Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/07/2015, n. 15359
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Testo completo
O S C U R A T A E 15359 15 T N E Oggetto REPUBBLICA ITALIANA S E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Disciplinare magistrati LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 6025/201 SEZIONI UNITE CIVILI Cron.1535 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Primo Pres.te f.f. - Dott. LUIGI ANTONIO ROVELLI Ud. 23/06/2015 Presidente Sezione Dott. GIUSEPPE SALME' PU Presidente SezioneDott. RENATO RORDORF Dott. VITTORIO RAGONESI - Consigliere - Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE Consigliere Dott. GIOVANNI MAMMONE Rel. Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA - - Consigliere Dott. ANTONINO DI BLASI - Consigliere - а Dott. BIAGIO VIRGILIO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 6025-2015 proposto da: C.M.G. elettivamente domiciliata in ROMA, 2015 DELLA VITTORIA 5, presso 10 studio LUNGOTEVERE 292 GIOVANNI ARIETA, rappresentata e difesa dell'avvocato dall'avvocato GIUSEPPE TRISORIO LIUZZI per delega in calce al ricorso e dall'avvocato MICHELE LAFORGIA, per procura depositata in udienza;
O S C U R A T A ricorrente -
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 10/2015 del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, depositata il 21/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/06/2015 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;
udito l'Avvocato Michele LAFORGIA per delega C.M.G.dell'avvocato udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. UMBERTO APICE, che ha concluso per il rigetto del ricorso. O S C U R A T A SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ha impugnato con ricorso alle sezioni unite della Corte C.M.G. di cassazione la sentenza in data 21 gennaio 2015 con la quale la sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti, essendo il procedimento disciplinare estinto per decorrenza dei termini. Ricordato che, in base al disposto dell'art. 15, comma 2, d.lgs. n. 109 del 2006, il Procuratore generale, entro due anni dall'inizio del procedimento, deve formulare le richieste conclusive di cui all'articolo 17, commi 2 e 6, con l'avvertenza che l'inosservanza del termine comporta, a mente del comma 7, l'estinzione del giudizio, e rilevato che tale evenienza si era appunto verificato nella fattispecie, ha ritenuto il decidente l'insussistenza dei presupposti per la pronuncia di una sentenza di assoluzione a norma del secondo comma dell'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso di C.M.G. è affidato a tre motivi. L'intimato Ministero non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.1 Con il primo motivo l'impugnante denuncia inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 18, comma 4, d.lgs. n. 109 del 2006 e 129, comma 2, cod. proc. pen. nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato e dagli atti