socio accomandatario 2016 elettivamente domiciliata in ROMA, VIA pro tempore, 297 CARDINAL DE LUCA 1, presso 10 studio dell'avvocato A J M G, rappresentata e difesa dagli avvocati V D e L T, per delega in calce al ricorso;
ricorrente

contro

CONDOMINIO VIALE MONTE NERO 66 MILANO, in persona dell'Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 52, presso lo STUDIO LS LEXJUS SINACTA, rappresentato e difeso dall'avvocato A C, per delega in calce al controricorso;
controricorrente avversO la sentenza n. 1335/2013 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 03/12/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/06/2016 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;
udito l'Avvocato Veronica DINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LUIGI SALVATO, che ha concluso per l'accoglimento, p.q.r., del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza in data 29-11-2012 il Tribunale di Milano, in accoglimento della domanda proposta dal Condominio di viale Monte Nero n. 66 Milano nei confronti di Consolandi Rita Maria e della S.a.s. Il B, dichiarava contrari al regolamento condominiale la trasformazione d'uso dei locali di proprietà della Consolandi e lo svolgimento, in detti locali, da parte della s.a.s. Il B, dell'attività di bar-tavola calda;
illegittimi gli interventi che, senza previa autorizzazione, eseguiti 0 programmati comportassero modifiche alla tubazione d'acqua e di quelle di scarico per la creazione di due servizi igienici nel piano interrato o comunque quelli che comportassero modifiche all'impianto di riscaldamento per la creazione di un impianto di riscaldamento sempre al piano interrato, nonché quelli comportanti interventi sulle solette per la creazione e installazione di impianto porta persone. Il Tribunale, inoltre, condannava le convenute al risarcimento dei danni in favore del Condominio, nella misura di euro 7.080,00, oltre interessi legali. La s.a.s. Il B proponeva appello avverso la predetta decisione dinanzi alla Corte di Appello di Brescia, motivando la scelta di tale Ufficio Giudiziario, in luogo della Corte di Appello di Milano, sul rilievo che, nel corso del giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Milano, si erano verificati fatti tali da chiarire che, sebbene l'azione giudiziaria fosse stata proposta 1 formalmente dal solo Condominio, in realtà risultava essere stato parte attiva il condomino dott. A, giudice del Tribunale di Milano;
sicchè, in applicazione dell'art 30 bis cod. proc. civ., la causa doveva essere attribuita al giudice che ha sede nel capoluogo del distretto di Corte di Appello determinato ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen. Si costituiva il Condominio di via Monte Nero, eccependo l'inammissibilità dell'appello, in quanto proposto davanti alla Corte non territorialmente competente, e contestando, comunque, la fondatezza dei motivi di gravame. Con sentenza in data 3-12-2013, non notificata, la Corte di Appello di Brescia dichiarava inammissibile il gravame. La Corte territoriale rilevava che, a norma dell'art. 341 cod. proc. civ., il giudice competente a decidere sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano non poteva che essere la Corte di Appello di Milano, nel cui distretto rientra detto Tribunale. Osservava che in atti non vi era alcun elemento da cui poter desumere che il magistrato indicato dall'appellante potesse considerarsi parte nel presente giudizio, né in senso formale (in quanto unica parte era il Condominio, rappresentato dal suo amministratore), né in senso sostanziale (in quanto il suddetto magistrato non pareva essere nemmeno effettivo condomino di quel complesso, tale qualità poteva essere rimesso alla parte il potere di scegliere un giudice di f essendo rivestita esclusivamente dalla moglie). Aggiungeva che non 2 impugnazione diverso da quello previsto dall'art. 341 cod. proc. civ., dopo che il giudizio di primo grado era stato introdotto ed era pervenuto alla sua conclusione senza alcun rilievo in ordine alla presenza di un magistrato come parte, circostanza che avrebbe potuto comportare una declinatoria di competenza. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la s.a.s. Il B, con atto notificato il 4-2-2014, sulla base di sei motivi. 