Cass. pen., sez. VII, ordinanza 18/12/2018, n. 56824
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: S I M nato il 16/02/1971 DI FRANCESCANTONIO LORIS DIEGO nato a BUSSI SUL TIRINO il 19/07/1959 avverso la sentenza del 30/11/2016 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;MOTIVI DELLA DECISIONE S I M e Di F L D ricorrono per cassazione avverso la sentenza di appello che ha confermato la loro condanna alla pena di mesi 4 di reclusione ed euro 100,00 di multa per il delitto di cui agli artt. 56, 110, 624, 625 n. 2 cod.pen. (7 ottobre 2009), deducendo la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine all'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis. cod.pen., di cui si è invocata l'applicazione ex officio. I ricorsi sono inammissibili, in quanto la causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.pen. è stata invocata, per la prima volta, col presente ricorso, pur essendo già in vigore la disposizione alla data della deliberazione della sentenza di appello (24 ottobre 2016). Difatti, come precisato dalla Suprema Corte, la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis cod. pen., non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, se tale disposizione era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di appello, ostandovi la previsione di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 23174 del 21/03/2018 ud. - dep. 23/05/2018, Rv. 272789). Segue a norma dell'art.616 c.p.p. la condanna del, ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento in favore della cassa delle ammende, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria, non emergendo ragioni di esonero.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi