Cass. civ., sez. I, sentenza 03/09/2009, n. 19132

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 03/09/2009, n. 19132
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19132
Data del deposito : 3 settembre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C C - Presidente -
Dott. P U R - Consigliere -
Dott. S S - Consigliere -
Dott. B R - rel. Consigliere -
Dott. D M - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

S
sul ricorso 6911-2004 proposto da:
P T (c.f. PLNTLL40P27E202J), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SILVIO PELLICO 24, presso l'avvocato C C R, rappresentato e difeso dall'avvocato M F, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
DI COSMO PIETRO;

- intimato -

avverso la sentenza n. 1927/2003 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 04/12/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/06/2009 dal Consigliere Dott. R B;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. R R G che ha concluso per l'inammissibilità per manifesta infondatezza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 28 luglio 1999 il signor D P conveniva dinanzi al Tribunale di Pistoia il sig. P T per ottenere la quota di liquidazione dovutagli a seguito del suo recesso, comunicato in data 22 dicembre 1998 e confermato con lettera del 4 gennaio 1999, dalla Autocarrozzeria della Fortezza di Paolini e Dicosmo s.n.c., di cui essi erano gli unici soci. Dopo l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale di Pistoia, con sentenza emessa il 23 maggio 2002, in accoglimento della domanda, condannava il Paolini al pagamento della somma di Euro 23.096,73, con gli

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