Cass. civ., sez. I, ordinanza 25/01/2022, n. 2127

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Il vincolo di inedificabilità ricadente sulle aree situate in fascia di rispetto stradale o autostradale non deriva dalla pianificazione e dalla programmazione urbanistica, ma è sancito nell'interesse pubblico da apposite leggi che rendono il suolo ad esso soggetto legalmente inedificabile, trattandosi di vincolo dettato per favorire la circolazione e offrire idonee garanzie di sicurezza a quanti transitano sulle strade o passano nelle immediate vicinanze, o in queste abitano ed operano, sicché tale vincolo non ha né un contenuto propriamente espropriativo, né può qualificarsi come preordinato all'espropriazione; dunque di esso deve tenersi conto nella determinazione dell'indennità di esproprio, non essendo l'area in questione suscettibile di edificazione in nessun caso, dato che vige il divieto assoluto di costruire su di essa.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, ordinanza 25/01/2022, n. 2127
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2127
Data del deposito : 25 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

2 /2 7 12 02 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA PIETRO CAMPANILE Presidente INDENNITÀ DI UTILITÀ OCCUPAZIONE E DI ESPROPRIO. CLOTILDE PARISE Consigliere Ud. 20/10/2021-CC Consigliere R.G.N. 15009/2016 ROSAIO CAIAZZO L SIA Consigliere Rep. Consigliere rel. ROM UVE REGGIANI ELEONORA ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 15009/2016 promosso da Autostrade per l'Italia s.p.a. (ASPI), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Salaria 95, presso lo studio dell'avv. A G, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. F P, in virtù di procura speciale a margine del ricorso per cassazione;

- ricorrente -

contro

Officina F.lli Marchioni di Marchioni M. & C. s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Cosseria 2, presso lo studio del dott. A P, rappresentata e difesa dall'avv. M G A, in virtù di procura speciale in calce al controricorso;
· controricorrente · avverso la ordinanza n. cronol. 4475/2015 del 09/12/2015, depositata il 09/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2021 dal Consigliere ELEONORA REGGIANI;
0 4204 21 20 letti gli atti del procedimento in epigrafe;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato il 27/07/2012, l'Officina F.lli Marchioni di Marchioni M. & C. s.n.c. ha chiesto alla Corte d'appello di Bologna la determinazione giudiziale delle indennità di espropriazione e di occupazione dei terreni di sua proprietà, posti nel comune di Rioveggio, parzialmente espropriati per la realizzazione di un nuovo svincolo autostradale e di una stazione lungo l'autostrada A1 Milano-Napoli, lamentando l'erroneità della loro determinazione provvisoria. Con successivo ricorso ex 702 bis c.p.c., depositato il 29/10/2013, la Autostrade per l'Italia s.p.a. (ASPI) ha chiesto alla Corte d'appello di Bologna la determinazione giudiziale delle indennità di espropriazione e di occupazione per gli stessi terreni, contestando la determinazione definitiva nel frattempo effettuata dalla Commissione provinciale espropri. Le cause sono state riunite e, disposta CTU, le indennità sono state determinate in complessivi € 43.863,72. Avverso tale statuizione, la Autostrade per l'Italia s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. L'Officina F.lli Marchioni di Marchioni M. & C. s.n.c. si è difesa con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per violazione degli artt. 33 e 40, comma 1, d.P.R. n. 327 del 2001, anche in relazione all'art. 16 d.lgs. n. 285 del 1992, all'art. 26 d.P.R. n. 495 del 1992, all'art. 9 I. n. 729 del 1961, all'art. 19 I. n. 765 del 1967, al 2 D.M. n. 1404 del 1968 e al D.M. del 22/08/1967, per avere la sentenza impugnata, facendo proprie le conclusioni del CTU, stimato in base ad un valore medio tra quello agricolo e quello edificabile i terreni espropriati ricadenti in zona D5 (destinata ad attività economico produttive speciali), anche se ricadenti in fasce di rispetto stradale. Con lo stesso motivo è anche prospettata la violazione dell'art. 33 d.P.R. n. 327 del 2001, per avere il giudice di merito riconosciuto capacità edificatorie all'interno della fascia di rispetto già in essere, indennizzando, poi, la proprietà residua per lo spostamento di detta fascia, come se questa comportasse la perdita, anche solo potenziale, di ogni capacità edificatoria. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta l'omessa motivazione e/o la motivazione apparente su di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c., per avere la sentenza impugnata adottato una motivazione del tutto assente, o comunque apparente, nel determinare il valore delle aree e il pregiudizio alla proprietà residua, facendo proprio un ragionamento errato e contraddittorio del CTU. In particolare, la ricorrente ha evidenziato che la Corte di merito: a) ha attribuito alla particella 566, posta in zona agricola E, il valore di € 2/mq e alle particelle 549 e 551, inserite in zona D5 (destinata ad attività economico produttive speciali), il valore di € 4,75/mq, senza dare spiegazioni e dimenticando di menzionare il valore attribuito alla particella 549;
b) ha determinato il danno alla proprietà residua conseguente allo spostamento della preesistente fascia di rispetto per effetto dell'espropriazione parziale, come se questa comportasse la perdita, anche solo potenziale, di ogni capacità edificatoria, mentre invece, ai fini della determinazione dell'indennità, ha attribuito un maggiore valore all'area espropriata, operando una incomprensibile duplicazione delle poste indennitarie, poiché ha determinato il danno 3 alla proprietà residua in base alla minore capacità edificatoria causata dall'esproprio parziale.

