Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/01/2021, n. 1150
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Posto che la normativa in tema di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, anche in conseguenza agli obblighi di adeguamento al Regolamento comunitario entrato in vigore il 17 settembre 2014 e divenuto applicabile a decorrere dal 1 luglio 2016, impone come regola generale l'adozione di documenti informatici, residuando ad eccezione il mantenimento di documenti analogici, ne deriva che le Pubbliche Amministrazioni formino gli originali dei propri documenti con mezzi informatici. Pertanto, in tema di accertamento e controllo, l'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'articolo 23 del CAD, può legittimamente emettere copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, in quanto essi hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se risulta la loro conformità in tutte le componenti e ciò sia attestato da un pubblico ufficiale propriamente autorizzato. Nel caso di specie, l'atto impositivo notificato in forma cartacea presentava l'attestazione di conformità all'originale e, di conseguenza, il suo valore probatorio equiparava l'originale informatico.
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.
Sul provvedimento
Testo completo
1. Con sentenza n. 713/10/19, depositata il 24 aprile 2019, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale della Toscana, sez. distaccata di Livorno, rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 456/1/17 della C.T.P. di Livorno, con compensazione delle spese di lite.
Il giudice di appello, a conferma della decisione di primo grado, concludeva per il rigetto del gravame rilevando:
a) che il giudizio aveva ad oggetto l'impugnazione di un avviso di accertamento, emesso il 3-11-16 e notificato in data 15-11-16, con cui, a seguito della definitività di altro avviso di accertamento per un maggior reddito di impresa per l'anno 2013 emesso a carico della società I. s.r.I., premessa la ristretta base azionaria, si imputava a C. S., socio al 24,5%, un maggior reddito di capitale in proporzione della quota di partecipazione agli utili;
b) che la Commissione di primo grado aveva accolto il ricorso, articolato su vari motivi formali e di merito, ritenendo fondata l'eccezione preliminare relativa alla carenza di valida sottoscrizione dell'avviso impugnato che, ritenuta l'inapplicabilità delle formalità di cui al Codice dell'Amministrazione Digitale, come modificato dal d.lgs. n. 179 del 2016, non recava firma autografa bensì digitale e risultava notificato in copia cartacea anziché a mezzo PEC;
c) che tale decisione era condivisibile, con assorbimento degli ulteriori motivi, in quanto: la firma a stampa ai sensi dell'art. 1, comma 375, della L. n. 311 del 2014 era ammissibile solo per gli accertamenti emessi a seguito di procedure automatizzate;
l'apposizione di una firma digitale ad un avviso di accertamento notificato prima del 27-1-2018 era causa di nullità dell'atto per difetto di sottoscrizione;
solo per gli atti notificati a decorrere dall'1- 7-2017 la combinazione firma digitale/notifica a mezzo PEC consentiva il rispetto della procedura informatica della normativa vigente ratione temporis.
2. Avverso la sentenza di appello l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, notificato a mezzo PEC il 19 novembre 2019, affidato a due motivi, e depositato memoria ex art. 378 c.p.c, il contribuente rimaneva intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l'Agenzia censura la sentenza impugnata denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, degli artt. 2 e 23 del CAD, dell'art. 1, comma 375, della L. n. 311 del 2014, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., rilevando che le norme del Codice dell'Amministrazione Digitale vanno ritenute applicabili anche alle funzioni istituzionali di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, applicabilità esclusa, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del suddetto codice, come modificato, a decorrere dal 14 settembre 2016, dall'art. 2, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 179 del 2016, solo per le "attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale", da intendersi per quelle attività di controllo fiscale svolte dall'Agenzia e dalla Guardia di Finanza rappresentata dagli accessi, ispezioni e verifiche sulla cui base vengono emessi gli avvisi di accertamento, interpretazione confermata dall'ulteriore modifica dell'art. 2, ad opera dell'art. 2 del d.lgs. n. 217 del 2017, che, mediante l'aggiunta del comma 6 bis, rendeva esplicita tale applicazione. Si rilevava altresì che la copia cartacea notificata al contribuente presentava l'attestazione di conformità prevista dall'art. 23 del CAD.
2. con il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, dell'art. 23 CAD, degli art. 137, comma 2 e 3, e 156 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., rilevando che la possibilità di notificare a mezzo PEC anche gli atti impositivi era stata introdotta solo a decorrere dal 1° luglio 2017, con l'inserimento del comma 7 all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, sicché prima di tale data l'Agenzia aveva correttamente proceduto all'invio della copia analogica munita di attestazione di conformità e che, in ogni caso, ogni eventuale nullità della notifica doveva ritenersi sanata