Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/07/2022, n. 22726

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/07/2022, n. 22726
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22726
Data del deposito : 20 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

sigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 1487-2016 proposto da: R C, nella qualità di erede di CIPOLLETTA MARIA GIUSEPPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

VALADIER

44, presso lo studio dell’avvocato F M, rappresentata e difesa dagli avvocati N M e M L L;
Ric. 2016 n. 01487 sez. SU -ud. 10-05-2022 - 2 - -ricorrente -

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINNZE, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, SCUOLA MEDIA STATALE G. M. CANTE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elett ivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
-resistenti -

contro

ASSOCIAZIONE PROFESSIONLE E SINDACALE - ANIEF, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati N Z e W M;
-interveniente - avverso la sentenza n. 3696/2015 della CORTE D’APPELLO di NPOLI, depositata il 13/07/2015. Udita la relazione della causasvolta nella pubblica udienza del 10/05/2022 dal Consigliere CATERIN MAROTTA;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale STEFANO VISON’, che ha concluso per l’inammissibilità dell’intervento dell’ANIEF - Associazione P rofessionale e Sindacale, e per l’accoglimento del ricorso;
uditi gli avvocati Nunzio Mallardo, Nicola Zampieri e Valentina Fico per l’Avvocatura Generale dello Stato.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. M G C, docente di religione immessa nel ruolo della scuola secondaria statale, con decorrenza giuridica dal 10 settembre 2005 ed economica dal 10 settembre 2006, in servizio presso la scuola media G.M. Cante di Giugliano in Campania (N), proponeva ricorso dinanzi al Tribunale di Napoli per ottenere il riconoscimento nella ricostruzione di carriera delservizio preruolo prestato nella scuola materna -negli anni scolastici dal 1990/1991 al 1998/1999 e nell’anno scolastico 2005/2006 -e per la restituzione delle somme recuperate Ric. 2016 n. 01487 sez. SU -ud. 10-05-2022 - 3 - dal Ministero dell’economia e delle finanze, a seguito del mancato riconoscimento di tale servizio. Il Tribunale adito rigettava la domanda. La Corte di Appello di Napoli confermava tale pronuncia.

2. La Corte territoriale, ricostruita la normativa statale sui docenti di religione a far data dalla previsione di cui all’art. 53 della l. n. 312 del 1980 fino alla l. n. 186 del 2003, riteneva, quanto al riconoscimento a fini giuridici ed economici del servizio prestato prima dell’immissione nel ruolo di appartenenza, che occorresse fare riferimento alla disciplina applicabile ai docenti ordinari e così alle norme di cui al d.P.R. n. 417 del 1974 (art. 83) e della l. n. 312 del 1980 (art. 57) che portavano ad escludere che nel passaggio dalla scuola materna alla scuola secondaria (a differenza che in quello dalla scuola elementare alla scuola secondaria) potesse essere conservata in favore del docente l’anzianità maturata nel pregresso servizio;
richiamava sul punto Corte cost. n. 89 del 2001 che aveva ritenuto legittima la scelta discrezionale del legislatore alla luce della diversità dell’insegnamento impartito nei due gradi scolastici (scuola materna ed elementare). Richiamava, altresì, quanto specificamente disposto dall’art. 1 d.l. n. 370 del 1970 che, con riguardo ai docenti della scuola secondaria statale, aveva riconosciuto il servizio prestato: - quale insegnante non di ruolo nelle scuole secondarie, statali e pareggiate;
-quale insegnante di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali (o degli educandati femminili statali o nelle scuole elementari parificate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie). Rilevava che, con riferimento a tali docenti, non era previsto il riconoscimento del servizio prestato nelle scuole materne in caso di transito nei ruoli della scuola secondaria. Rilevava, inoltre, che soltanto per il personale docente delle scuole elementari statali era riconosciuto - sul disposto dell’art. 2, comma 2, del medesimo d.l. n. 370 del 1970 -il servizio, di ruolo o non di ruolo, prestato nelle scuole materne, statali o comunali. Evidenziava che, pur sussistendo una peculiarità di disciplina degli insegnanti di religione, la stessa non incideva sulla disciplina del riconoscimento del servizio preruolo svolto nella scuola materna da tali docenti, la quale, difatti, è da considerarsi del tutto omogena a quella degli insegnanti di altre materie. Ric. 2016 n. 01487 sez. SU -ud. 10-05-2022 - 4 - 3. La docente M G C ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, articolato in due motivi di censura;
il MIUR e la Scuola media statale G.M. Cante hanno depositato atto di costituzione. Ha depositato memoria di costituzione C R, nella qualità di unica erede di M G C, dichiarandone il sopravvenuto decesso;
l’erede ha depositato memoria in vista dell’adunanza camerale dinanzi alla Sezione Lavoro.

