Cass. civ., sez. II, sentenza 11/04/2013, n. 8899
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiMassime • 1
In tema di successioni testamentarie, a norma degli artt. 625 e 628 cod. civ., l'indicazione del beneficiario fatta dal testatore in modo impreciso o incompleto non rende nulla la disposizione qualora, dal contesto del testamento o altrimenti, con riferimento comunque ad univoci dati obbiettivi, sia possibile determinare in modo certo la persona dell'erede o del legatario. Ne consegue che non è nulla la disposizione testamentaria operata a favore di persona indicata nella scheda con riferimento al solo nome e cognome e senza data di nascita, in presenza di altra persona avente i medesimi nome e cognome, ove sia possibile rimuovere in via interpretativa l'incompletezza della disposizione e l'incertezza causata da tale omonimia, anche attraverso l'utilizzo di elementi specificativi esterni all'atto, valorizzando l'effettiva volontà del testatore.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. F F - Presidente -
Dott. B E - Consigliere -
Dott. P G B - rel. Consigliere -
Dott. P I - Consigliere -
Dott. G A - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S
sul ricorso proposto da:
V D (VDDDNC54R08E573Q), elettivamente domiciliato in Roma, Piazza del Paradiso n. 55, presso lo studio dell'Avvocato F L R, rappresentato e difeso dall'Avvocato C G per procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
G C (GBLCML30L55E573H), VEDDA Rosa
(VDDRSO56P67E573I), VEDDA E (VDDPEN57M51E573F), VEDDA Anna Maria (VDDNMR63H49E573D), rappresentate e difese, per procura speciale a margine del ricorso, dall'Avvocato P V, elettivamente domiciliate in Roma, via Sistina n. 121, recapito del difensore;
- controricorrenti -
nonché nei confronti di:
G G;
- intimato -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo n. 580 del 2006, depositata in data 15 maggio 2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26 ottobre 2012 dal Consigliere relatore Dott. S P;
udito, per il resistente, l'Avvocato G Gbbe con delega;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha chiesto il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
V G, con citazione del 12 aprile 2000, conveniva in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Agrigento, V D e Grammatica Giuseppe, esponendo: che era erede universale del fratello Vedda Vincenzo, deceduto il 18 giugno 1990, sulla base di testamento olografo del 31 maggio 1990;
che con il medesimo testamento era stata nominata usufruttuaria di tutti i beni S M;
che egli era venuto in possesso degli immobili ubicati in Licata, mentre di quelli ubicati a Genova si era impossessato V D;
che quest'ultimo, assumendo di essere erede della S, aveva alienato due degli immobili siti in Genova a Grammatica Giuseppe;
che i detti atti di alienazione dovevano ritenersi simulati e comunque privi di effetto. Tanto esposto, l'attore chiedeva che venisse dichiarata la nullità delle alienazioni effettuate da V D a Grammatica Giuseppe e che, ai sensi dell'art. 533 cod. civ., venisse riconosciuta la sua qualità di erede di Vedda Vincenzo, con conseguente condanna dei convenuti alla restituzione degli immobili.
Si costituiva V D eccependo l'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale e il difetto di legittimazione attiva in capo all'attore, e deducendo che presso il medesimo Tribunale di Agrigento pendeva già una controversia nella quale veniva contestata la qualità di erede dell'attore. Nel merito, il convenuto contestava la qualità, rilevando che non era affatto certo che il beneficiario del testamento si identificasse con l'attore, dal momento che V G era anche un nipote del de cuius e lo aveva amorevolmente assistito sino al decesso.
Si costituiva altresì il Grammatica deducendo la propria estraneità alla controversia tra V G e V D, avendo egli acquistato gli immobili in buona fede. L'adito Tribunale, rigettata l'eccezione di incompetenza, dichiarava che gli immobili siti in Genova, caduti nella successione di Vedda Vincenzo, appartenevano a V G e disponeva che V D provvedesse alla restituzione dei beni all'attore;
dichiarava inoltre inefficaci le scritture intercorse tra V D e Grammatica Giuseppe;
rigettava la domanda di danni. Avverso questa sentenza proponeva appello V D. Essendo deceduto V G, si costituivano in giudizio i suoi eredi G C, V L, V R, Vedda E, V A e V G, i quali proponevano altresì appello incidentale in ordine alla reiezione della domanda di danni. Disposta una c.t.u., la Corte d'appello di Palermo, con sentenza depositata il 15 maggio 2006, rigettava il gravame. Per quanto ancora rileva in sede di legittimità, la Corte territoriale rigettava il motivo di appello con il quale l'appellante aveva censurato la sentenza di primo grado per non avere esaminato la proposta eccezione di nullità della disposizione testamentaria per indeterminatezza del beneficiario;
eccezione formulata sul rilievo che V G era anche un nipote del de cuius. Richiamata la giurisprudenza di legittimità in ordine ai criteri di interpretazione delle disposizioni testamentarie, e segnatamente di quelle concernenti la persona istituita, la Corte d'appello rilevava che, nella specie, vi erano elementi idonei a fugare ogni dubbio in ordine alla identificazione del V G istituito erede con il V G fratello del de cuius. In proposito, la Corte d'appello valorizzava l'esistenza di un diretto rapporto tra il testatore e l'originario attore, desumibile dall'affidamento dei beni che il de cuius ebbe a fare nell'ultimo periodo della sua vita a V G, il quale ebbe anche ad immettersi nel possesso degli immobili ubicati in Licata. Del resto, osservava la Corte d'appello, l'appellante non aveva mai contestato la qualità di erede in capo all'originario attore e nell'altro giudizio pendente presso il Tribunale, e poi definito, aveva chiesto il riconoscimento della qualità di erede di S M e non anche il disconoscimento della qualità di erede in capo al V G originario attore, come soggetto indicato nel testamento.
Avverso questa sentenza V D ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo;
hanno resistito, con