Cass. pen., sez. III, sentenza 04/07/2023, n. 44170

CASS
Sentenza
4 luglio 2023
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4 luglio 2023

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Massime1

In tema di omessa dichiarazione, la mera consapevolezza dell'entità dell'imposta evasa non è sufficiente a provare la sussistenza del dolo specifico, richiesto per la configurabilità del reato, essendo necessario, a tal fine, che ricorrano elementi ulteriori, quali il mancato pagamento postumo di tale imposta in tempi ragionevoli o la reiterazione dell'omissione per più anni, dai quali possa essere tratta la convinzione che l'omissione sia finalizzata all'evasione.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 04/07/2023, n. 44170
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 44170
Data del deposito : 4 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

4417 0 -23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE MASS TERZA SEZIONE PENALE Composta da: Ach LUIGI MARINI -· Presidente - Sent. n. sez. 1290/2023 UP 04/07/2023 ANGELO MATTEO SOCCI R.G.N. 12126/2023 ALDO ACETO Relatore - NT DI AS AL MA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RR OV nato il [...] avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LUIGI ORSI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria del difensore, AVV. BENEDETTO BEVILACQUA, che ha ribadito М дополетела l'ammissibilità e fondamento del ricorso, insistendo per il suo accoglimento. 12126/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Il sig. NI AR ricorre per l'annullamento della sentenza del 15 settembre 2022 della Corte di appello di Bologna che, pronunciando sulla sua impugnazione, ha confermato la condanna alla pena di un anno di reclusione irrogata con sentenza del 27/11/2020 del Tribunale di Bologna per il reato di cui all'art. 5, d.lgs. n. 74 del 2000, a lui ascritto perché, quale legale rappresentante della società «MA.GI. S.r.l.», al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto, non aveva presentato la dichiarazione annuale relativa a detta imposta quantificata, per l'anno 2013, nella misura di euro 58.640,00. 1.1.Con il primo motivo deduce la violazione e/o l'erronea applicazione degli artt. 27, 111 Cost., 5. d.lgs. n. 74 del 2000, 192, 530, 533, 546 cod. proc. pen., il travisamento della prova, l'omessa, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per aver ravvisato nella fattispecie i presupposti oggettivi del reato a lui attribuito. Osserva al riguardo: - il PVC del 3 dicembre 2014, redatto dalla Guardia di Finanza all'esito della verifica fiscale, non gli è mai stato consegnato (benché la sentenza sostenga il contrario) e non è mai stato nemmeno acquisito al processo;
manca qualsiasi spiegazione (e autonoma valutazione) degli elementi di fatto in base ai quali è stato ricostruito il volume di affari e, di conseguenza, l'imposta evasa, non accertabile, in sede penale, mediante il ricorso a presunzioni semplici e il relativo ribaltamento dell'onere della prova, onere che grava, in sede penale, esclusivamente sul pubblico ministero. Lamenta, pertanto, l'omessa motivazione sulle questioni dedotte in appello (trascritte nel ricorso) relative: - alla arbitraria determinazione del volume di affari, ricostruito partendo dalle rimanenze iniziali dell'esercizio 2013 (euro 286.823,00) corrispondenti a quelle finali del 2012 a loro volta ricostruite in base ad un avviso di accertamento mai prodotto in giudizio e per effetto del quale, tra l'altro, si è ritenuto contraddittoriamente non superata la soglia di punibilità per quello stesso anno benché secondo l'Agenzia delle Entrate tale valore fosse presente già nelle dichiarazioni fiscali relative all'anno di imposta 2011; all'erroneo calcolo dell'IVA che si assume evasa, frutto non solo di operazioni induttive e ricostruzioni ipotetiche del reddito di impresa ma basato anche su documenti (l'avviso di accertamento relativo all'anno 2012) non entrati nel fascicolo;
è stata inoltre applicata l'IVA nella sua percentuale massima (22%) benché la società vendesse anche prime case con applicazione dell'IVA agevolata del 4%; non si conoscono i valori dei beni compravenduti, il prezzo della vendita, se gli acquirenti fossero soggetti a IVA o a imposta di registro.

1.2.Con il secondo motivo deduce la violazione e/o l'erronea applicazione degli artt. 27, 111 Cost., 5. d.lgs. n. 74 del 2000, 192, 530, 533, 546 cod. proc. pen., il travisamento della prova, l'omessa, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per aver riconosciuto la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. La Corte di appello, lamenta, ha desunto il dolo specifico dal fatto che l'imputato non aveva presentato per anni la dichiarazione fiscale e aveva mostrato disinteresse rispetto alle richieste e verifiche, tenuto altresì conto del volume di affari certamente non irrisorio della società. Richiamati gli argomenti a sostegno del primo motivo, osserva che la mancata presentazione della dichiarazione fiscale non può assurgere, di per sé, a prova della finalità di evasione, né ha rilevanza il fatto che il ricorrente fosse sottoposto a verifiche fiscali o fosse genericamente consapevole del valore non esiguo del volume d'affari, peraltro ricostruito nei termini indicati nel primo motivo.

1.3.Con il terzo motivo deduce la violazione e/o l'erronea applicazione degli artt. 27, 111 Cost., 5. d.lgs. n. 74 del 2000, 131-bis cod. pen., 192, 530, 546 cod. proc. pen., travisamento della prova, l'omessa, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. giustificata con precedenti per evasione fiscale che non emergono dal certificato penale.

2.Con memoria trasmessa per via telematica, il difensore del ricorrente, Avv. Benedetto Bevilacqua, ha replicato alla richiesta del PG di declaratoria di inammissibilità del ricorso e ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è fondato.

2.Incontestata l'omessa presentazione della dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno 2013, il Tribunale aveva ritenuto il superamento della soglia di punibilità di cui all'art. 5, d.lgs. n. 74 del 2000, acriticamente recependo (senza dare, cioè, conto dei criteri di valutazione del dato probatorio) il ragionamento dell'Ente impositore, compendiato nell'avviso di accertamento richiamato dalla sentenza, che aveva calcolato il volume di affari in considerazione delle esistenze iniziali. 2 2.1.In sede di appello l'imputato aveva contestato l'acritico recepimento, in sede penale, del ragionamento induttivo effettuato in sede di accertamento fiscale. Aveva lamentato, inoltre, la mancanza, nel fascicolo del dibattimento, del PVC della GdF del 03/12/2014 e dell'avviso di accertamento, richiamati dall'informativa di reato ma ad essa mai allegati, nei quali si faceva riferimento alle rimanenze finali dell'anno 2012 (rimanenze iniziali del 2013). Orbene, si domandava l'appellante, non si comprende perché, a fronte del medesimo dato contabile (rimanenze finali 2012 = giacenze iniziali 2013), per l'anno di imposta 2012 non sia stata contraddittoriamente ritenuta superata la soglia di punibilità tanto più che, sempre secondo l'Ente impositore, l'importo di tali rimanenze era stato calcolato in base ai dati contenuti nella dichiarazione relativa all'anno 2011. Dunque, il ragionamento induttivo si basava su dati contenuti in atti mai prodotti ed era connotato da profili di contraddittorietà.

2.2. Nel disattendere i rilievi difensivi, la Corte di appello si è limitata a dare atto della documentazione acquisita al fascicolo del dibattimento (in particolare il rapporto dell'Agenzia delle Entrate e relativi allegati)» che, secondo i Giudici distrettuali, ha consentito di accertare per l'anno di imposta 2013 un volume di affarti pari ad euro 286.823,00 ed un'imposta evasa pari ad euro 58.640,00. 3. Tanto premesso, il primo motivo è fondato.

3.1. Prima ancora di

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