Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/11/2019, n. 29889

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/11/2019, n. 29889
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29889
Data del deposito : 18 novembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso 21708-2017 proposto da: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A., anche nella qualità di successore a titolo universale della BUSINESS PARTNER ITALIA S.c.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente 2019 domiciliati in ROMA,

CORSO VITTORIO

2781

EMANUELE II

326, presso lo studio dell'avvocato C S, che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

B G, BINA DAVIDE, PETRUZZELLA IGNAZIO, RICCI LUCA, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

GERMANICO

172, presso lo studio dell'avvocato P L P, che li rappresenta e difende;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 3803/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 12/07/2017 R.G.N. 3628/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/09/2019 dal Consigliere Dott. E B;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. R S che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato C S;
udito l'Avvocato P L P. n. 21708/2017 R.G.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 3803 del 12.7.2017 la Corte di Appello di Roma ha respinto il reclamo proposto dalle società BNL-Banca nazionale del lavoro s.p.a. e Business Partener Italia s.c.p.a. (successivamente fusa per incorporazione nella prima società) e, confermando la sentenza emessa, ex art. 1, comma 57, della legge n. 92 del 2012 del Tribunale della medesima sede, ha dichiarato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le società e i lavoratori Gianni Basciani, Davide Bellina, Ignazio Petruzzella, Luca Ricci, con illegittimità del licenziamento intimato dal datore di lavoro meramente formale in conseguenza di un appalto illecito di manodopera.

2. La Corte territoriale ha preliminarmente ritenuto condivisibile la decisione del Tribunale di considerare applicabile lo speciale rito di cui all'art. 1, commi 47 e ss. della legge n. 92 del 2012 anche alle impugnazioni di licenziamento in cui si controverta dell'esatta identificazione del datore di lavoro. Nel merito, valutato il materiale istruttorio concernente l'appalto endoaziendale (consistente nell'affidamento all'appaltatore di servizi di facchinaggio, ricerca e trattamento di documentazione), ha confermato la decisione del giudice di primo grado che aveva ravvisato nella specie un fenomeno di interposizione illecita di manodopera non afferendo, i rapporti di lavoro degli originari ricorrenti, ai contratti di appalto prodotti dalle società.

3. Per la cassazione di tale sentenza la Banca nazionale del lavoro s.p.a. ha proposto ricorso affidato a undici motivi, illustrati da memoria. I lavoratori hanno resistito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Con i primi quattro motivi le parti ricorrenti denunziano violazione o falsa applicazione degli artt. 18 della legge n. 300 del 1970 e 1, comma 47, della legge n. 92 del 2012, nonché nullità della sentenza (ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod.proc.civ.) avedo, la Corte distrettuale, errato nel ritenere operante il rito c.d. Fornero anchera fattispecie aventi ad oggetto la titolarità di un rapporto di lavoro in capo a soggetto diverso dal formale datore di lavoro avendo confuso la qualificazione con l'imputazione del rapporto di lavoro, non essendo intervenuto alcun licenziamento riferibile all'effettivo datore di lavoro ma semmai un licenziamento inesistente e quindi escluso dalla sfera di applicazione dell'art. 18 della legge n. 300 citata. La Corte distrettuale ha, inoltre, trascurato la domanda, riproposta in sede di n. 21708/2017 R.G. reclamo, di separazione della domanda avente ad oggetto l'accertamento dell'asserita illiceità dell'appalto e di sospensione del giudizio avente ad oggetto il licenziamento.

5. Con il quinto motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 18 della legge n. 300 del 1970, 27, comma 2, e 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 (ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 cod.proc.civ.) avendo, la Corte distrettuale, erroneamente accolto la domanda dei lavoratori ex art. 18 della legge citata a fronte della inesistenza di un licenziamento da parte delle società ricorrenti.

6. Con il sesto motivo il ricorrente denunzia violazione o falsa applicazione degli artt. 29 del d.lgs. . 276 del 2003 e 1655 cod.civ. (ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 cod.proc.civ.) avendo, la Corte distrettuale, trascurato di accertare il punto decisivo per scrutinare la genuinità o liceità dell'appalto, ossia l'esercizio effettivo del potere direttivo da parte dell'appaltatore, elemento sufficiente per la qualificazione del rapporto in termini di appalto genuino.

7. Con il settimo e l'ottavo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione (ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod.proc.civ.) avendo, la Corte distrettuale, trascurato il valore confessorio delle dichiarazioni dei ricorrenti nel ricorso introduttivo del giudizio, ove - come la stessa Corte distrettuale afferma - era dato per presupposta la sussistenza di contratti di appalto tra la banca e le società formali datrici di lavoro degli originari ricorrenti per i servizi di facchinaggio, archivio, conservazione e trasporto documenti e le attuali ricorrenti, appaltanti, avevano dato atto che l'appalto dei servizi si era svolto "nel tempo".
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