Cass. civ., sez. VI, ordinanza 24/02/2015, n. 3738
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In tema di fondo patrimoniale, il criterio identificativo dei debiti per i quali può avere luogo l'esecuzione sui beni del fondo va ricercato non già nella natura dell'obbligazione ma nella relazione tra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia, sicché anche un debito di natura tributaria sorto per l'esercizio dell'attività imprenditoriale può ritenersi contratto per soddisfare tale finalità, fermo restando che essa non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito derivi dall'attività professionale o d'impresa del coniuge, dovendosi accertare che l'obbligazione sia sorta per il soddisfacimento dei bisogni familiari (nel cui ambito vanno incluse le esigenze volte al pieno mantenimento ed all'univoco sviluppo della famiglia) ovvero per il potenziamento della di lui capacità lavorativa, e non per esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi.
Sul provvedimento
Testo completo
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICALA Mario - Presidente -
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -
Dott. IACOBELLIS Marcello - Consigliere -
Dott. CARACCIOLO Giuseppe - Consigliere -
Dott. PERRINO Angelina Maria - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23150/2013, proposto da:
Equitalia Nord s.p.a., in persona d'un procuratore speciale del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dagli avvocati CIMETTI MAURIZIO e Giuseppe Parente, con i quali elettivamente domicilia in Roma, alla via delle Quattro Fontane, n. 161, presso lo studio dell'avv. Sante Ricci;
- ricorrente -
contro
SS LE e RI NA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 22/06/13 della Commissione tributaria regionale del Piemonte, sezione 6, depositata in data 5 marzo 2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 febbraio 2015 dal consigliere Angelina Maria Perrino e letta la relazione da lei depositata, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
constatata la regolarità delle comunicazioni e sentita, per delega, l'avv. Iolanda Boccia;
osserva quanto segue:
IN FATTO
SS LE, titolare di un'azienda agricola individuale e la coniuge RI NA, terza non debitrice, hanno impugnato un'iscrizione ipotecaria eseguita dall'agente per la riscossione sui beni dell'azienda agricola, conferiti in fondo patrimoniale, sostenendo che il debito dal quale era scaturita l'iscrizione era sorto nell'esercizio dell'attività imprenditoriale di SS, essendo, in conseguenza, da considerare estraneo ai bisogni della famiglia.
La Commissione tributaria provinciale ha respinto il ricorso, là dove quella regionale ha accolto l'appello dei contribuenti, facendo leva, per un verso, sulla natura dell'ipoteca di atto prodromico all'esecuzione, con la conseguente assoggettabilità alle regole ed ai limiti per questa prescritti e affermando, per altro verso, la natura extra familiare dei debiti cui l'iscrizione si riferisce, in ragione della natura tributaria di essi e la consapevolezza di tale natura da parte dell'agente per la riscossione.
Ricorre Equitalia Nord s.p.a. per ottenere la cassazione di questa sentenza, affidando il ricorso a tre motivi, al quale non v'è replica.
IN DIRITTO
1.- Il ricorso è fondato, nei