Cass. civ., sez. I, sentenza 23/09/2011, n. 19437
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Il conguaglio dovuto sul corrispettivo della cessione volontaria stipulata ai sensi della legge 29 luglio 1980, n.385, da determinarsi in riferimento al valore che l'immobile ceduto aveva alla data della cessione, condivide la natura indennitaria del corrispettivo originariamente stabilito, risultando, al pari dello stesso, assimilabile all'indennità di espropriazione, avuto riguardo alla causa che lo giustifica, la quale non consiste nell'illecita acquisizione della proprietà del fondo, ma nel trasferimento della stessa verso il pagamento di un importo liquidato in base ai criteri inderogabilmente stabiliti dalla legge, al fine di consentire una più sollecita definizione del procedimento ablatorio. L'obbligazione relativa a tale conguaglio non costituisce, pertanto, debito di valore ma di valuta, soggetto al principio nominalistico, con la conseguenza che il ritardo nell'adempimento non ne consente l'automatico adeguamento al mutato potere di acquisto della moneta, né giustifica il riconoscimento del danno da lucro cessante, in assenza della prova del pregiudizio da parte del creditore.
Sul provvedimento
Testo completo
1 DOGGETTA REGISTRAZIONE-ESENTE BOLLI 76 R.G.N. 32526/2005 28 Cron. 19437 1 Rep. 5342 Ud. 10/5/2011 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: dott. Luigi Antonio ROVELLI Presidente dott. Luigi MACIOCE Consigliere Consigliere dott. RI Cristina GIANCOLA Consigliere dott. Rosa RI DI VIRGILIO rel. Consigliere dott. Guido MERCOLINO OGGETTO: cessione ha pronunciato la seguente volontaria - congua- SENTENZA sul ricorso proposto da glio PROVINCIA DI PERUGIA, in persona del Presidente p.t. Giulio Cozzari, eletti- vamente domiciliata in Roma, alla via G.B. Morgagni n. 2/a, presso l'avv. UM- BERTO SEGARELLI, dal quale, unitamente all'avv. MASSIMO MINCIARONI, è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce al ricorso RICORRENTE
contro
NC AMABILIA, in qualità di erede di NC FRANCE- SCO, nonché NC LA e NC AR, elettivamente domiciliati in Roma, alla via RI Cristina n. 8, presso l'avv. ALARICO MA- RIANI MARINI, dal quale, unitamente all'avv. PIETRO MIGLIOSI, sono rappre- sentati e difesi in virtù di procura speciale a margine del controricorso CONTRORICORRENTI 1256 2011 NRG 32526-05 Prov Perugia-AR - Pag. 1 avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia n. 14/05, pubblicata il 18 gennaio 2005. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 maggio 2011 dal Consigliere dott. Guido Mercolino;
udito l'avv. Minciaroni per i ricorrenti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Aurelio GOLIA, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - ES AR, PA AR e RI AR convenne- 1. ro in giudizio la Provincia di Perugia, chiedendo la determinazione del conguaglio dovuto per la cessione volontaria di tre aree di loro proprietà site in Assisi, stipu- lata con atto del 29 aprile 1982, nel quale si facevano salvi i diritti dei venditori per l'eventualità che una futura norma di legge avesse attribuito ai beni un valore superiore al corrispettivo convenuto. 1.1. - Con sentenza del 6 aprile 1994, il Tribunale di Perugia rigettò la do- manda.
2. L'impugnazione proposta dagli attori è stata accolta dalla Corte d'Ap- pello di Perugia, che con sentenza del 18 gennaio 2005 ha condannato la Provin- cia al pagamento delle somme rispettivamente di Euro 33.552,00, Euro 21.539,03 ed Euro 21.540,56, oltre interessi legali dalla decisione. Premesso che con la citata clausola le parti avevano inteso riferirsi a qualsiasi S ipotesi di sostituzione della disciplina all'epoca vigente con una più conveniente, ivi compreso l'intervento della Corte costituzionale, e precisato che tale sostitu- zione, verificatasi per effetto dell'art.
5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359, costituiva una condizione dell'a- NRG 32526-05 Prov Perugia-AR - Pag. 2 zione, da accertarsi con riferimento alla data della decisione, la Corte, per quanto ancora rileva in questa sede, ha ritenuto che la domanda, fondata su una clausola contrattuale e non preceduta dalla relazione dell'UTE, non fosse qualificabile co- me opposizione alla stima, rigettando pertanto l'eccezione d'incompetenza solleva- ta dalla Provincia. Ai fini della determinazione delle somme dovute, ha poi richiamato la rela- zione del c.t.u., osservando che quest'ultimo aveva analiticamente risposto alle o- biezioni formulate dalle parti, e rivalutando i relativi importi secondo gl'indici I- stat;
ha infine riconosciuto agli appellanti il danno da lucro cessante, liquidato in base al rendimento medio dell'investimento bancario delle somme dovute. 3._ Avverso la predetta sentenza la Provincia propone ricorso per cassazio- ne, articolato in due motivi. Resistono con controricorso IL AR, in qualità di erede di ES AR, nonché PA AR e RI Min- ciarelli. Le parti hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo complesso motivo d'impugnazione, la ricorrente denuncia 1._ la violazione e la falsa applicazione degli artt. 12 e 19 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, dell'art. 39 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, degli artt. 1362-1367 cod. civ., dell'art.
5-bis del decreto-legge n. 333 del 1992, dell'art. 22-bis, comma a), delle norme di attuazione del Piano regolatore generale del Comune di Assisi e dell'art. 1 della legge regionale dell'Umbria 2 settembre 1974, n. 53, nonché l'o- messa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Premesso che la cessione volontaria rappresenta soltanto uno dei modi attra- verso i quali si perviene alla liquidazione dell'indennità di espropriazione, sostiene NRG 32526-05 Prov Perugia-AR - Pag. 3 che il corrispettivo pattuito costituisce pur sempre un'indennità, da determinarsi secondo i criteri normativi vigenti, con la conseguenza che la