Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/12/2015, n. 24517

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/12/2015, n. 24517
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24517
Data del deposito : 2 dicembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

Svolgimento del processo

L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, con sei motivi, avverso la sentenza della CTR della Basilicata che, in revoca della sentenza di primo grado, ha annullato gli avvisi di accertamento, emessi a carico del contribuente Q.G. ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 5, per Irpef relativa agli anni 1998 e 1999.

La CTR, in particolare, per quanto qui ancora rileva, affermava la inesattezza dei valori presi a base dell'accertamento sintetico dell'Ufficio, avuto riguardo al valore delle partecipazioni societarie acquistate dal contribuente, che non tenevano conto delle perdite della società, nonchè alla valutazione delle auto possedute, che la parte aveva dimostrato "in tutto o in parte inesistenti".

Il contribuente ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

Deve preliminarmente disattendersi l'eccezione di inammissibilità per tardi vita del ricorso principale, atteso che la sentenza impugnata è stata depositata nel periodo feriale, ed in particolare l'8 agosto 2008, onde il relativo termine ex art. 327 c.p.c., iniziava a decorrere il 16 settembre, ed era soggetto ad ulteriore sospensione nel periodo feriale dell'anno successivo.

La notifica risulta pertanto tempestiva, essendo stata effettuata, con consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, il 2 novembre 2009.

Con il primo motivo di ricorso l'Agenzia denunzia la violazione dell'art. 112 c.p.c. e del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, nonchè il vizio di omessa pronuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4), deducendo che la CTR aveva, da un lato, esorbitato dal petitum, annullando integralmente gli accertamenti impugnati, laddove la contestazione riguardava taluno degli indici utilizzati dall'Ufficio, e dall'altro, omesso di pronunciare in ordine alla quantificazione della pretesa fiscale residua.

Il motivo è infondato.

Non è infatti ravvisabile l'omessa pronuncia nè la violazione della corrispondenza tra il "chiesto e prounziato", lamentata dall'Agenzia atteso che la CTR, in forza della ritenuta incongruità degli indici di redditività, ha ritenuto, evidentemente in relazione alla rilevanza delle operazioni contestate, complessivamente invalido l'accertamento sintetico e la conseguente determinazione del reddito del contribuente, ed ha pertanto integralmente annullato i relativi avvisi di accertamento, così provvedendo

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi