Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/05/2023, n. 18286

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/05/2023, n. 18286
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18286
Data del deposito : 3 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LAEZZA FRANCESCO nato a AFRAGOLA il 13/03/1960 avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere A M;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza pronunciata il 9/1/2019 dal Tribunale di Napoli Nord, con la quale F L era stato ritenuto responsabile del reato previsto dall'art.73, commi 4 e 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 e condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed C 688,00 di multa - con confisca del denaro e dello stupefacente sequestrato - così quantificata previa applicazione della diminuente determinata dalla scelta del rito abbreviato. La Corte territoriale ha rilevato come l'imputato avesse proposto appello richiedendo, in via principale, l'assoluzione ai sensi dell'art.131-bis cod.pen.;
in via subordinata una riduzione della pena previa concessione delle circostanze attenuanti generiche e, in via ulteriormente subordinata, la conversione della pena detentiva ai sensi dell'art.53 della I. n.689/1981;
ha quindi rilevato come, in relazione ai primi due motivi, la valutazione operata dal Tribunale adito fosse condivisibile sulla base dell'esame dei precedenti dell'imputato e della conseguente esclusione del requisito della non abitualità;
elementi che, uniti alla non modesta gravità del fatto, erano tali da giustificare anche il diniego delle circostanze attenuanti generiche e della richiesta di conversione della pena detentiva.

2. Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione F L, tramite il proprio difensore, articolando due motivi di impugnazione con i quali ha dedotto: - violazione dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., in relazione all'art.131-bis cod.pen., nonché violazione dell'art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. per mancanza di motivazione;
ha dedotto che sussistevano nel caso di specie gli elementi per il riconoscimento della particolare tenuità del fatto, stante la modesta quantità di sostanza stupefacente oggetto della condotta e la mancanza di precedenti penali specifici nonché l'atteggiamento collaborativo tenuto dall'imputato e la ritenuta occasionalità della condotta;
ha dedotto come non potesse ravvisarsi alcuna incompatibilità tra la specifica ipotesi prevista dall'art.73, comma 5, T.U. stup. e il riconoscimento della particolare tenuità del fatto;
- violazione dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., in relazione agli artt. 53 e ss. della I. n.689/1981 e violazione dell'art.606, comma 1, lette), cod.proc.pen. per manifesta illogicità della motivazione;
ha dedotto che la valutazione compiuta dalla Corte territoriale in punto di insussistenza dei presupposti per la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria non si giustificava né sulla base dei precedenti dell'imputato, tutti risalenti nel tempo e nemmeno sulla base delle condizioni economiche dello stesso, peraltro non oggetto di alcuno specifico accertamento.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e l'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art.131-bis cod.pen.. La difesa dell'imputato ha fatto pervenire una memoria nella quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è fondato.

2. Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente ha censurato la sentenza della Corte territoriale in punto di mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art.131-bis cod.pen.. 2.1 Va a tale proposito premesso - in ordine ad argomentazione contenuta nella sentenza impugnata - in relazione ai rapporti tra la predetta causa di non punibilità e la specifica fattispecie prevista dall'art.73, comma 5, T.U. stup., che si verte in fattispecie strutturalmente e teleologicamente non coincidenti, atteso che, mentre ai fini della concedibilità della seconda il giudice è tenuto a valutare i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione nonché la quantità e la qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità devono essere considerate le modalità della condotta, il grado di colpevolezza da esse desumibile e l'entità del danno o del pericolo ed altresì il carattere non abituale della condotta (Sez.4, 15/7/2016, n.48758, Giustolisi, RV. 268258), non sussistendo quindi contraddittorietà tra il riconoscimento delle fattispecie di lieve entità con il mancato riconoscimento della causa di non punibilità.
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