Cass. pen., sez. VII, ordinanza 03/10/2018, n. 43689

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VII, ordinanza 03/10/2018, n. 43689
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 43689
Data del deposito : 3 ottobre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GABBARA MOHAMED ABDELRAZEK nato il 07/01/1971 avverso la sentenza del 10/10/2017 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere G D G;

RILEVATO IN FATTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Milano in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano, che aveva dichiarato la penale responsabilità di M A G in ordine ai reati, ritenuti in continuazione, di ricettazione di una carta di identità e di un assegno (capo C), di rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale (capo B) e di favoreggiamento continuato in altro Stato compiuto fornendo biglietti ferroviari (capo A), riduceva la pena inflitta per detti reati ad anni 2, mesi 10, giorni 5 di reclusione ed euro 200 di multa, confermando nel resto la sentenza di primo grado.

2. Avverso tale sentenza G ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore. Col primo motivo di impugnazione viene denunciata violazione degli artt. 192, 533 e 546 lett. e) cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione al capo A) di imputazione. Si rileva che con l'atto di appello si era evidenziato che gli agenti di polizia giudiziaria erano giunti ad identificare l'imputato a seguito di segnalazioni e che quindi parte delle loro dichiarazioni dibattimentali erano de relato e che la Corte di appello superava detto argomento rilevando che le dichiarazioni degli operanti non erano incorse nel divieto di cui all'art. 195, comma quarto, cod. proc. pen., poiché relative alla sola attività di polizia da loro svolta, dando vita ad una motivazione carente e illogica, ritenendo sussistente il delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina per la presenza del ricorrente in possesso di biglietti ferroviari. E ciò senza alcun accertamento della cittadinanza dei soggetti interessati all'acquisto o del fatto che non possedessero un titolo di residenza valido per il Paese di ingresso. E senza alcun accertamento sulla validità dei biglietti, che avrebbe altresì consentito la riqualificazione giuridica del fatto in tentata truffa. Col secondo motivo di ricorso viene lamentato vizio di motivazione con riferimento al capo B) di imputazione, rilevando che, come evidenziato nell'appello, l'imputato non voleva sottrarsi all'identificazione fornendo successivamente i propri documenti di identificazione e che sul punto ancora una volta la motivazione della Corte territoriale è stata carente. Col terzo motivo di impugnazione vengono denunciati violazione dell'art. 648 cod. pen. e degli artt. 192, 533 e 546 lett. e) cod. proc. pen. e vizio di motivazione con riferimento al capo C) di imputazione. Ci si duole delle argomentazioni della Corte territoriale, che, ancora una volta, si appiattiva su quelle del primo Giudice e non considerava quanto rilevato dalla difesa nell'atto di appello (inattendibilità delle dichiarazioni del titolare dell'assegno, abrogazione della fattispecie di cui all'art. 647 cod. pen., assenza di finalità di profitto e via dicendo). Col quarto motivo di ricorso viene denunciato vizio di motivazione sulla quantificazione della pena. Si rileva che con l'appello era stata chiesta la valorizzazione dell'incensuratezza dell'imputato e del suo status di soggetto regolarmente soggiornante sul territorio italiano, ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, neppure citate dalla sentenza in esame. La difesa insiste per l'annullamento del provvedimento impugnato.
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