Cass. civ., sez. I, ordinanza 30/03/2023, n. 9042

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In tema di trattenimento del cittadino straniero che abbia presentato domanda di protezione internazionale durante la permanenza presso il CPR, per determinare la durata massima del trattenimento occorre far riferimento all'art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 142 del 2015, mentre il comma 6 dello stesso articolo si limita a prevedere un ulteriore limite di durata, che si somma al primo, ma non prevale su di esso, dovendosi comunque escludere la natura perentoria dei termini di cui all'art. 28 bis del d.lgs. n. 25 del 2008 in materia di procedure accelerate.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, ordinanza 30/03/2023, n. 9042
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9042
Data del deposito : 30 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 22641/2021 Numero sezionale 248/2023 Numero di raccolta generale 9042/2023 Data pubblicazione 30/03/2023 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto Trattenimento Dott. G B Presidente Dott. C P Consigliere Dott. F T Consigliere Dott. A C Consigliere Ud. 18/1/2023 CC Dott. R A Consigliere - Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 22641-2021 r.g. proposto da: L H, nato in Tunisia, il 17 maggio 1994, rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al ricorso dall'Avv. M V del Foro di Torino, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. L B, in Roma, Via del Casale Strozzi, n. 31.

- ricorrente -

contro

-Questore della Provincia di Torino, in persona del Questore pro tempore;
-Ministro dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore;
-controricorrente - avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Torino in data 23 febbraio 2021, comunicata il 24 febbraio 2021, nell'ambito del procedimento n. R.G. 3666/21, di proroga del trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/1/2023 dal Consigliere dott. R A;
1 Numero registro generale 22641/2021 Numero sezionale 248/2023 Numero di raccolta generale 9042/2023 Data pubblicazione 30/03/2023 RILEVATO CHE 1.La vicenda processuale si può riassumere nei termini che seguono.

1.1 In data 23 ottobre 2020 L, cittadino tunisino, riceveva la notifica di un decreto di espulsione e contestuale decreto di trattenimento presso il C.P.R. di Roma, rispettivamente emessi dalla Prefettura e dalla Questura di Palermo. La misura restrittiva veniva convalidata dal Giudice di Pace di Roma il 27 ottobre 2020. Il 28 ottobre 2020 L presentava domanda di protezione internazionale e la Questura di Roma adottava un nuovo decreto di trattenimento ex art. 6, D. Lgs. 142/15, convalidato dal Tribunale di Roma il 30 ottobre 2020. Il 9 novembre 2020 la Commissione territoriale di Roma rigettava l'istanza di protezione internazionale di L. Avverso tale provvedimento lo straniero presentava ricorso ex art. 35-bis. D. Lgs. 25/08 avanti il Tribunale di Roma, che non si era tuttavia ancora pronunciato sull'istanza di sospensione del provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale. Il 23 dicembre 2020 il Tribunale di Roma prorogava di 60 giorni il trattenimento del L.

1.2 Da ultimo, il 22 febbraio 2021 la Questura di Torino trasmetteva al Tribunale richiesta di seconda proroga del trattenimento “ai sensi dell'art.6 comma 8 D.L.vo 142/15”. Il Tribunale di Torino, con il provvedimento qui impugnato, convalidava di nuovo il richiesto trattenimento. Il Tribunale ha ritenuto che: a) la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma aveva già esaminato la domanda di protezione del trattenuto, respingendola, e che quest'ultimo aveva presentato ricorso ex art. 35 bis del D.Lgs. n. 25 del 2008, con richiesta di sospensione dell'efficacia del provvedimento di diniego impugnato;
b) la richiesta di proroga era intervenuta tempestivamente e risultava conforme alle disposizioni di legge attualmente vigenti di cui al D.Lgs. n. 142/2015;
c) non erano ravvisabili ingiustificati ritardi nella procedura di esame della domanda di protezione internazionale, in quanto era già intervenuto il provvedimento di diniego, emesso dalla Commissione Territoriale, e che tale 2 Numero registro generale 22641/2021 Numero sezionale 248/2023 Numero di raccolta generale 9042/2023 Data pubblicazione 30/03/2023 provvedimento era già stato impugnato, onde era prevedibile una rapida definizione della procedura di impugnazione qui in esame;
d) ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D.Lgs. n. 142/2015, i presupposti che fondano la proroga del trattenimento in corso erano i medesimi previsti per la convalida (commi 2, 3, 3bis e 7 del D.Lgs. n. 142/2007);
e) la fattispecie in esame andava sussunta nella nuova previsione di cui all'art. 6, 3 comma, D. Lgs. n. 142/2015, posto che il trattenuto aveva presentato domanda solo una volta trattenuto presso il C.P.R. di Roma in data 28.10.2020 e, dunque, al solo palese scopo di ritardare o impedire l'esecuzione dell'espulsione già disposta dal Prefetto di Palermo con provvedimento del 22.10.2020;
f) la difesa del trattenuto non aveva addotto alcun nuovo elemento che consentisse di pervenire ad una differente valutazione del caso rispetto alla situazione emersa nel corso dell'audizione effettuata in sede di convalida, ad esclusione dell'intervenuta presentazione del ricorso giurisdizionale ex art. 35 bis del D.Lgs. n. 25 del 2008, né erano ravvisabili, negli atti di causa, elementi che potessero indurre a ritenere non più valide le ragioni che avevano motivato il precedente provvedimento di proroga, emesso dal Tribunale di Roma;
g) le condizioni di salute del trattenuto non risultavano, peraltro, essere incompatibili con la permanenza nel C.P.R. “Brunelleschi” di Torino in quanto l'odierno ricorrente era stato già preso in carico dal personale medico operante in tale centro, non solo per effettuare i controlli e procedere agli esami della patologia che lo affliggeva, ma anche per fornirgli il necessario supporto psicologico;
h) quanto alla doglianza secondo cui il provvedimento di diniego della protezione internazionale, emesso dalla Commissione Territoriale di Roma, sarebbe intervento oltre il termine di 9 giorni previsto dal disposto dell'art. 28bis, comma 2, del D. Lgs. n. 25 del 2008, le doglianze proposte non erano fondate posto che: i) il termine di giorni 7 + 2 decorre dalla data in cui la Questura ha provveduto al deposito presso la Commissione della documentazione necessaria;
ii) se era vero che la domanda di protezione internazionale proposta dal trattenuto era stata formalizzata in data 28.10.2020, era altrettanto vero che, nel provvedimento emesso dalla Commissione Territoriale di Roma in data 9.11.2020, si leggeva che “il richiedente asilo ha formalizzato richiesta di protezione internazionale in data 3 Numero registro generale 22641/2021 Numero sezionale 248/2023 Numero di raccolta generale 9042/2023 Data pubblicazione 30/03/2023 02/11/2020 presso il C.P.R. di Ponte Galeria, esaminata ai sensi degli artt. 28, 28bis e 28ter del D. Lgs. 25/2008”;
iii) non era

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