11 Condominio di viale Monte Nero n. 66 in Milano ha resistito con controricorso, eccependo l'inammissibilità del ricorso, in quanto la copia ad esso notificata a mezzo del servizio postale era priva di tutte le pagine pari. La società ricorrente, in data 9\11-4-2014, ha provveduto a notificare nuovamente il ricorso per cassazione, questa volta completo di tutte le pagine. Nel costituirsi con controricorso, il Condominio intimato ha eccepito l'inammissibilità anche di tale secondo ricorso, perché notificato oltre il termine breve di sessanta giorni decorrenti dalla notifica del primo ricorso per cassazione. Il ricorso, trattato in prima battuta in adunanza camerale dinanzi alla Sesta Sezione Civile, è stato poi discusso all'udienza pubblica del 17-11-2015 dinanzi alla Seconda Sezione Civile. Con ordinanza interlocutoria n. 24856\2015 la Seconda Sezione ha ravvisato la sussistenza di due contrasti di giurisprudenza su questioni rilevanti ai fini della decisione. 3 Essa, pertanto, ha disposto la rimessione degli atti al Primo Presidente, il quale ha assegnato a queste Sezioni Unite la soluzione dei segnalati contrasti. In prossimità dell'udienza il ricorrente ha depositato una memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1) Con il primo motivo la ricorrente lamenta l'omesso esame circa un fatto decisivo, in relazione all'affermazione secondo cui non vi sarebbe prova della qualità di condomino del dott. A. Deduce che il fatto che il predetto magistrato, insieme alla moglie, sia un condomino dello stabile di via Monte Nero n. 66, non solo è confermato da una copiosa mole di documenti, ma non è mai stato contestato da controparte. Con il secondo motivo la società II B si duole dell'omesso esame circa un fatto decisivo, in relazione all'affermazione secondo cui il dott. Alcione non era stato parte del . giudizio di prime cure, non sembrando essere effettivo condomino dello stabile di via Monte Nero. Sostiene che la circostanza che il predetto magistrato sia divenuto parte sostanziale del giudizio di prime cure è dimostrata da una serie di elementi documentali, ignorati dal giudice di appello. Fa presente, in particolare, che l'A e la moglie hanno presentato ben 18 esposti in relazione al progetto edilizio presentato dal socio accomandatario della s.a.s. Il B, e che nel corso del giudizio il magistrato ha posto in essere una serie di interferenze nel procedimento giudiziario svoltosi dinanzi al Tribunale di Milano Con il terzo motivo viene dedotto l'omesso esame circa un fatto decisivo, in relazione all'affermazione secondo cui alla parte non è consentito scegliere un giudice d'impugnazione diverso da quello previsto ai sensi dell'art. 341 c.p.c., dopo che il giudizio di primo grado sia stato introdotto t sia pervenuto alla sua conclusione. Secondo la ricorrente, la Corte territoriale non ha tenuto conto del fatto che i comportamenti assunti dal dott. A si sono svolti dopo l'incardinamento del procedimento di primo grado, durante la fase istruttoria, € sono emersi in maniera definitiva solo nella sentenza emessa dal Tribunale di Milano. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 30 bis e 38 c.p.c., sostenendo che la possibilità di incardinare il giudizio di appello nel distretto indicato dall'art. 30 bis c.p.c. è prevista anche in caso di fatti sopravvenuti nel corso del giudizio. Con il quinto motivo la società Il B denuncia la violazione degli artt. 30 bis e 50 c.p.c. Deduce che, ai sensi dell'art. 30 bis c.p.c., nella parte residualmente in vigore a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 147 del 25-5-2004, la causa in oggetto deve essere attribuita al giudice che ha sede nel capoluogo del distretto di Corte di Appello determinato ex art. 11 c.p.p., in quanto l'azione promossa dal Condominio di viale Monte Nero attiene a danni che sarebbero stati arrecati (al solo condomino 5 A) da un'attività edilizia abusiva, corroborata da falsi in atti pubblici, tenuto conto delle numerose accuse di commissione di illeciti penalmente rilevanti mosse dal magistrato a carico del rappresentante della società Il B. Con il sesto motivo, infine, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 30 bis e 50 c.p.c. Sostiene che la Corte di Appello di Brescia ha errato nel dichiarare l'inammissibilità del gravame, omettendo di concedere all'appellante la possibilità di riassumere la causa davanti alla Corte di Appello di Milano, da essa ritenuta competente per territorio. 2) Queste Sezioni Unite sono state chiamate a comporre i contrasti registratisi nella giurisprudenza di legittimità in ordine alle seguenti questioni: A) se la consegna al notificando di una copia del ricorso per cassazione privo di alcune pagine, nel caso in cui l'incompletezza dell'atto pregiudichi il diritto di difesa del destinatario a cagione della incomprensibilità assoluta di esso o di sue parti significative determini l'inammissibilità dell'impugnazione ovvero costituisca un vizio della notifica dell'atto, sanabile con

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