Cass. pen., sez. I, sentenza 15/05/2023, n. 20612

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 15/05/2023, n. 20612
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20612
Data del deposito : 15 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul rinvio pregiudiziale proposto da: TRIBUNALE DI LATINAnel procedimento a carico di: TA CI, TA NT, TA NA, NI PI, DE OR LU, SS RO, RF TI MI, OM NA udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
sentite le conclusioni del PG MARCO DALL'OLIO, che conclude, come da memoria depositata, chiedendo che la Corte dichiari la competenza del Tribunale di Latina. udito il difensore: - avvocato COLA ARTURO del foro di NOLA, in difesa di TA GENNARO, in proprio e quale sostituto processuale, per delega orale, dell'avvocato COLA SERGIO del foro di NOLA, in difesa di TA IO, che conclude chiedendo che sia dichiarata la competenza del Tribunale di Napoli;
- avvocato ANTINUCCI MARIO del foro di ROMA, in difesa di TA LUCIANO, che chiede preliminarmente di poter depositare copia dell'istanza di rimessione con i motivi di legittimo sospetto (dep. il 29/06/2022), già decisa dalla 2^ Sez. Pen. di questa Corte. Il PG non si oppone alla produzione. La Corte dispone l'acquisizione dell'atto. L'avvocato ANTINUCCI chiede, quindi, che sia dichiarata la competenza del Tribunale di Napoli.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Latina, con ordinanza pronunciata nel corso dell'udienza del 26 gennaio 2023, ha rimesso gli atti a questa Corte regolatrice, ai sensi dell'art. 24 (rectius: 24-bis) cod. proc. pen., per la risoluzione in via pregiudiziale della questione di competenza per territorio sollevata dai difensori degli imputati TA CI, TA NT, TA NA e NI PI.

1.1. Il giudice rimettente ha rilevato che il procedimento, relativo anche agli imputati DE OR LU, SS RO, RF TI MI e OM NA, era stato trasmesso dal Tribunale di Roma che, con sentenza pronunciata in data 9 aprile 2021, aveva dichiarato la propria incompetenza per i reati di cui al decreto di giudizio immediato emesso dal GIP del Tribunale di Roma in data 10 dicembre 2020. 1.2. Il Tribunale di Roma aveva rilevato che, correttamente, la fase delle indagini preliminari era stata attribuita alla competenza del pubblico ministero e del GIP distrettuale a mente dell'art. 51 cod. proc. pen., ma che il dibattimento doveva essere celebrato davanti al Tribunale di Latina.

1.3. Secondo quanto riferisce il giudice rimettente, nel corso di alcune udienze celebratesi senza apertura del dibattimento, le difese di TA CI, TA NT, TA NA e NI PI aveva eccepito l'incompetenza del Tribunale di Latina;
sempre nella fase preliminare, TA aveva anche proposto istanza di rimessione, dichiarata inammissibile dalla Corte di cassazione (Sez. 2, n. 10563/2023 del 14/12/2022).

2. Sono pervenute memorie nell'interesse di ST NT e TA NA che insistono per la competenza del Tribunale di Napoli.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il rinvio pregiudiziale della questione di competenza non è ammissibile.

2. Va premesso che il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione si presenta come meccanismo risolutivo preventivo che si aggiunge agli ordinari strumenti di impugnazione nel sistema della definizione della questione sulla competenza territoriale. A differenza del conflitto ex art. 30 cod. proc. pen., la natura anticipatoria e preventiva dello strumento della rimessione affida la decisione sul rinvio pregiudiziale al giudice procedente, dotato di maggiore ambito di scelta rispetto a quello investito da una precedente decisione in conflitto;
d'altra parte, la decisione del giudice procedente di non disporre il rinvio pregiudiziale non preclude alla parte la possibilità di riproporre la questione ex art. 21, comma 2, cod. proc. pen.

2.1. Applicando i canoni interpretativi elaborati dalla giurisprudenza per l'applicazione dell'art. 30 cod. proc. pen., deve, semmai, ritenersi la sussistenza di un obbligo dell'immediata trasmissione degli atti alla Corte di cassazione, ai sensi del comma 2 della citata norma, esclusivamente ove sia astrattamente configurabile una situazione in cui vi siano due o più giudici che contemporaneamente prendono o rifiutano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla medesima persona. Di contro, qualora la parte si limiti a sollecitare il giudice affinché crei esso la situazione potenziale di conflitto, declinando la propria competenza, questo, ove non ritenga di aderire a tale sollecitazione, deve considerare l'atto alla stregua di una comune

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