Cass. pen., sez. II, sentenza 26/04/2023, n. 17350
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SENTENZA
Sul ricorso proposto da TE MA nato a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino il 3/12/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15);
udita la relazione svolta dal consigliere CI Aielli;
letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Mariaemanuela Guerra ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore di parte civile avv. Mussato ;
letta la memoria difensiva dell'avv. Pellegrini per TE MA. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 3/12/2021 la Corte d'Appello di Torino, in accoglimento dell'appello proposto dalla parte civile AN RO, riformava la sentenza di primo grado del Tribunale di Vercelli in data 7/6/2019 che aveva assolto NI LL e TE MA dal delitto di truffa loro ascritto in concorso ed accertata la penale responsabilità del TE a fini civilistici, lo condannava al risarcimento del danno in favore della parte civile ( dichiarava inammissibile l'appello avverso la coimputata NI, per intervenuta morte del reo).
2.Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione TE MA il quale, con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606 lett. e) e c) c.p.p., la violazione dell'art. 603 co. 3 bis c.p.p., non avendo la Corte territoriale proceduto alla rinnovazione istruttoria, mediante ri - assunzione della prova dichiarativa, ovvero la deposizione del teste Berri, ritenuta decisiva. Deduce il ricorrente che la decisione di appello, contrariamente a quanto si legge nella motivazione, non è fondata su prove documentali, "totalmente trascurate dal primo giudice ", ma sulle dichiarazioni relative alle caratteristiche del bene, rese dal TE e dalla NI poi trasfuse nei documenti ed in particolare nell' inserzione pubblicitaria relativa alla vendita della casa pertanto, il giudice di appello, avrebbe dovuto necessariamente procedere ad assumere nuovamente la prova orale, in particolare il teste Berri, le cui dichiarazioni hanno consentito di riferire la truffa all'imputato.
3.Con il secondo motivo il ricorrente rileva il