Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/05/2023, n. 20654

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/05/2023, n. 20654
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20654
Data del deposito : 15 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da F S nato a C il 28/2/1960 avverso l'ordinanza emessa il 10 ottobre 2022 dal Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere D T;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale G R, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udite le richieste del difensore, avv. A G, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Palermo ha rigettato la richiesta di riesame presentata da S F avverso l'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 416-ter cod. pen., poi sostituita con quella degli arresti domiciliari. Secondo l'imputazione provvisoria, F, quale candidato alle elezioni dell'Assemblea Regionale Siciliana del 25 settembre 2022, avrebbe accettato, tramite l'intermediaria P M L I, la promessa di procacciamento di voti da parte di G L D, appartenente a Cosa Nostra, anche con le modalità di cui all'art. 416-bis cod. Pen., in cambio di denaro, poi effettivamente erogato, e della disponibilità a soddisfare gli interessi e le esigenze dell'associazione' mafiosa.

2. Propone ricorso per cassazione il difensore di S F deducendo due motivi, di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

2.1 Violazione di legge e vizi di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza del quadro gravemente indiziario in ordine al reato di cui all'art. 416-ter cod. pen. Deduce il ricorrente che, a fronte delle coerenti dichiarazioni rese dallo stesso F e dal L D in sede di interrogatorio, in cui entrambi hanno negato di conoscersi, e delle argomentazioni difensive in merito alla convinzione del F, sulla base di quanto prospettato dalla L I, che il L D appartenesse all'ambiente degli agricoltori e allevatori, il Tribunale ha valorizzato le opposte dichiarazioni rese in sede di interrogatorio dalla L I che, peraltro, non sono utilizzabili nel presente procedimento, non essendo state formalmente depositate, e, comunque, sono inattendibili in quanto smentite dalle intercettazioni che rivelano una pregressa conoscenza tra la L I e il L D risalente al 2011. In particolare, con riferimento alla asserita consapevolezza dell'appartenenza mafiosa del L D, in quanto fatto notorio, si sottolinea che F vive da anni in America e rientra in Sicilia solo per le vacanze;
che, a tal fine, non può avere rilevo la circostanza che il L D sia stato imputato per reati di stampo mafioso nel medesimo procedimento in cui era imputato P, in quanto risalente a dieci anni prima e considerato che F e P non hanno rapporti e che, comunque, quest'ultimo è stato assolto in tale procedimento;
che, in ogni caso, la condanna del L D per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. risale al 2012 e non vi è alcuna prova di una sua attuale appartenenza a cosa nostra né che lo stesso abbia agito nell'interesse dell'associazione o come singolo ma con metodo mafioso. Si richiama, a tal fine, il contenuto di una conversazione tra L D e tale Gelardi dalla quale, al di là della richiesta di voti per F, non emerge alcuna forma di coercizione nella richiesta di consensi né alcuna offerta di denaro.Si rileva, inoltre, che anche l'assunto relativo alla intermediazione di P e V, al fine di far comprendere al F che dietro la L I vi era il L D, risulta smentito dalle intercettazioni in cui lo stesso P dichiara di non frequentare più il cognato (l'odierno ricorrente). Ne vi è prova di una conoscenza tra D e V. Quanto al denaro versato da F, si rileva che: a) si tratta di una somma esigua (500 euro), versata da F alla L I per il rimborso delle spese elettorali;
b) che il mancato rinvenimento di materiale elettorale all'esito delle perquisizioni è stato illogicamente valutato dal Tribunale, che ha omesso di considerare che queste sono state effettuate due giorni prima delle elezioni, a campagna elettorale ormai conclusa;
c) che le intercettazioni allegate al ricorso evidenziano con chiarezza che il F intendeva limitarsi a soli rimborsi ed era contrario a comprare i voti;
d) l'unica conversazione di segno contrario è intercorsa tra L I e L D, ma non vi è alcuna prova che F fosse a conoscenza dei loro accordi.
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