Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/10/2024, n. 43729
Sentenza
8 ottobre 2024
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8 ottobre 2024
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Massime • 2
In tema di procedimento per decreto, l'atto cui fare riferimento per l'individuazione della disciplina applicabile al sub-procedimento di sostituzione della pena con lavoro di pubblica utilità, a seguito dell'introduzione dell'art. 459, comma 1-ter, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 28, comma 1, lett. a), n. 3), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e della successiva modifica operata dall'art. 2, comma 1, lett. s), d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, è costituito dal deposito dell'istanza di sostituzione, in ragione del principio "tempus regit actum". (Fattispecie relativa a richiesta di sostituzione presentata antecedentemente alla vigenza del d.lgs. n. 150 del 2022, in cui la Corte ha ritenuto che il giudice non avrebbe dovuto dichiarare esecutivo il decreto penale non opposto sul rilievo della ritenuta impossibilità di esecuzione dei lavori di pubblica utilità ex art. 186, comma 9-bis, cod. strada, ma avrebbe dovuto emettere, piuttosto, decreto di giudizio immediato).
E' ricorribile per cassazione, trovando applicazione il disposto dell'art. 461, comma 6, cod. proc. pen., il provvedimento che, nella vigenza dell'art. 459 cod. proc. pen. nella formulazione antecedente alle modifiche apportate con l'art. 28, comma 1, lett. a), n. 3), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e, successivamente, con l'art. 2, comma 1, lett. s), d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, dichiara l'esecutività del decreto penale di condanna per mancata opposizione, nel caso in cui l'imputato abbia avanzato, ex art. 186, comma 9-bis, cod. strada, richiesta di sostituzione della pena con lavoro di pubblica utilità, senza, tuttavia, comunicare, in esito alla sua ammissione, l'ente presso cui il lavoro avrebbe dovuto essere svolto. (In motivazione, la Corte ha, altresì, affermato che tale conclusione consegue a un'interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata del disposto degli artt. 459 cod. proc. pen. e 186, comma 9-bis, cod. strada, che fonda sull'esigenza di tutelare il diritto di difesa e sulla necessaria non opposizione del decreto penale da parte dell'imputato che abbia avanzato richiesta di sostituzione della pena).
Sul provvedimento
Testo completo
437 29-24ACK REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 997/2024 SALVATORE DOVERE - Presidente - CC 08/10/2024 UGO BELLINI R.G.N. 15044/2024 GABRIELLA CAPPELLO DANIELA DAWAN - Relatore FABIO ANTEZZA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ID US nato il [...] avverso l'ordinanza del 04/04/2024 del GIP TRIBUNALE di CAGLIARI udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA;
lette le conclusioni del PG, nel senso dell'annullamento con rinvio del provvedimento i impugnato;
lette le conclusioni della difesa, che insiste nell'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento di cui in epigrafe, il G.i.p. del Tribunale di Cagliari (il 4 aprile 2024) ha dichiarato esecutivo il decreto penale emesso (il 20 ottobre 2021) a carico di OU ID, per la fattispecie di cui all'art. 186, commi 1, 2, lett. c), e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 («cod. strada»), con riferimento alla cui pena, dopo l'emissione del detto decreto, in assenza di opposizione era stata chiesta e ammessa» (con provvedimento del 9 maggio 2022) la sostituzione con i lavori di pubblica utilità ai sensi del comma 9-bis del citato art. 186 cod. strada.. Trattasi di dichiarazione di esecutività, disposta ex art. 459, comma 1-ter, ultimo periodo, cod. proc. pen., per la mancata comunicazione dell'indicazione dell'ente presso cui svolgere i detti lavori a opera della difesa (che aveva dichiarato di non essere stata in grado di ottenere disponibilità da parte di alcun ente).
2. Il provvedimento con il quale è stato dichiarato esecutivo il decreto penale è stato impugnato nell'interesse di OU ID con ricorso fondato su due motivi, di seguito enunciati nei limiti necessari alla motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione di legge per aver il G.i.p. dichiarato esecutivo il decreto penale, dopo aver ammesso la sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità di cui all'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, in ragione della mancata comunicazione dell'indicazione dell'ente presso cui svolgere i detti lavori, nonostante plurimi tentativi della difesa di ottenere la relativa disponibilità. Ritenuta ammissibile la sostituzione, a dire del ricorrente, sarebbe stato onere dell'Autorità giudiziaria promuovere l'avvio del procedimento finalizzato allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, compresa l'individuazione del relativo Ente.
