Cass. civ., sez. II, ordinanza 26/01/2022, n. 02309
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Testo completo
seguente ORDINANZA Distanze legali sul ricorso (iscritto al N.R.G. 23657/'17) proposto da: CIALONI TEOBALDO (C.F.: CLN TLD 42P07 H5013), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall'Avv. G M e domiciliato "ex lege" presso la Cancellaria civile della Corte di cassazione, in Roma, piazza Cavour;- ricorrente -contro AZ DOMUS S.R.L. (C.F.: 02034491007), in persona del legale rappresentante pro- tempore;- intimata - avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 3572/2017 (pubblicata il 29 maggio 2017);udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 dicembre 2021 dal Consigliere relatore Dott. A C. 5L, RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza n. 163/2011 il Tribunale di Velletri, in accoglimento della domanda proposta dalla AZ Domus s.r.l., nella qualità di proprietaria dell'immobile sito in Genzano di Roma, distinto in catasto al foglio 13, particelle 292 e 333, condannava T C, quale proprietario dell'immobile confinante insistente sulle particelle 33/a e 214/a, al ripristino delle distanze legali mediante l'accantonamento del terreno in prossimità della muratura perimetrale delimitante la zona di intercapedine per l'innalzamento del piano di campagna verso la proprietà dell'attrice e la demolizione di una fascia profonda ml. 1,90 per l'intera lunghezza del garage al piano terra per garantire il rispetto della misura di ml. 15,00 prevista per il distacco minimo tra fabbricati o, in alternativa, attraverso la demolizione di una fascia profonda 0,40/0,45 per l'intera lunghezza del garage al piano terra onde garantire il rispetto di ml 7.50 previsto per il distacco minimo dal confine con la proprietà dell'attrice. Con la stessa sentenza respingeva la domanda di accertamento dell'usucapione avanzata dal convenuto C. 2. Decidendo sull'appello formulato da quest'ultimo e nella costituzione dell'appellata, la Corta di appello di Roma, con sentenza n. 3572/2017 (pubblicata il 29 maggio 2017), rigettava integralmente il gravame e condannava l'appellante alla rifusione delle spese del grado. A fondamento dell'adottata decisione la Corte laziale rilevava, in conformità alla pronuncia di primo grado, che, alla stregua delle risultanze della c.t.u., era incontestabilmente emerso che, mediante la realizzazione della sua costruzione, il C aveva violato le distanze imposte dal vigente PRG e che, sulla scorta dei riscontri probatori acquisiti (anche attraverso la ricostruzione dei verbali di causa del giudizio di primo grado andati smarriti), non era rimasto provato che la stessa costruzione fosse stata edificata oltre venti anni prima dell'introduzione del giudizio di prime cure. Rilevava, inoltre, che, ai fini del giudizio e della conseguente sua decisione rispetto alla domanda originariamente proposta, non poteva sortire alcun rilievo l'accordo intervenuto tra le parti per derogare alla disciplina in tema di distanze legali, stante la natura pubblicistica della stessa. 3. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, riferito a tre motivi, il C Teobaldo. L'intimata società non ha svolto attività difensiva in questa sede. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. - la nullità del procedimento e delle connesse sentenze di primo e secondo grado per violazione dell'art. 75 c.p.c. in rapporto alla pronunciata inefficacia (ancorché) relativa degli atti di compravendita immobiliare, con conseguente competenza, in punto capacità processuale, della curatela fallimentare Mainpel s.n.c. del fallimento n. 2170/1991 dichiarato dal Tribunale di Velletri, emergendo dalle sentenze in tema di revocazione fallimentare nn. 20849/2002 del Tribunale di Roma e 1041/2008 della Corte di appello di Roma l'elemento della traslazione della capacità processuale da AZ DOMUS s.r.l. al Fallimento Mainpel s.n.c. .
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