Cass. pen., sez. II, sentenza 06/04/2023, n. 14601

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 06/04/2023, n. 14601
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14601
Data del deposito : 6 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: V F nato a CARPENEDOLO il 30/05/1948 V L nato a CASTEL GOFFREDO il 16/09/1975 V B nato a CASTEL GOFFREDO il 01/12/1982 avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere L I;
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comrna 8 D.L. n. 137/20

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 13/07/2021, ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso dal Tribunale di Cremona nei confronti V F e dei suoi figli V L e V B in ordine alla ricettazione di quattordici pergamene antiche provenienti da delitto di furto perpetrato ai danni dell'Archivio prepositurale della Chiesa di Sant'Agata a Cremona, parzialmente riformando la sentenza del primo giudice solo con la revoca della condizione del risarcimento del danno apposta alla sospensione condizionale della pena concessa a V B.

2. Avverso la sentenza della Corte territoriale hanno proposto ricorso per cassazione i predetti imputati, a mezzo del comune difensore, deducendo:

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione per essers riconosciuta la penale responsabilità dei ricorrenti sulla base di un quadro probatorio equivoco e suscettibile di diversa interpretazione, senza il previo accertamento dell'attendibilità del chiamante in correità P, né della credibilità delle dichiarazioni fornite da C T, l'ultimo acquirente delle pergamene di cui si tratta.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione del fatto ai senso dell'art. 648 cod. pen. e non già dell'art. 712 cod. pen.. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, che si assume troppo oneroso, ed alla subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, quanto a Vallo Franco e Vallo Luca, ad un risarcimento del danno immotivatamente gravoso.

3. Con requisitoria scritta del 20/11/2022 il P.G. ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
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