4. Il Collegio ha, quindi, emesso l’ordinanza interlocutoria n. 29213/2021, depositata in data 20 ottobre 2021, con cui ha disposto la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite. In detta ordinanza della Sezione Lavoro, ricostruito il quadro normativo di riferimento, ed analizzata la disciplina del passaggio di ruolo e della ricostruzione della carriera, si è rilevato che il personale docente della scuola materna (pur potendo transitare nel ruolo di tutte le scuole di grado superiore, ove in possesso del relativo titolo di abilitazione) si vede riconosciuto il servizio pregresso (di ruolo o non di ruolo) solo in misura “temporizzata” e solo in caso di passaggio al ruolo della scuola elementare e si è evidenziato che non vi sono altre norme sul riconoscimento del servizio, di ruolo o non di ruolo, svolto dal docente nella scuola materna. L’ordinanza, dopo aver premesso che la ricostruzione di carriera dei docenti di religione segue la disciplina generale degli altri docenti di ruolo e che oggetto di causa non è l’insegnamento della religione cattolica a termine, ma la ricostruzione di carriera del docente di religione immesso nel ruolo della scuola statale, ha richiamato il principio già affermato da questa Corte di legittimità, a partire da Cass. 28 novembre 2019, n. 31149 (secondo cui non è conforme al principio di non discriminazione il riconoscimento del servizio prestato dal personale docente, transitato nelle scuole di istruzione secondaria nei limiti della temporizzazione, se non di ruolo, e per intero, se di ruolo) e quello affermato da questa Corte a Sezioni unite, nella sentenza 6 maggio 2016, n. 9144 (che, con riferimento alla diversa questione del riconoscimento dei servizi di ruolo, in caso di passaggio di ruolo del personale docente dal ruolo della scuola materna al ruolo della scuola secondaria, per effetto del combinato disposto 5 degli artt. 77 ed 83 del d.P.R. n. 417 del 1974 e dell’art. 57 della l. n. 312 del 1980, ha affermato il principio secondo cui l’anzianità maturata nel ruolo della scuola Ric. 2016 n. 01487 sez. SU -ud. 10-05-2022 - 5 - materna deve essere riconosciuta in misura integrale e non nei limiti della temporizzazione). Ha ritenuto indispensabile un intervento nomofilattico al fine di chiarire la rilevanza, per tutto il personale docente, del servizio prestato nella scuola materna in caso di passaggio alla scuola di istruzione secondaria e l’eventuale incidenza, nell’applicazione della disciplina di riferimento, della peculiarità del titolo richiesto e delle modalità di nomina per l’insegnamento della religione cattolica, questione «di massima di particolare importanza», da sottoporre alle Sezioni Unite.

5. Il Primo Presidente, in ragione della particolare importanza della questione di massima, ha assegnato la controversia a queste Sezioni unite.

6. Successivamente ha notificato e depositato atto di intervento l’Associazione Professionale e Sindacale (ANIEF), che ha chiesto l’accoglimento del ricorso proposto da R C, previa remissione alla CGUE della questione della compatibilità dell’art. 485 del T.U. n. 297 del 1994 e dell’art. 83 del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, con la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE. In prossimità dell’udienza, il Procuratore Generale ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ. concludendo per la declaratoria di inammissibilità dell’intervento dell’ANIEF e per l’accoglimento del ricorso della ricorrente.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va dichiarato inammissibile l’intervento dell’ANIEF in conformità all’orientamento espresso da questa Corte di legittimità secondo il quale non è consentito nel giudizio di legittimità l’intervento volontario del terzo, mancando una espressa previsione normativa, indispensabile nella disciplina di una fase processuale autonoma, e riferendosi l’art. 105 cod. proc. civ., esclusivamente al giudizio di cognizione di primo grado, senza che, peraltro, possa configurarsi una questione di legittimità costituzionale della norma disciplinante l’intervento volontario, come sopra interpretata, con riferimento all’art. 24 Cost., giacché la legittimità della norma limitativa di tale mezzo di tutela giurisdizionale discende dalla particolare natura strutturale e funzionale del giudizio dinanzi alla Corte di cassazione» (Cass. 28 novembre 2021, n. 31149;
Cass. 17 maggio 2011, n. 10813;
Cass., Sez. Un., 23 gennaio 2004, n. 1245;
cfr. anche Cass., Sez. Un., 31 maggio 2016, n. 11387). Ric. 2016 n. 01487 sez. SU -ud. 10-05-2022 - 6 - Né possono considerarsi fondate le critiche dell’ANIEF al suddetto orientamento (secondo il quale, come detto, l’intervento ad adiuvandum non è previsto dall’ordinamento in quanto l’art. 105 cod. proc. civ. si riferisce esclusivamente al giudizio di cognizione di primo grado e il giudizio per cassazione non contempla la figura dell’’amicus curiae’), critiche che muovono da una asserita peculiarità del presente giudizio e dalla
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