Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/09/2003, n. 14000

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In Ministero delle Finanze che, per il pagamento delle ritenute previdenziali operate dal datore di lavoro e non versate, abbia concesso al contribuente una rateazione ai sensi dell'art. 19, terzo comma, d.P.R. n. 602 del 1973 sul presupposto eccezionale dello stato di necessità, per la comprovata esigenza del mantenimento dei livelli occupazionali e del proseguimento delle attività produttive, e che abbia poi ricevuto il pagamento alle scadenze dallo stesso prefissate, non può opporsi alla domanda di sanatoria delle irregolarità formali commesse per tali fatti (nel corso degli anni dal 1981 al 1988), proposta dal contribuente, ai sensi dell'art. 21 del D.L. n. 69 del 1989 (conv. nella legge n. 154 del 1989), atteso che l'art. 21, comma sesto, cit., impone come unica condizione per beneficiare della sanatoria che le imposte e le ritenute, iscritte a ruolo, non versate, siano state pagate alle scadenze del ruolo, e che sussiste, nel caso di specie, il legittimo affidamento del contribuente di fronte all'azione dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 212 del 2000.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/09/2003, n. 14000
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14000
Data del deposito : 22 settembre 2003
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. F U - Presidente -
Dott. P E - Consigliere -
Dott. A E - Consigliere -
Dott. M A - rel. Consigliere -
Dott. S S - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in

ROMA VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;



- ricorrente -


contro
BENEDICTI METALLI DI BENEDICTI L;



- intimato -


avverso la sentenza n. 506/97 della Commissione tributaria regionale di TORINO, depositata il 29/12/97;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/03/03 dal Consigliere Dott. A M;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. V M che ha concluso per il rigetto del ricorso.

1. FATTO,

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DEL RICORSO

1.1. Il Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, ricorre contro la Benedicti Metalli di B L e C. s.a.s., per la Cassazione della sentenza specificata in epigrafe. La parte intimata non ha svolto alcuna attività difensiva.

1.2. In fatto, la società ha impugnato la cartella esattoriale n. 70114, relativa ad omessi versamenti delle ritenute operate in qualità di sostituto di imposta per l'esercizio 1985, limitatamente alla parte sanzionatoria. A sostegno dell'originario ricorso eccepiva carenze della motivazione, erronea applicazione della legge n. 4/1929 e, in subordine, l'applicazione della pena unificata ai sensi dell'art. 8 della citata legge n. 4 del 1929. Successivamente chiedeva l'applicazione della sanatoria di cui all'art. 21, comma 6, d.l. n. 69/1989, conv. nella legge n. 154/1989. Il ricorso è stato
accolto in primo grado e la C.T.R. ha confermato la decisione ritenendo che la società avesse soddisfatto le condizioni di legge per beneficiare del condono.


1.3. A sostegno dell'odierno ricorso, il Ministero eccepisce la violazione e falsa applicazione dell'art. 21 del d.l. n. 69/89, e vizi della motivazione della sentenza impugnata, in quanto la società intimata non avrebbe soddisfatto le condizioni di legge per beneficiare della sanatoria.


2. DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE


2.1. Il ricorso appare infondato.


2.2. Giova evidenziare che, in punto di fatto, la cartella impugnata riguardava, in parte, il pagamento delle ritenute operate e non versate e, in parte, conteneva la irrogazione della sanzione prevista dall'art. 92 DPR. 602/1973, e che la società si è limitata ad impugnare soltanto la parte relativa alle sanzioni, avendo ottenuto una dilazione del pagamento delle ritenute iscritte a ruolo, ai sensi dell'art. 19, u.c., del medesimo DPR 602/73. Come si legge nella sentenza impugnata, alle scadenze fissate dal Ministero, "i pagamenti venivano tutti tempestivamente eseguiti. In data 29/11/1989 la Società presentava poi domanda di sanatoria delle irregolarità formali ai sensi dell'art. 21 del D.L. 2/3/1989 n. 69 convertito nella legge n. 154 del 27/4/1989, per gli anni dal 1981 al 1988".


2.3. Il Ministero assume
a) che, in punto di diritto, potevano beneficiare della sanatoria di cui al citato art. 21, comma 6, del d.l. 69/89, soltanto i sostituti di imposta che avessero effettuato il pagamento "alle relative scadenze dei ruoli";

b) che, in punto di fatto, a seguito della rateazione concessa dallo stesso Ministero, la società aveva effettuato i pagamenti soltanto il 27.11.1989 ed il 18.4.90, e non entro il termine originario di scadenza del ruolo, del 10.6.1989;

c) che, conseguentemente, il beneficio non spettava per mancanza del presupposto della tempestività del pagamento delle ritenute iscritte a ruolo, anche perché si sarebbe poi verificato un ritardo rispetto al termine prorogato.

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