2.2. Sostanzialmente in subordine rispetto alla censura di cui innanzi, con il secondo motivo si deduce la violazione di legge ovvero l'abnormità del provvedimento con il quale, nel descritto contesto, è stata dichiarata l'esecutività del decreto penale. Il G.i.p., a dire del ricorrente, nella situazione di cui innanzi, ritenuto di non poter procedere alla sostituzione della pena, avrebbe dovuto emettere decreto di giudizio immediato ex art. 459 cod. proc. pen.
3. Le parti hanno concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 1. Il ricorso oltre che ammissibile è fondato nei termini di seguito specificati.
2. Come sintetizzato in sede di ricostruzione del fatto processuale, con il provvedimento impugnato del 4 aprile 2024 il G.i.p., ex art. 459, comma 1-ter, ultimo periodo, cod. proc. pen., nella formulazione vigente a decorrere dallo stesso 4 aprile 2024, ha dichiarato esecutivo il decreto penale di condanna per il reato previsto dall'art. 186, commi 1, 2, lett. c), e 2-sexies, cod. strada, in ragione della mancata comunicazione da parte della difesa dell'indicazione dell'ente presso cui svolgere i lavori di pubblica utilità. Trattasi in particolare di decreto con riferimento alla cui pena, dopo l'emissione dello stesso e in assenza di opposizione, era stata chiesta da OU ID e «ammessa», con provvedimento del 9 maggio 2022, la sostituzione con i lavori di pubblica utilità di cui al comma 9-bis del citato art. 186 cod. strada.
3. In merito alla possibilità di richiedere al G.i.p., dopo l'adozione del decreto penale di condanna, la sostituzione della pena pecuniaria con i lavori di pubblica utilità di cui all'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, si è condivisibilmente pronunciata la giurisprudenza di legittimità in senso affermativo, con riferimento all'art. 459 cod. proc. pen. nella sua formulazione antecedente alle modifiche apportate dal d.gs. n. 150 del 2022 e dal d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31. Sez. 4, n. 6879 del 13/01/2021, Parolin, Rv. 280934 01, all'esito di una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 459 cod. proc. pen., ha chiarito che in caso di avvenuta emissione di decreto penale di condanna, il G.i.p., su istanza dell'imputato presentata nel termine di quindici giorni dalla notifica del provvedimento e in assenza di presentazione, da parte di questi, di atto di opposizione, può sostituire la pena pecuniaria di cui al decreto penale con quella del lavoro di pubblica utilità prevista dall'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, e, per medesimezza di ratio, con quella di cui 187, comma 8-bis, cod. strada, nell'ipotesi da tale articolo contemplata (la citata sentenza «Parolin» ha peraltro evidenziato la differenza con la fattispecie sottesa a Sez. 1, n. 24055 del 15/04/2015, Apicella, Rv. 263968 01, che aveva dichiarato inammissibile il - ricorso per aver l'imputato proposto rituale opposizione a decreto penale oltre all'istanza di sostituzione, con la conseguenza che la richiesta di applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità avrebbe dovuto trovare la propria collocazione all'interno del giudizio originato dalla presentazione dell'opposizione, non potendo costituire oggetto di una autonoma istanza formulata al di fuori della sede processuale propria). 3 È stato sul punto osservato che il comma 9-bis in oggetto stabilisce che la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274...», potendo quindi il G.i.p. operare la sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità già in fase di emissione del decreto penale. Sicché, a maggior ragione, tale sostituzione può essere operata successivamente, qualora vi sia una richiesta esplicita dell'imputato nei termini di legge, indipendentemente dalla presentazione di un atto di opposizione. È la stessa disposizione a stabilirlo, sia pure a contrario, là dove prevede che la sostituzione della pena è subordinata alla non opposizione» da parte dell'imputato. In tal senso, l'istanza espressa proveniente dall'imputato (di accedere ai lavori di pubblica utilità) può essere letta come una esplicita «non opposizione», idonea ad attivare la procedura di applicazione da parte del G.i.p. della pena sostitutiva in luogo di quella pecuniaria indicata nel decreto penale di condanna (non opposto). Una diversa interpretazione, ha proseguito sul punto la citata Sez. 4, n. 6879 del 13/01/2021, Parolin, oltre a non essere coerente con la ratio della