Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 23/10/2020, n. 23366

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 23/10/2020, n. 23366
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23366
Data del deposito : 23 ottobre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 18277-2017 proposto da: S E, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

LIVORNO

42, presso lo studio dell'avvocato P L, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato R L;

- ricorrente -

contro

M P S.R.L IN LIQUIDAZIONE, in persona del 2019 legale rappresentante pro tempore, elettivamente 3322 domiciliata in ROMA, VIA MARCELLO PRESTINARI, 13, presso lo studio dell'avvocato M P, che la rappresenta e difende;

- controricorrente -

t avverso la sentenza n. 650/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 17/02/2017 R.G.N. 4404/2014. R.G. n. 18277/2017 RILEVATO che la Corte di Appello di Roma, con sentenza pubblicata in data 17.2.2017, ha accolto parzialmente il gravame interposto da E S, nei confronti della S.r.l. Marco Polo, avverso la pronunzia del Tribunale della stessa sede n. 3793/2014, con la quale era stata respinta la domanda del lavoratore diretta ad ottenere il pagamento delle differenze maturate - a causa del mancato riconoscimento, da parte della società datrice, dell'aumento del 10% previsto dal R.d. n. 692 del 1923 - a titolo di straordinario per il lavoro eccedente le 36 ore settimanali, di lavoro festivo diurno o effettuato nelle festività nazionali ed infrasettimanali, nonché di retribuzione per le festività nazionali infrasettimanali e per quelle coincidenti con la domenica, dal gennaio 2004 al settembre 2010;
che, pertanto, la Corte di merito, in parziale riforma della sentenza del primo giudice, ferma nel resto, ha condannato la Marco polo S.r.l. al versamento, in favore dell'appellante, di Euro 84,27, oltre accessori, per le festività nazionali coincidenti con la domenica;
che la Corte di merito ha ritenuto fondato il relativo motivo di gravame, in quanto basato «sulla giurisprudenza della Cassazione per la quale il compenso aggiuntivo, previsto dall'art.5 comma 3 I. n. 260/49, spetta al lavoratore retribuito in misura fissa senza distinzione nell'ambito delle categorie previste dall'art. 2095 c.c. e si riferisce alle giornate di festività nazionali cadenti di domenica non lavorate e anche alle altre festività in quanto indicate dalla legge (Cass. n. 13842/15»;
che per la cassazione della sentenza ricorre E S articolando due motivi contenenti più censure, cui resiste con controricorso la Marco Polo S.r.l. in liquidazione;
che sono state comunicate memorie nell'interesse del lavoratore;
che il P.G. non ha formulato richieste CONSIDERATO che, con il ricorso, si censura: 1) in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 36 Cost.;
3, 4 e 5 del D.Igs. n. 66 del 2003;
2126, 1218, 2697, 1418 e 1419 c.c.;
4 della Carta Sociale Europea del 3.5.1996 (ratificata dallo Stato italiano con la I. n. 30 del 1999) e, nella sostanza, si censura il capo della sentenza oggetto del presente giudizio, con il quale sono state respinte le domande relative al compenso per lavoro straordinario prestato oltre le 48 ore settimanali, e si assume che la Corte distrettuale avrebbe erroneamente asserito che l'art. 36 della Carta costituzionale si riferisce alla proporzionalità o adeguatezza della retribuzione globale e non ai singoli emolumenti;
2) in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 36 Cost.;
«5 della legge 27.5.1949, n. 260 come modificato dall'art. 1 della legge 31.3.1954, n. 90;
12 delle disposizioni sulla legge in generale», e si censura il capo della pronunzia impugnata con il quale è stata respinta la domanda attinente al ricalcolo della retribuzione percepita per il lavoro prestato nei giorni festivi sulla base della retribuzione omnicomprensiva;
si deduce, altresì, che al lavoratore spetterebbe «la differenza del compenso delle prestazioni lavorative eseguite nelle festività nazionali ed infrasettimanali», che «non era stato determinato sulla base della retribuzione onnicomprensiva o comprensiva di tutti gli emolumenti obbligatori, ordinari, continuativi e determinati o determinabili (quale lo stipendio, la contingenza, l'indennità speciale aziendale, gli scatti di anzianità, l'ind. int., l'indennità convenzionale, l'elemento distinto retributivo compreso quello ad personam, la 13^ e 14^ mensilità e l'emolumento econ. ex art.10
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