Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/02/2020, n. 03907

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/02/2020, n. 03907
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 03907
Data del deposito : 17 febbraio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 12153-2017 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA

29, presso l'Avvocatura Centrale 2019 dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli 3451 Avvocati ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO TRIOLO, V S:

- ricorrente -

contro

B M, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE N. 94 presso lo studio dell'Avvocato R CILLI, che la rappresenta e difende unitamente agli Avvocati GIANCARLO MORO e M CZZO;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1150/2016 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 05/12/2016 R.G.N. 463/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/11/2019 dal Consigliere Dott. D C;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. S V' che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato V S;
udito l'Avvocato R CILLI. r.g. 12153-2017

FATTI DI CAUSA

1.La Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Ferrara di accoglimento de ricorso proposto da M B, volto al riconoscimento del suo diritto alla corresponsione del trattamento di fine rapporto e dell'ultima retribuzione, pari ad euro 3063,38, a carico del Fondo di Garanzia ai sensi della L. n. 297 del 1982, art. 2, richiesta avanzata in assenza di provvedimento di rigetto dell'istanza di fallimento del competente tribunale fallimentare.

2. L'INPS ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato ad un motivo illustrato da memoria.

3. M B ha resistito con controricorso ed ha depositato copia della denuncia dei redditi relativa all'anno 2018 ai fini di cui all'art.152 disp. att. c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso, si deduce la violazione del combinato disposto costituito dagli artt. 2, secondo e quinto comma, I. n. 297 del 1982, 1, primo e secondo comma, e 2 d.lgv. n. 80 del 1992 e 15 R.D. n. 267 del 1942 (nel testo modificato dall'art. 1 d.lgs. n. 5 del 2006 e dall'art. 1 d.lgs. n. 169 del 2007) anche in relazione all'art. 2697 c.c., per avere il giudice dell'appello riconosciuto alla lavoratrice il diritto al pagamento, da parte del Fondo di Garanzia del TFR pari ad Euro 2293,79 e della mensilità retributiva di maggio 2009 pari ad Euro 769,59, ritenendo che la medesima lavoratrice possa provare la non assoggettabilità in concreto a procedura concorsuale del proprio datore di lavoro con la semplice allegazione che il proprio credito di lavoro fosse inferiore alla soglia legale di Euro 30.000,00, senza che il relativo accertamento fosse contenuto nel provvedimento emanato dal competente Tribunale fallimentare all'esito dell'istruttoria prefallimentare e senza valutazione del complesso di tutti i debiti r.g. 12153-2017 dell'imprenditore inadempiente, ai sensi del citato art. 15, comma nono, della legge fallimentare.

2. Il motivo è infondato.

3. Benché questa Corte abbia recentemente affermato che la verifica da parte del tribunale fallimentare della non assoggettabilità a fallimento dell'imprenditore, ex art. 15, ult. co ., I. fall., costituisca un presupposto necessario, unitamente alla insufficienza delle garanzie patrimoniali a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata, per l'accesso alle prestazioni del Fondo per il pagamento del TFR e dei crediti di lavoro di cui all'art. 2, I. n. 297/1982 (Cass. nn. 21734 del 2018, cui ha dato continuità Cass. n. 3667 del 2019), reputa il Collegio che l'anzidetto orientamento non possa essere condiviso in ragione del principio generale desumibile dalla previsione di cui all'art. 34 c.p.c., secondo cui il giudice adito procede in via incidentale a tutti gli accertamenti preliminari rispetto alla risoluzione della controversia pendente innanzi a sé, salvo che, «per legge o per esplicita domanda di una delle parti», sia necessario «decidere con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale che appartiene alla competenza per materia o per valore alla competenza di un giudice superiore», nel qual caso «rimette tutta la causa a quest'ultimo, assegnando alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa davanti a lui».
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