Cass. civ., sez. II, sentenza 04/05/1999, n. 4409

CASS
Sentenza
4 maggio 1999
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Sentenza
4 maggio 1999

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Massime • 1

Il vizio del consenso, per essere causa invalidante del contratto, deve incidere sul momento di formazione del medesimo. Specificamente per il dolo occorre che il raggiro o l'inganno abbia agito come fattore decisivo e determinante della volontà negoziale, restando irrilevante il fatto successivo o la postuma alterazione della volontà.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 04/05/1999, n. 4409
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4409
Data del deposito : 4 maggio 1999
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio VOLPE - Presidente -
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. Matteo IACUBINO - Rel. Consigliere -
Dott. Carlo CIOFFI - Consigliere -
Dott. Giovanna SCHERILLO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TE IO, TE AR IT, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA GIUNONE REGINA 1 (ora in VIA ASIAGO 1), presso lo studio dell'avvocato STEFANO ORLANDI, che li difende unitamente all'avvocato GIULIANO ANNIBALLI, giusta delega in atti;

- ricorrenti -

contro
IL SI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLLAZIA 2/F, presso lo studio dell'avvocato F. CANALINI, difeso dall'avvocato CLAUDIO FEDECOSTANTE, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 101/96 della Corte d'Appello di ANCONA, depositata il 28/02/96;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/11/98 dal Consigliere Dott. Matteo IACUBINO;

udito l'Avvocato Stefano ORLANDI, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito l'Avvocato Claudio FEDECOSTANTE, difensore del resistente, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 10 ottobre 1988 il Tribunale di Urbino accolse la domanda proposta da ST AS nei confronti dei coniugi RI EL e ND EN, intesa ad ottenere la loro condanna al rilascio di una casa in Cagli che i convenuti gli avevano venduto con atto pubblico del 6 dicembre 1972.
Impugnata da RI EL e da AR RI EL (che nel corso del giudizio di primo grado era subentrata quale erede, insieme con l'altro originario convenuto, a ND EN) la pronuncia è stata confermata dalla Corte di appello di Ancona, che con sentenza del 28 febbraio 1996 ha respinto il gravame, ritenendo. -che la domanda volta alla dichiarazione di nullità del contratto, per simulazione e per difetto dei requisiti richiesti quanto all'oggetto, era stata proposta soltanto in secondo grado ed era quindi inammissibile;
la questione doveva però essere affrontata sotto il profilo dell'eccezione riconvenzionale;
essa tuttavia andava disattesa, essendo mancata la prova di una controdichiarazione scritta anteriore o coeva al negozio;
non costituiva principio di prova per iscritto la circostanza che il prezzo era stato consegnato in deposito fiduciario al notaio rogante,

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