Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/04/2011, n. 8356
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Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. R F - Presidente -
Dott. S P - Consigliere -
Dott. C D C G - Consigliere -
Dott. M U - Consigliere -
Dott. A R - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l?Avvocatura Centrale dell?Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIANI GIUSEPPE, TADRIS PATRIZIA, DE ROSE EMANUELE, giusta delega in atti;
- ricorrente ?
contro
C M;
- intimato -
avverso la sentenza n. 4730/2007 della CORTE D?APPELLO di N, depositata il 10/09/2007 R.G.N. 4944/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/03/2011 dal Consigliere Dott. R A;
udito l?Avvocato TLO VINCENZO per delega TADRIS PATRIZIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. C E, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d?Appello di Napoli, confermando la decisione di primo grado, ha affermato il diritto di Caniello Mario alla erogazione dell?indennita? di mobilita? nella misura indicata dalla L. n. 223 del 1991, art. 7 invece che nella misura (inferiore) - corrispondente all?importo della indennita? di disoccupazione speciale prevista dalla L. n. 1115 del 1968 - che l?INPS aveva riconosciuto in base al disposto della L. n. 223 del 1991, art. 22, comma 7. In punto di fatto la Corte ricordava che il
lavoratore era stato licenziato dalla s.n.c. "Landolfi Renato di Salvatore e Pasquale Landolfi", dichiarata fallita con sentenza n. 717 del 13.9.1990, venendo poi, pero?, collocato in cassa integrazione guadagli straordinaria (CIGS) a norma della L. n. 301 del 1979, art. 2 per il periodo 14.9.1990 - 11.3.1992;
osservava,
quindi, che la tesi dell?INPS, secondo cui la inapplicabilita? della L. n. 223 del 1991, art. 7 derivava dall?essere stato, nella specie, il licenziamento intimato anteriormente all?entrata in vigore della legge medesima, non considerava che la collocazione in CIGS ai sensi della L. n. 301 del 1979 aveva determinato la sospensione degli effetti del detto licenziamento fino alla cessazione dell?intervento della cassa integrazione, cosi? da doversi ritenere il recesso operante nella vigenza della L. n. 223 del 1991. Per la cassazione di questa sentenza l?INPS ha proposto ricorso fondato su un unico motivo.
Il lavoratore