Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/06/2021, n. 18611

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/06/2021, n. 18611
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18611
Data del deposito : 30 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

te SENTENZA sul ricorso 23719-2017 prcposto da: M R, elettjvEmente domiciliato in ROMA, V.LE G.

MAZZINI

55, presso lo studio dell'avvocato R M, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro 2021 EQUITALIA SUD S.P.A.;
295 - intimata- nonché

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona cel suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati A S, L M, Carla D'Aloisio, E D R, G M, E A S;
- resistenti con mandato - avverso la sentenza n 10731/2014 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 03/04/2017 R.G.N.9805/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/01/2021 dal Consigliere Dott. L C;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIOVANNI G:ACALONE che ha concluso per accoglimento del secondo motivo del ricorso e respinto il primo;
udito l'Avvocato R N;
udito l'Avvocato A S.

FATTI DI CAUSA

Con sentenza depositata il 3.4.2017, la Corte d'appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato l'opposizione proposta da R M avverso la cartella esattoriale con cui gli era stato ingiunto il pagamento di contributi dovuti alla Gestione commercianti nel periodo 1997- 2003. La Corte, in particolare, ha ritenuto che dovesse attribuirsi valore probatorio decisivo alla dichiarazione resa dall'assicurato nel 1999 circa l'abitualità e la prevalenza dell'attività lavorativa svolta a beneficio di MRS Computer Trade s.r.I., della quale egli era anche amministratore delegato e per ciò iscritto alla Gestione separata. Avverso tali statuizioni R M ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura, poi ulteriormente illustrati con memoria. L'INPS ha depositato delega in calce al ricorso notificatogli, mentre la società concessionaria dei servizi di riscossione non ha svolto attività difensiva. La causa è stata rimessa alla pubblica udienza con ordinanza n. 9543 del 2019 della Sesta sezione civile di questa Corte. Il Pubblico ministero ha presentato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'accoglimento del secondo motivo e la declaratoria d'inammissibilità del primo. In vista dell'udienza pubblica, parte ricorrente ha depositato ulteriore memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 203 e 208, I. n. 662/1996, come interpretato dall'art. 12, comma 11, d.l. n. 78/2010 (conv. con I. n. 122/2010), in relazione agli artt. 2697 e 2729 c.c., per avere la Corte di merito attribuito valore probatorio decisivo alla dichiarazione da lui resa nel 1999 circa l'abitualità e la prevalenza dell'attività resa in favore di MRS Computer Trade s.r.I., della quale era anche amministratore unico e per ciò iscritto alla Gestione separata: ad avviso di parte ricorrente, infatti, avrebbero errato i giudici di merito nel non considerare che detta dichiarazione era stata rilasciata nove anni prima dei fatti per cui è causa e, oltre a non essere corroborata da ulteriori elementi di prova o almeno indiziari, risultava smentita dalle deposizioni rese sul punto dal
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