Cass. pen., sez. I, sentenza 05/05/2023, n. 19076

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 05/05/2023, n. 19076
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19076
Data del deposito : 5 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI FIRENZEnel procedimento a carico di: B F nato a FIRENZE il 15/12/1950 avverso la sentenza del 10/06/2022 del TRIBUNALE di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere V G;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARCO DALL'OLIO che ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria del difensore;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 10 giugno 2022 il Tribunale di Firenze, all'esito di giudizio abbreviato, ha assolto F B dal reato di cui all'art. 3 legge n. 110 del 1975 ascrittogli per avere alterato un fucile da caccia apponendovi una staffa atta a munire l'arma di un led a raggi infrarossi, finalizzato ad aumentarne la potenzialità per la caccia vietata notturna. Il giudice di merito ha ritenuto l'insussistenza del fatto partendo dall'esegesi letterale della norma incriminatrice che sanziona la condotta di chi altera, in qualsiasi modo, le «caratteristiche meccaniche o le dimensioni di un'arma» quando tali alterazioni comportino una maggiore offensività della stessa o una agevolazione nel porto, uso o occultamento. Laddove si contestano alterazioni non tassativizzate (ossia non meccaniche o dimensionali) non vengono integrati gli elementi costitutivi del reato. Ciò è avvenuto nel caso di specie, nel quale l'alterazione è consistita nell'inserimento di una staffa per l'innesto del led. La condotta è stata anche ritenuta, in concreto, priva di rilievo penale in quanto inidonea a determinare una maggiore offensività dell'arma in relazione all'offesa alle persone, avendone maggiorato l'efficacia rispetto alla sola attività venatoria, con conseguente venir meno del pericolo per l'incolumità pubblica «quale bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice contestata».

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per saltum il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze articolando due motivi.

2.1. Con il primo ha eccepito la violazione di legge in relazione all'art. 3 legge n. 110 del 1975 esponendo che, ferma restando la ricostruzione del fatto di cui alla sentenza, il Tribunale avrebbe operato una sorta di trasformazione di un elemento meramente descrittivo del fatto reato in un elemento costitutivo dello stesso. In sostanza, il riferimento alla finalità venatoria di cui alla rubrica imputativa non integrava un elemento costitutivo del reato, ma solo un dato descrittivo utile a fornire una completa definizione del fatto. Nel caso di specie, la rilevanza avrebbe dovuto essere confinata alla sola oggettiva trasformazione dell'arma che è stata ritenuta sussistente e che era idonea a determinare un'agevolazione nell'uso della stessa alla stregua di qualsiasi altra modifica in grado di potenziarne l'offensività. Tale ultima evenienza non avrebbe potuto essere negata per il fatto che si trattava di un'arma da caccia, non potendosi escludere l'offesa alle persone anche nel contesto venatorio (ad esempio in seguito ad una lite).
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