2. Il primo motivo di ricorso contiene due diverse censure, la prima delle quali, attinente al valore attribuito all'area espropriata (gravata dalla fascia di rispetto stradale), è infondata.

2.1. Questa Corte, con orientamento condiviso, ha reiteratamente affermato che l'inclusione del terreno espropriato in una fascia di rispetto stradale vale a qualificarlo come non edificabile ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione, trattandosi di una limitazione legale della proprietà avente carattere generale, in quanto concernente, sotto il profilo soggettivo, tutti i cittadini proprietari di determinati beni che si trovino nella medesima situazione e, sotto il profilo oggettivo, beni immobili individuati a priori per categoria, in ragione della loro posizione o localizzazione rispetto a un'opera pubblica stradale o ferroviaria, non rilevando, in senso contrario, che il terreno sia collocato all'interno di un piano di insediamento industriale o di un piano di edilizia economica e popolare (v. da ultimo, Cass., Sez. 1, n. 14632 del 06/06/2018). In conseguenza della destinazione di interesse pubblico, infatti, i vincoli imposti dalle fasce di rispetto non arrecano alla parte sottratta al privato alcun deprezzamento del quale debba tenersi conto in sede di determinazione del valore dell'immobile in sede di esproprio, facendo difetto il nesso di causalità sia con l'ablazione e sia con l'esercizio del pubblico servizio cui l'opera è destinata. Tale disciplina non può essere derogata neppure dagli strumenti generali di pianificazione del territorio, i quali, essendo provvedimenti amministrativi, sono assoggettati al rispetto delle norme di legge che impongono limitazioni legali di carattere assoluto. Ne consegue che al giudice, in sede di valutazione dell'indennità di occupazione o di esproprio, non è consentito prescinderne, dovendo egli limitarsi a 4 prendere atto del regime direttamente stabilito dal legislatore (Cass., Sez. 1, n. 23210 del 17/12/2012 e Cass., Sez. 1, n. 25668 del 21/12/2015). In sintesi, il vincolo di inedificabilità ricadente sulle aree situate in fascia di rispetto stradale o autostradale, non deriva dalla pianificazione e dalla programmazione urbanistica, ma è sancito nell'interesse pubblico da apposite leggi che rendono il suolo ad esso soggetto legalmente inedificabile, trattandosi di vincolo dettato per favorire la circolazione e offrire idonee garanzie di sicurezza a quanti transitano sulle strade o passano nelle immediate vicinanze o in queste abitano ed operano, sicché tale vincolo non ha né un contenuto propriamente espropriativo, né può qualificarsi come preordinato

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