Cass. pen., sez. V, sentenza 27/02/2024, n. 14426
Sentenza
27 febbraio 2024
Sentenza
27 febbraio 2024
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Massime • 1
Non è causa di nullità la mancanza di sottoscrizione da parte del giudice del decreto che dispone il giudizio non essendo tale requisito previsto a pena di nullità e non sussistendo alcuna incertezza in ordine alla provenienza dell'atto. (In motivazione la Corte ha precisato che quand'anche si volesse ritenere nullo il provvedimento, si tratterebbe, comunque, di nullità relativa che resta sanata se non eccepita tempestivamente). (Conf.: Sez. 2, n. 8146 del 1984, Rv. 165968).
Sul provvedimento
Testo completo
14426-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Enrico Vittorio Stanislao Scarlini - Presidente - Sent. n. sez. 552/2024 UP - 27/02/2024 Tiziano Maşini R.G.N. 46446/2023 Alfredo Guardiano Matilde Brancaccio Michele Cuoco - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LA IO nato a [...] l'[...]; avverso la sentenza del 12 settembre 2023 dalla Corte d'appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
letta la memoria depositata il 12 febbraio 2024 dall'avv. Marco De Scisciolo, nell'interesse del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'appello di Napoli, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto IO LA, nella sua qualità di amministratore unico della Andremar s.r.l. (dichiarata fallita il 7 marzo 2012), responsabile dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta fraudolenta documentale specifica.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputato articolando quattro motivi d'impugnazione, i primi tre formulati sotto i profili della violazione di legge e dell'inosservanza di norma processuale e il quarto sotto quello del vizio di motivazione.
2.1. Il primo, in particolare, deduce la nullità del decreto di citazione in appello in quanto privo della sottoscrizione del presidente del collegio e dell'indicazione della data di udienza nella parte a tanto specificamente indicata.
2.2. Il secondo deduce l'omessa notifica all'imputato del predetto decreto, comunicato al solo difensore in unica copia senza l'espressa indicazione che la detta notifica veniva inviata (al difensore) anche in rappresentanza dell'imputato.
2.3. Il terzo deduce la violazione del contraddittorio in quanto, secondo la prospettazione offerta, la tardiva richiesta di trattazione orale avanzata dal Pubblico Ministero (e successiva comunicazione all'imputato) avrebbe impedito la corretta partecipazione della difesa alla discussione.
2.4. Il quarto, in ultimo, deduce il vizio di motivazione nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale quanto alle specifiche deduzioni difensive afferenti alle reali cause del dissesto;
circostanze dalle quali si sarebbe potuto (e dovuto) dedurre la mancanza di una effettiva volontà distrattiva dello LA. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è infondato. L'art. 429 cod. proc. pen. impone che il decreto che dispone il giudizio contenga anche la sottoscrizione del giudice che lo ha