Cass. civ., sez. II, sentenza 14/03/2022, n. 08185
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Testo completo
seguente SENTENZA sul ricorso 1766/2017 proposto da: P F, rappresentata e difesa dall'avv. B M, con domicilio in Trento, alla Via Franceschini n. 22. - RICORRENTE- controCONDOMINIO RESIDENCE VILLA GOLF DI VIA CIMA TOSA 13- 15 DI MADONNA DI CAMPIGLIO, in persona dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'avv. A A, con domicilio in Tione di Trento, viale Dante n. 19. - CONTRORICORRENTE- avverso la sentenza della Corte d'appello di Trento n. 262/2016, pubblicata in data 20.10.2016. udita la relazione della causa svolta nella camera di consglio del 17.2.2022 dal Consigliere G F. Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore C M, che ha concluso, chiedendo di respingere il ricorso. FATTI DI CAUSA 1. Con citazione notificata in data 16.1.2012, F P, proprietaria di un immobile facente parte del Condominio Villa Golf di Pinzolo-Madonna di Campiglio, ha adito il tribunale di Trento, chiedendo di dichiarare la nullità o l'annullamento delle delibere adottate dal 14.8.1998 al 27.12.2010, nonché di quella adottata il 27.12.2011, con cui l'assemblea aveva approvato i rendiconti e i riparti delle spese di riscaldamento, nonché ripartito le spese ordinarie e straordinarie relative all'esercizio 2011. Secondo l'attrice, con le delibere approvate dal 1998 al 2010, l'assemblea aveva illegittimamente suddiviso le spese di riscaldamento sulla base di un numero di millesimi superiore a mille e, quindi, modificato i criteri legali o convenzionali di riparto. La delibera del 27.11.2011 aveva ripartito le spese in base alla tabella millesimale in vigore, che però non rappresentava la situazione reale, avendo taluni condomini ampliato le proprie unità esclusive. Con ulteriore citazione notificata in data 24.1.2013, la Perinon ha impugnato la delibera con cui l'assemblea condominiale, in data 27.12.2012, aveva approvato una nuova tabella millesimale, sostenendo che detta tabella dovesse applicarsi anche al consuntivo per l'esercizio 2011/2012. Il Condominio si è costituito, instando per il rigetto della domanda. Il tribunale, disposta la riunione delle cause, ha dichiarato la tardività dell'impugnazione, poiché proposta dopo la scadenza del termine fissato dall'art. 1137 c.c.. La decisione, impugnata dalla Perinon, è stata confermata in appello. Respinta l'eccezione di nullità della decisione per vizio di motivazione, la Corte distrettuale di Trento ha ritenuto che le delibere impugnate non avessero modificato i criteri di riparto fissati dal regolamento, osservando che: a) le uniche spese per le quali l'assemblea si era discostata nella ripartizione in base al criterio millesimale erano quelle relative al riscaldamento;b) la divergenza consisteva non già nella modifica del criterio fissato dal regolamento, ma in un adeguamento in via transitoria alla situazione di fatto, con l'attribuzione di un maggior numero di millesimi ai condomini che avevano apportato modifiche alle unità esclusive. Le delibere impugnate si limitavano a recepire integralmente i bilanci preventivi e consuntivi redatti dall'amministratore, senza menzionare conteggi o verifiche di criteri di ripartizione matematica delle spese di riscaldamento: l'assemblea era semplicemente incorsa in errore nella interpretazione e applicazione del regolamento, ipotesi che, per consolidata giurisprudenza, era causa di annullabilità e non di nullità della deliberazione, per cui, non avendo la Perinon proposto il ricorso nel termine fissato dall'art. 1137 c.c., l'impugnazione era tardiva. La sentenza ha concluso che, anche a voler configurare un'ipotesi di nullità, non sussisteva alcun interesse della ricorrente ad impugnare le delibere, avendo ottenuto un risparmio sulle spese di riscaldamento. La cassazione della sentenza è chiesta da F P con ricorso affidato a sette motivi. Il Condominio Villa Golf di Via Cima Tosa 13-15 di Madonna di Campiglio resiste con controricorso. In prossimità dell'udienza pubblica, le parti hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Va respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso che, pur riproducendo integralmente il contenuto di ciascuna delle delibere impugnate, con indicazione dei millesimi di proprietà dei titolari esclusivi, non pregiudica l'intellegibilità delle questioni e dei quesiti, che appaiono specifici e che sollevano questioni in diritto, nel rispetto dei limiti e dell'oggetto del giudizio di legittimità. 2. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 115 e 167 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., per aver che la sentenza erroneamente ritenuto che le delibere contenessero la mera approvazione dei rendiconti predisposti dall'amministratore, senza introdurre modifiche alle tabelle millesimali o al regolamento di condominio. Per contro, il fatto che l'assemblea avesse approvato anche una modifica tabellare era circostanza ammessa dal Condominio nei propri scritti difensivi e che non necessitava di prova. Il motivo è infondato. Il tema dibattuto in giudizio verteva sulla possibilità di ritenere che le delibere approvate dal 1998 al 2010, per il loro contenuto, prevedessero l'adozione un criterio di riparto delle spese diverso da quello contemplato dal regolamento contrattuale o se l'assemblea - senza modificare tale criterio - fosse semplicemente incorsa in errore nella ripartizione delle spese stesse, suddividendo quelle di riscaldamento sulla base di un numero di millesimi superiore a mille. Tale quesito sollecitava il giudice ad un'operazione di mera interpretazione del contenuto delle delibere, non condizionata in alcun modo dalla mancata contestazione - da parte del Condominio - della sussistenza di un'ipotesi di nullità delle decisioni assembleari o riguardo alla valenza delle decisioni collegiali: la non contestazione si riferisce - difatti - ai fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, ovvero ai fatti materiali che integrano la pretesa sostanziale dedotta in giudizio, e non si estende, perciò, alle circostanze che, come quella di cui si discute, implicano un'attività di giudizio (Cass. 11108/2007;Cass. s.u. 761/2002).
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