Cass. civ., SS.UU., ordinanza 05/06/2023, n. 15658

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 05/06/2023, n. 15658
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15658
Data del deposito : 5 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 24083-2022 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
-ricorrente -

contro

CONSORZIO IRRIGUO DI CHIVASSO, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato A V D B;
-controricorrente - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 47286/2020 del TRIBUNALE di ROMA. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/04/2023 dal Consigliere FRANCESCO M C;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale G L, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso e la conferma della giurisdizione del giudice ordinario.

FATTI DI CAUSA

1. Il Consorzio irriguo di Chivasso ha convenuto in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, l’Agenzia delle entrate-riscossione (d’ora in poi ADER) e, sulla premessa di aver stipulato con la convenuta un accordo di natura privatistica per la riscossione dei propri crediti nei confronti dei consorziati, ha chiesto che essa fosse condannata al pagamento, in suo favore, della somma di euro 30.027,24 per il mancato incasso di singoli carichi affidati all’Agenzia nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. A sostegno della domanda il Consorzio ha osservato che l’ADER, applicando, in relazione agli obblighi di esazione ad essa affidati, la norma dell’art. 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modifiche, nella legge 17 dicembre 2018, n. 136, aveva ritenuto azzerati –e, in quanto tali, non più esigibili – i debiti di importo residuo fino alla soglia di euro 1.000, considerandoli automaticamente annullati. Ad avviso del Consorzio, invece, il citato art. 4 non era applicabile alla convenzione intercorsa tra le parti, per cui l’Agenzia doveva essere ritenuta inadempiente. Si è costituita in giudizio l’ADER, eccependo preliminarmente il difetto assoluto di giurisdizione in ordine alla pretesa della parte attrice, ovvero, in subordine, l’esistenza della giurisdizione della Corte dei conti, ovvero, in ulteriore subordine, quella del giudice amministrativo. Nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda, sul presupposto che il presunto inadempimento si fonderebbe, in realtà, su di una previsione legislativa. Nel corso del giudizio il Tribunale di Roma ha pronunciato ordinanza con la quale ha rigettato le eccezioni della parte convenuta.

2. Non essendo stata, però, definita la causa in primo grado, l’Agenzia delle entrate ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione, ribadendo la propria tesi e chiedendo che venga riconosciuto il difetto assoluto di giurisdizione, ovvero la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti ovvero, ancora, quella del giudice amministrativo. Ha resistito concontroricorso il Consorzio irriguo di Chivasso, chiedendo che venga dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte nelle quali ha chiesto che sia dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. Il Consorzio irriguo ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L’Agenzia ricorrente premette che il Consorzio irriguo ha agito come ente dotato della capacità di firmare unilateralmente i propri ruoli coattivi, poi affidati all’agente per la riscossione affinché esso provveda a tale compito sulla base delle norme vigenti in materia di esazione delle imposte sul reddito. L’attività dell’ADER, infatti, è regolata interamente da una disciplina legislativa di carattere pubblicistico, contenuta in prevalenza nel d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e nel d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112. Ciò detto, l’Agenzia rileva, in prima istanza, che, avendo la domanda giudiziale ad oggetto la sua condotta, asseritamente inadempiente, la stessa sarebbe inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione, posto che nessuna iniziativa di tal genere è prevista dalla legge. In particolare, gli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112 del 1999 prevedono, ai fini del riconoscimento della responsabilità dell’Agenzia, lo svolgimento di un preventivo procedimento amministrativo che non è stato compiuto e che si conclude, in caso di esito sfavorevole per la stessa, con la perdita del diritto al discarico. Ove questa tesi non fosse accolta, l’ADER eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte dei conti. Richiamata, sul punto, la giurisprudenza di questa Corte circa il carattere tendenzialmente generale della giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica, l’Agenzia osserva che l’agente per la riscossione assume, nel momento in cui accetta l’incarico di esazione, la veste di agente contabile. Ne consegue che, in forza del rapporto di servizio esistente tra l’ente pubblico e l’agente per la riscossione, sussisterebbe in via automatica la giurisdizione del giudice contabile. In terza e ultima istanza l’ADER chiede che la causa pendente sia attribuita alla giurisdizione del giudice amministrativo. Rileva, al riguardo, che il Consorzio si può avvalere delle prestazioni dell’Agenzia non già in virtù di un rapporto convenzionale ma grazie a previsioni di legge di favore in considerazione dei crediti per i quali è prevista l’esazione a mezzo ruoli. Si tratta, secondo la ricorrente, di un’ipotesi rientrante nell’art. 133, comma 1, lettera c), cod. proc. amm., secondo cui sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi. E poiché la domanda giudiziale dovrebbe essere qualificata come domanda di esatto adempimento di una concessione di pubblico servizio, la stessa dovrebbe essere devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo.
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